Qualificazione dell’atto privato a fini impositivi

La Redazione
14 Settembre 2016

In tema di imposta di registro, riguardo alla qualificazione dell'atto privato a fini impositivi, l'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 va interpretato nel senso di tener conto degli effetti concreti prodotti dallo stesso...

In tema di imposta di registro, riguardo alla qualificazione dell'atto privato a fini impositivi, l'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 va interpretato nel senso di tener conto degli effetti concreti prodotti dallo stesso; detta norma consente quindi di applicare l'imposta tenendo conto della natura e degli effetti degli atti, anche quando si tratti di più atti tra loro collegati e quando l'interpretazione derivi non solo dal tenore letterale dei medesimi atti, ma altresì da ulteriori elementi.

Nel caso di pluralità di atti non contestuali va attribuita preminenza, sempre in applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, alla causa reale dell'operazione economica rispetto alle forme negoziali adoperate dalle parti, sicché, ai fini della individuazione del corretto trattamento fiscale, è possibile valutare, ai sensi dell'art. 1362 c.c. circostanze ed elementi di fatto diversi da quelli emergenrti dal tenore letterale delle previsioni contrattuali.

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