SRLFonte: Cod. Civ. Articolo 2463 bis
09 Gennaio 2015
Inquadramento
La società a responsabilità limitata è una società di capitali e, in quanto tale, gode di autonomia patrimoniale propria, pertanto a parte il caso della Srl Unipersonale, i soci rispondono sempre delle obbligazioni sociali limitatamente al patrimonio conferito in società. La Srl si costituisce per atto pubblico, deve avere un capitale sociale minimo pari ad euro 10.000, può avere durata limitata o illimitata. Il capitale sociale è rappresentato da quote di partecipazioni che nella maggior parte dei casi sono proporzionali al conferimento effettuato da ciascun socio.
Recentemente è stata introdotta la possibilità di costituire società a responsabilità limitata con capitale sociale inferiore ad euro 10.000 purchè superiore ad 1 euro, a condizione che i conferimenti vengano fatti in denaro e versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione. Unitamente alle Srl a capitale ridotto vi è anche la possibilità ai sensi dell'art. 2463-bis del codice civile (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, del D.L. 1/2012, poi rivisto dall'art. 9 del D.L. 76/2013) di costituire una società a responsabilità limitata cosiddetta “semplificata” mediante contratto o atto unilaterale, da persone fisiche tramite atto pubblico con un capitale sociale inferiore ad euro 10.000 ma superiore ad 1 euro, per atto pubblico in conformità ad un modello Standard tipizzato con apposito Decreto che deve indicare alcuni elementi fondamentali quali: cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; ammontare del capitale sociale ecc…
Il modello organizzativo prevede, salvo diverse pattuizioni nell'atto costitutivo, tre organi: l'assemblea dei soci, l'organo amministrativo e, ove necessario l'organo di controllo. All'assemblea dei soci spettano decisione in ordine a determinati argomenti quali ad esempio l'approvazione del bilancio, la nomina degli amministratori e la nomina dell'organo di controllo. All'organo amministrativo spetta la gestione della società e la rappresentanza della stessa. All'organo di controllo spetta la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto. Introduzione
La società a responsabilità limitata (S.r.l.) che rappresenta uno dei tipi di società di capitali, si caratterizza dal fatto di disporre di autonomia patrimoniale propria con riferimento alle obbligazioni che assume. In concreto, risponde dei propri impegni unicamente con il suo patrimonio sociale e, di conseguenza, i soci saranno responsabili limitatamente ai conferimenti eseguiti nella stessa società.
Costituzione e durata
La società a responsabilità limitata può essere costituita con contratto, se i soci sono due o più di due, oppure con atto unilaterale nel caso di socio unico. L'atto costitutivo è redatto per atto pubblico e deve indicare, come previsto dall'art. 2463 del c.c.:
I conferimenti possono essere in denaro o in natura purché, in quest'ultimo caso, suscettibili di valutazione economica. Qualora nell'atto costitutivo non sia diversamente stabilito, i conferimenti si intendono in denaro. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato almeno il 25% del capitale sottoscritto e l'intero osvrapprezzo per quanto riguarda i conferimenti in denaro e, il 100% di quelli in natura.
Durata La società a responsabilità può avere durata limitata o illimitata nel tempo. Nuovi varianti
Recentemente il nostro ordinamento ha introdotto, due nuove forme di società a responsabilità limitata ovvero:
È prevista la possibilità, rivista dal D.L. 76/2013 ma già introdotta dal Decreto crescita ( D.L. 83/2012 art. 44), di costituire una società a responsabilità limitata con un capitale sociale inferiore ad euro 10.000 (capitale sociale minimo per le Srl) e superiore ad 1 euro, purché i conferimenti vengano fatti in denaro e versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.
In questo caso la parte di utili netti risultanti dal bilancio approvato che devono essere destinati alla riserva legale di cui all'art. 2430 del codice civile, deve essere pari ad almeno un quinto degli stessi, fino al momento in cui questa, unitamente al capitale sociale, non abbiano raggiunto l'ammontare di 10.000 euro. Tale riserva può essere utilizzata unicamente per aumentare il capitale sociale o per coprire le perdite e deve essere reintegrata qualora venga diminuita per qualsiasi ragione.
Le Srls previste dall'art. 2463-bis c.c. (inserito dall'art. 3, comma 1, del D.L. 1/2012, poi rivisto dall'art. 9 del D.L. 76/2013) prevedono la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata mediante contratto o atto unilaterale da persone fisiche tramite atto pubblico con un capitale sociale inferiore ad euro 10.000 (capitale sociale minimo per le Srl) e superiore ad 1 euro, per atto pubblico in conformità ad un modello Standard tipizzato con apposito Decreto che deve indicare:
N.B. le clausole da modello standard sono inderogabili
Quote di partecipazione
Nelle società a responsabilità limitata il capitale sociale è rappresentato da quote di partecipazione. Normalmente queste sono proporzionali ai conferimenti eseguiti dai soci, pertanto, se il socio A ha conferito euro 4.000,00 e il socio B ha conferito euro 6.000,00 in una Srl con capitale sociale pari a euro 10.000,00, la quota di A sarà pari al 40% e la quota di B al 60%. Tuttavia, è consentito, se previsto dall'atto costitutivo, derogare al principio generale di cui sopra oppure attribuire particolari diritti a singoli soci. In linea generale, le quote sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o per successione, anche se, laddove previsto dall'atto costitutivo, possono essere stabilite delle limitazioni alla loro trasferibilità o può esserne prevista l'intrasferibilità. In quest'ultimo caso, la legge attribuisce al socio il diritto di recesso.
Per l'atto di trasferimento delle quote di Srl è prevista una forma di pubblicità, ossia il deposito presso il Registro delle imprese, condizione indispensabile tra l'altro nel caso di alienazione a più soggetti della stessa quota per far prevalere un acquisto rispetto all'altro, fa fede l'acquisto iscritto per primo. Le quote possono essere oggetto di pegno, usufrutto e sequestro, nonché di pignoramento e successiva espropriazione. Diritto di recesso
L'art. 2473 c.c. disciplina i casi cui al socio compete in ogni caso il diritto di recesso, oltre quelli previsti dall'atto costitutivo, che riassumiamo di seguito:
Titoli di debito
L'atto costitutivo può prevedere la possibilità per la Srl di emettere “titoli di debito” per finanziarsi. Questi rappresentano dei documenti che includono un diritto alla restituzione delle somme prestate alla società. I titoli di debito emessi da Srl possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza, che rispondono della solvenza della società nel caso di successiva cessione a investitori non professionali. Organi sociali
La società a responsabilità limitata è organizzata in tre differenti organi sociali:
Assemblea dei soci e loro decisioni Ai soci competono, secondo il modello legale di Srl, le decisioni che riguardano:
Le decisioni dei soci vengono prese in assemblea, oppure, fatta eccezione per le decisioni di cui ai punti 4 e 5, l'atto costitutivo può prevedere che le stesse siano prese tramite consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. L'assemblea, come previsto dall'art. 2479-bis c.c., salvo diverse disposizioni dell'atto costitutivo:
Le decisioni dei soci possono invalide, ossia possono essere:
Amministrazione della società L'amministrazione della società, se lo statuto non dispone diversamente, viene affidata ad uno o più soci. Qualora vi sia una pluralità di amministratori (consiglio di amministrazione), questi possono gestire la società disgiuntamente o congiuntamente e le decisioni, se non diversamente previsto dall'atto costitutivo, devono essere prese in adunanza collegiale. Agli amministratori spetta la rappresentanza generale della società. Ne deriva che le azioni intraprese dagli stessi in difetto di poteri così come risultanti dall'atto costitutivo, anche se pubblicate, risultano inopponibili ai terzi, fatta eccezione per il caso in cui si provi che questi ultimi hanno agito intenzionalmente a danno della società.
Responsabilità degli amministratori È prevista per legge una doppia responsabilità degli amministratori:
Sono legittimate all'azione di responsabilità anche le minoranze, ossia tutti i soci indipendentemente dalla loro quota di partecipazione al capitale sociale. I soci che non partecipano all'amministrazione della società, hanno diritto di avere tutte le notizie inerenti lo svolgimento della gestione, degli affari sociali e di consultare i libri sociali anche tramite professionisti di loro fiducia.
Controllo della società La nomina dell'organo di controllo della società o di un revisore, se non diversamente stabilito dall'atto costitutivo, è obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 del c.c., in questi casi:
L'obbligatorietà di cui al punto 3), cessa specularmente qualora per due esercizi consecutivi la società non superi due dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 2435-bis c.c. I compiti dell'organo di controllo rispecchiano quelli del collegio sindacale per le società per azioni, cui l'art. 2477 c.c. rimanda, anche qualora il sindaco sia unico. Le competenze, in sintesi, riguardano la vigilanza sull'operato della società con riferimento all'osservanza della legge e dello statuto e il rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché se non disposto diversamente nell'atto costitutivo, la revisione legale dei conti.
Trattamento contabile e fiscale
A livello contabile le scritture in partita doppia saranno:
Sotto il profilo fiscale le società a responsabilità limitata sono soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES con aliquota proporzionale pari al 27,50%) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Riferimenti
Normativi: Art. 20 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (“Decreto competitività”) Art. 9 D.L. 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge n. 99 del 9 agosto 2013 Ministero della Giustizia, Decreto 23 giugno 2012, n. 138 Art. 44, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 Art. 3, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 Art. 14, Legge 12 novembre 2011, n. 183 Art. 36, comma 1-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112
Giurisprudenza: Cass. civ., 13 ottobre 2011, n. 36924 Cass. civ., 28 dicembre 2010, n. 26210 Tribunale di Vicenza, 21 aprile 2009 Cass. civ., 22 settembre 1999, n. 10263
Prassi: Ministero dell'ambiente, Circolare 18 gennaio 2013, n. 5505 Ministero dello Sviluppo Economico. Circolare 2 gennaio 2013, n. 3657/C Assonime, Circolare 30 ottobre 2012, n. 29 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comunicato 28 agosto 2012, n. 105891
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