Accertamento con adesione del fallito nell’inerzia del curatore
19 Luglio 2016
È pacifico che il fallito possa impugnare un atto impositivo in caso di inerzia del Curatore fallimentare: non vi è dubbio, infatti, che per i crediti erariali anteriori alla procedura, egli mantenga lo stato di soggetto passivo del rapporto tributario.
Con riferimento alla possibilità – da parte del fallito – di presentare istanza di accertamento con adesione, di cui agli art. 6 ss., D.Lgs. 218/97, occorre ricordare che il medesimo non può, in costanza di fallimento, effettuare dei pagamenti, avendo perso la disponibilità dei propri beni. Ne discende che l'istanza di adesione eventualmente presentata, non potendo perfezionarsi con il pagamento di quanto pattuito, sarebbe sostanzialmente inefficace. Ulteriore corollario è che tale istanza, giacché inammissibile, è inidonea a sortire la sospensione dei termini per il ricorso (90 gg) prevista dall'art. 6, c. 3, D.Lgs. 218 cit. |