Riedizione della collaborazione volontaria: le scadenze si avvicinano

La Redazione
23 Agosto 2017

Entro il prossimo 30 settembre coloro che intendono avvalersi della nuova procedura dovranno: presentare la domanda di accesso e l'annessa documentazione integrativa e procedere al versamento dell'unica ovvero della prima delle tre rate mensili in cui è dilazionato l'importo dovuto.

Le prossime scadenze che riguardano la riedizione della procedura di collaborazione volontaria, prevista dal D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 (cd. Voluntary disclosure bis), si avvicinano. Entro il prossimo 30 settembre (che slitta al 2 ottobre, trattandosi di un sabato) coloro che intendono avvalersi della nuova procedura dovranno: presentare la domanda di accesso e l'annessa documentazione integrativa e procedere al versamento dell'unica ovvero della prima delle tre rate mensili in cui è dilazionato l'importo dovuto. Per alcuni contribuenti sarà altresì necessario riconfermare l'istanza già inviata. Ecco gli adempimenti nel dettaglio.

Presentazione dell'istanza

La richiesta dev'essere presentata all'Agenzia delle Entrate mediante trasmissione, esclusivamente in via telematica, utilizzando l'apposito modello predisposto dalle Entrate. La trasmissione può essere effettuata direttamente dai soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate, tramite i canali Entratel o Fisconline, o tramite un intermediario abilitato. Qualora il soggetto interessato provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la richiesta di accesso alla procedura avendo cura di stamparla su modello cartaceo conforme a quello approvato e di sottoscriverla, oltre che, eventualmente, farla firmare al professionista nell'apposito riquadro “dati del professionista”. In caso di presentazione della comunicazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la comunicazione originale sottoscritta dal soggetto interessato ed eventualmente dal professionista; lo stesso contribuente conserverà poi l'originale della comunicazione che gli verrà restituito dall'intermediario dopo la presentazione in via telematica e nella quale l'intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all'assunzione dell'impegno alla presentazione in via telematica.

Documentazione integrativa

Sino a fine settembre, l'istanza di accesso alla riedizione della procedura di collaborazione volontaria può essere integrata. Entro il medesimo termine possono essere altresì trasmesse la documentazione e le informazioni:

  • per la determinazione dei redditi che servirono per costituire ovvero acquisire gli investimenti e le attività di natura finanziaria esteri, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;
  • per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi dichiarativi;

Pagamento spontaneo del dovuto

Il versamento spontaneo del dovuto, previsto dal nuovo meccanismo di autoliquidazione che caratterizza la Voluntary bis, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 settembre 2017, oppure può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo di cui la prima deve essere versata entro il 30 settembre 2017.

Accesso con il vecchio modello

I contribuenti che per accedere alla Voluntary bis si sono avvalsi del cd. “vecchio” modello, ovvero quello predisposto dall'Agenzia delle Entrate in occasione della prima edizione della procedura, hanno l'onere di confermare l'accesso alla procedura inviando il modello approvato con il Provvedimento del 30 dicembre 2016 e compilando la casella denominata “Istanza trasmessa in precedenza”. L'istanza di conferma potrà essere trasmessa entro il 30 settembre 2017. L'adempimento dovrà precedere l'invio dell'istanza integrativa.

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