Progettazione

Enrico Soprano
Paolo Vosa
06 Luglio 2016

La progettazione costituisce un momento del procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione di un'opera e/o di un lavoro pubblico e consiste in studi, indagini, verifiche, calcoli e disegni.
Inquadramento

La progettazione costituisce un momento del procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione di un'opera e/o di un lavoro pubblico e consiste in studi, indagini, verifiche, calcoli e disegni.

Le disposizioni del nuovo codice dei contratti relative alla progettazione tendono a consentire all'amministrazione di realizzare un intervento di qualità, tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto tra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, sostenibile dal punto di vista ambientale art. 23, d.lgs. n. 50 del 2016 e art. 15 d.P.R. n. 207 del 2010 e dei principi di cui all'art. 4 del codice stesso).

Alcune di esse hanno lo scopo di consentire all'amministrazione di avere consapevolezza delle scelte operate, di verificare con anticipo l'idoneità delle soluzioni e di procedere all'esecuzione dei lavori senza ostacoli. Tra queste quelle che prevedono, tre livelli di successivi approfondimenti tecnici “progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo”, che stabiliscono quali indagini e studi devono essere svolti per ciascun livello di progettazione (art. 23 commi 5, 6, 7 e 8, art. 17-43 del regolamento), quelle che disciplinano il subprocedimento di verifica e validazione del progetto (art. 26 d.lgs. n. 50 del 2016) e di acquisizione dei pareri necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto (art. 27 d.lgs. n. 50 del 2016).

Altre e precisamente quelle che disciplinano l'affidamento della progettazione a soggetti esterni alla stazione appaltante sono poste a tutela anche dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione e riguardano i soggetti che possono rendersi affidatari, i relativi requisiti e lo svolgimento delle procedure.

Le vicende relative all'affidamento della progettazione ed allo svolgimento delle relative procedure sono poste all'attenzione del Giudice Amministrativo con maggiore frequenza rispetto a quelle che attengono alla redazione del progetto, vicende queste ultime che riflettendosi sull'andamento dei lavori vengono poste prevalentemente all' attenzione del giudice ordinario nelle cause nelle quali si controverte dell'esecuzione del contratto.

I tre livelli di progettazione nell'ambito dei lavori pubblici (art. 23 d.lgs. n. 50 del 2016 e artt. 17 – 43 d.P.R. n. 207 del 2010 in vigore fino all'adozione dei decreti attuativi)

La progettazione dei lavori pubblici si articola in tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. I tre livelli di successivi approfondimenti tecnici hanno la finalità di assicurare: a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera; c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; d) un limitato consumo del suolo; e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonchè degli altri vincoli esistenti; f) il risparmio e l'efficientamento energetico nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere; g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche; h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture; i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; l) accessibilità ed adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire; il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto di quanto previsto dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo crono programma; il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il crono programma coerente con quello del progetto definitivo. È possibile, l'omissione di uno o entrambi i primi due livelli di progettazione purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione (art. 23, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016)

ANAC, determinazione n. 9 del 23 novembre 2005

L'ANAC con la determinazione n. 9 del 2005, relativamente ai tre livelli di progettazione, ha evidenziato che non si tratta di tre distinti progetti ma di «tappe significative di un unico processo identificativo e creativo, nelle quali si definiscono compiutamente particolari momenti del processo medesimo: le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da fornire – progetto preliminare – gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni – progetto definitivo – il dettaglio dei lavori da realizzare ed il relativo costo in modo da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo – progetto esecutivo».

Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro, ai fini dell'inserimento dell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica (art. 21 comma 3 d.lgs. n. 50 del 2016).

L'indizione della gara per affidare in appalto un lavoro è preceduta dalla redazione ed approvazione di un progetto esecutivo. È consentito il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (cd. “appalto integrato”) nei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, co0ntratto di disponibilità (art. 59, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016), nonché nei settori speciali.

La progettazione interna

Si intende per progettazione “interna” quella redatta dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici ovvero, dagli uffici consortili di progettazione che le amministrazioni aggiudicatrici (Comuni, ASL e comunità montane) possano istituire, ovvero dagli (organismi) di altre pubbliche amministrazioni di cui le stazioni appaltanti possono avvalersi per legge [art. 24, comma 1, lett. a), b) e c) d.lgs. n. 50 del 2016].

I tecnici incaricati della progettazione “interna” devono essere professionisti abilitati all'esercizio della professione, devono firmare il progetto ed assumono le relative responsabilità (art. 24, commi 3 e 5, d.lgs. n. 50 del 2016). Mentre l'art. 93 d.lgs. n. 163 del 2006 del vecchio codice dei contratti prevedeva un compenso per i progettisti interni che avevano eseguito l'attività di progettazione, l'art. 113 d.lgs. n. 50 del 2016, in linea con quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. rr),l. n. 11 del 2016, ha previsto la possibilità di riconoscere incentivi «esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore stativo ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti».

A differenza del precedente Codice dei Contratti, il d.lgs. n. 50 del 2016 sembra non intendere più privilegiare il ricorso alla progettazione interna in quanto, oltre a non prevedere più alcun incentivo per i progettisti interni, non riporta quanto precedentemente stabilito dall'art. 90, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006 secondo cui le stazioni appaltanti potevano affidare la redazione del progetto a soggetti esterni in caso di carenza di organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi di programmazione dei lavori o di svolgere funzioni di istituto ovvero in caso di lavori di speciale complessità, rilevanza architettonica o ambientale ovvero nel caso di progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.

In evidenza

La legge delega all'art. 1, comma 1 lettera rr) esclude la possibilità per le amministrazioni di riconoscere gli incentivi ai professionisti interni incaricati della redazione della progettazione. La circostanza che l'incentivo sia stato previsto dalla legge delega per quei professionisti “interni” ai quali è demandato lo svolgimento degli altri servizi di ingegneria fa ritenere che il legislatore non intenda più privilegiare il ricorso alla progettazione interna.

Progettazione esterna (artt. 24 e 46 d.lgs. n. 50 del 2016; artt. 254, 255 e 256 d.P.R. n. 207 del 2010)

Le Amministrazioni aggiudicatrici possono affidare a terzi la redazione della progettazione attenendosi alle procedure disciplinate dal codice e dal regolamento e precisamente: a) per l'affidamento di progettazione di importo inferiore ad € 40.000,00: - affidamento diretto (procedura di cui all'art. 31, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016); b) per l'affidamento di progettazione di importo compreso tra € 40.000,00 ed € 100.000,00: - nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016 alla quale devono essere indicati almeno 5 soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei (art. 157, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016); c) per l'affidamento di progetti di importo superiore ad € 100.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria: procedura aperta (art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016) o ristretta (art. 61 d.lgs. n. 50 del 2016) – art. 157, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016; d) per i progetti di importo superiore alla soglia comunitaria: procedure previste dal d.lgs. n. 50 del 2016 parte II – titolo I, II, III e IV (art. 157, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016).

La direttiva 2014/24/CE (art. 67) e la legge delega [art. 1, comma 1, lett. oo)] escludono che i servizi di progettazione possano essere affidati con il criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso. In conformità a tali previsioni, l'art. 95, comma 3,d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce che «sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (…) b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale di importo superiore a 40.000 euro».

Il concorso di progettazione ed il concorso di idee

1. Il concorso di progettazione

L'Unione Europea, nel regolamentare gli appalti pubblici, con la direttiva 2004/18/CE, per quanto concerne il settore dei servizi, in particolare i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nonché all'urbanistica e all'architettura del paesaggio, ha introdotto la procedura del concorso di progettazione.

Il Codice del 2006 definisce «concorsi di progettazione» le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi. [art. 3, comma 41, d.lgs 163 del 2006, che ha recepito la definizione di cui all'art.1, comma 11, lett. e)della direttiva 2004/18].

Il d.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 ha modificato la definizione, prevedendo all'art. 3, comma 1 , lett. ddd), che per concorsi di progettazione si intendono «le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi».

In ordine alle regole sui concorsi di progettazione il legislatore comunitario era intervenuto nuovamente con la direttiva 2014/24/UE, la quale riproponeva, sostanzialmente, quanto già previsto dal regime precedente (la definizione dettata dall'art. 2 della direttiva 2014 rimane immutata).

In evidenza

Nella nuova direttiva, tuttavia, mancava un'apposita disposizione che limitasse “in negativo” l'applicazione della procedura in parola, come previsto, invece, dall'art. 68 della direttiva del 2004 e dall'analoga norma di trasposizione dettata all'art. 100 del Codice del 2006, in ordine ai contratti secretati, a quelli aggiudicati in base a norme internazionali e a quelli relativi al settore delle telecomunicazioni.

Il d.lgs. n. 50 del 2016 ha ripreso la norma di cui all'art. 100 d.lgs. n. 163 del 2006, riportandola al comma 3 dell'art.152.

L'art. 152 d.lgs. n. 50 del 2016 del Nuovo Codice ha stabilito al comma 1 che la normativa sui concorsi di progettazione si applica:

a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;

b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

In evidenza

All'articolo 1 comma 1, lett. oo) l. delega n. 11 del 28 gennaio 2016, il legislatore ha manifestato la chiara volontà di voler dare una decisa valorizzazione alla fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, proprio attraverso una maggiore diffusione dello strumento dei concorsi di progettazione e il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture.

Nell'ipotesi in commento la stazione appaltante indice una procedura concorsuale. I Regolamenti comunitari hanno stabilito delle soglie specifiche al di sopra delle quali i concorsi di progettazione o i concorsi di idee dovranno essere banditi secondo le prescrizioni del Codice degli Appalti.

I concorsi di progettazione sono indetti (artt. 35 e 152, comma 2, d.lgs n. 50 del 2016)

- a partire da una soglia pari o superiore a «135.000 euro» (se l'amministrazione aggiudicatrice è tra quelle designate nell'allegato III come autorità governative centrali;

- a partire da una soglia pari o superiore a «209.000» euro quando la stazione appaltante non è tra quelle designate nell'allegato III;

- a partire da una soglia pari o superiore a «418.000» euro (al netto dell'IVA), nei settori speciali.

In evidenza

Nel caso di cui all'art. 152, comma 1, lett. a), la soglia di cui sopra è pari al valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti.

Nel caso di cui alla lettera b) del medesimo articolo, invece, la soglia di cui sopra è pari al valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.

Non è presente nel nuovo codice una norma analoga all'art. 110 del Codice 2006, il quale disponeva che al di sotto delle soglie citate

i concorsi di progettazione e i concorsi di idee devono essere espletati, unicamente, nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità.

Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, ex art. 154, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'art. 24, comma 5 (n.d.r. 24, comma 2 e 46, comma 1).

I soggetti ammessi a partecipare sono, quindi, quelli indicati dal primo comma dell'articolo 46, ovvero:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; (l'elenco dei soggetti andrebbe integrato con i diversi tipi societari di cui al d.m. n. 34 del 2013 – n.d.r.)

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegnera e architettura.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui sopra. Fino alla data di entrata n vigore di detto decreto, si applica quanto previsto dal d.P.R. n.207 del 2010.

Quanto all'oggetto il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici può articolarsi in tre differenti sistemi:

a) concorso articolato in un unico grado avente ad oggetto esclusivamente la richiesta di progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica (art. 152, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016);

b) concorso in due gradi: nella prima fase i soggetti partecipanti presentano proposte di idee, selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi per la seconda fase; nella seconda, invece, i soggetti individuati attraverso la valutazione delle proposte pervenute nella prima fase, devono presentare il progetto di fattibilità . Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.

Tutto ciò a condizione che si tratti di un progetto di particolare rilevanza e complessità (art. 154, comma 4);

c) concorso in due gradi: il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto di fattibilità e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica

In tal caso la stazione appaltante dovrà esplicitare le motivazioni in merito alla scelta di siffatta procedura.

In tale ipotesi, tuttavia, il bando può, altresì, prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto definitivo. Questa ipotesi si differenzia dalla precedente, perché ha alla base della prima fase concorsuale c'è già la presentazione del progetto di fattibilità e non una semplice proposta di idee.

Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore; nel bando, inoltre, deve essere stabilito se al vincitore del concorso, in possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis di gara , possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione ed il relativo corrispettivo.

In evidenza

La legge delega n. 11 del 2016 con riferimento ai servizi di ingegneria e architettura e a tutti i servizi di natura tecnica, ha escluso che gli stessi possano essere affidati ricorrendo al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, in linea con quanto richiesto dal legislatore comunitario nella Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE. I progetti, inoltre, sempre dovranno essere pubblicati online per garantire la ponderazione delle offerte. Attualmente per l'affidamento degli incarichi di progettazione relativi ai servizi di ingegneria, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, l' art. 157, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce che i suddetti servizi sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice. L'art. 157, comma 2, invece, prevede che gli incarichi di importo superiore a 100.000 euro, sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61.

2. Il concorso di idee

Ai sensi dell'art. 156 del Nuovo Codice, analogamente a quanto previsto dall'art.108 d.lgs n. 163 del 2006, la disciplina applicabile al concorso di progettazione trova applicazione anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.

Al concorso di idee sono ammessi , oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati che siano abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine professionale. Non sono ammessi, invece, pur se in possesso dei requisiti, i dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.

Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.

L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, dopo aver eventualmente definito gli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, al quale i soggetti premiati sono ammessi a partecipare, qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

Anche in questo caso la stazione appaltante può prevedere all'interno della lex specialis di gara la possibilità di affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che questi sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.

In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi.

La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto definitivo del progetto di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi.

Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali (nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo).

Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione è corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso è pari al 25 per cento.

Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.

In evidenza

La giurisprudenza ha evidenziato come nel concorso di idee di cui all'art. 108 d.lgs. n. 163 del 2006 (attuale art. 156, d.lgs. n. 50 del 2016), l'esigenza della par condicio tra i concorrenti è realizzata attraverso l'anonimato imposto dall'art. 107(ora imposto dal comma 3 del citato art. 156) Attraverso quest'ultimo obbligo le garanzie di imparzialità dell'organo deputato alla valutazione tecnica sono ulteriormente rafforzate, potendo ciascun concorrente confidare su un giudizio del tutto astratto da considerazioni legate all'identità dell'autore del progetto presentato. Ciò in coerenza con il peculiare carattere della procedura, la quale, essendo finalizzata "all'acquisizione di una proposta ideativa" (art. 108, comma 1, cod. contratti pubblici), e solo in via meramente eventuale all'affidamento di contratti pubblici di progettazione o d'appalto (comma 6 dell'art. 108 in esame), si incentra esclusivamente su profili valutativi del merito tecnico dei progetti, per i quali si impongono quindi garanzie di neutralità da parte dei componenti della commissione ancora maggiori rispetto a quelle previste per gli appalti pubblici. (Cons. St., Sez. V, sent. n. 1864 del 14 aprile 2015).

L'affidamento della progettazione unitamente all'esecuzione dei lavori (appalto integrato)

Oltre all'appalto di mera esecuzione il Codice del 2006 prevedeva anche la possibilità di un apporto dell'operatore economico nella fase progettuale.

Tale ipotesi è rappresentata dal c.d. “appalto integrato”, che a suo volta può essere semplice o complesso:

- l'appalto integrato semplice è rappresentato dall'appalto di lavori in cui il contratto ha ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice (artt. 53, comma 2, lett.b), d.lgs n. 163 del 2006 e art. 169 d.P.R. n.207 del 2010);

- l'appalto integrato complesso è rappresentato dall'appalto di lavori in cui il contratto ha ad oggetto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice (artt. 53, comma 2, lett.c), d.lgs n. 163 del 2006 e art. 168 d.P.R. n.207 del 2010).

La legge delega per la Riforma degli Appalti (l. n. 11 del 28 gennaio 2016) ha posto un deciso freno al ricorso a tale procedura. Secondo la nuova disciplina, infatti, il ricorso all'appalto integrato dovrà essere radicalmente limitato tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere da appaltare in rapporto al valore complessivo dei lavori. Bisognerà, inoltre, prevedere la messa in gara del progetto esecutivo.

Il Nuovo codice, seguendo i dettami della legge delega, pone quale regola generale che l'appalto abbia ad oggetto la sola esecuzione. Non è più contemplato l'appalto integrato complesso, ne esiste una disciplina generale che regoli l'appalto integrato semplice, che nella legge delega, come detto, non veniva vietato, ma di cui veniva auspicata una drastica riduzione (art. 1, lett. ooo) l. n. 11 del 2016).

L'appalto integrato, invero, viene consentito solo in casi eccezionali: il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori è vietato ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità. (art. 59, comma 1, ultimo periodo).

Per il partenariato pubblico privato l'art. 180 prevede che il contratto di partenariato può avere ad oggetto anche la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi; invece , nel caso di contraente generale il codice 2016 specifica che «Per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto definitivo» (art. 195, comma 2).

Ancora per il contratto di disponibilità l'art. 188 prevede che a base di gara è posto il progetto di fattibilità tecnico ed economica predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice.

Anche nella finanza di progetto a base di gara viene posto il progetto di fattibilità (art. 183).

Il Codice del 2006 prevedeva che gli operatori economici che intendessero partecipare a tali procedure ai sensi dell'art. 53, comma 3 , dovessero, alternativamente:

- possedere i requisiti prescritti per i progettisti;

- avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta;

- partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

In evidenza

ANAC, parere n. 33 del 2 settembre 2014: «I requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi dell'art. 53, comma 3, devono essere posseduti attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta, e ciò sia nel caso di imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione che per quelle munite di attestazione per prestazioni di progettazione e costruzione, laddove, per queste ultime, “i predetti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione”.

Da tale complessivo assetto normativo discende senz'altro l'obbligo giuridico di indicazione del progettista, a prescindere dal possesso della qualificazione da parte dell'impresa offerente. Come specificato con parere di precontenzioso n. 108/2011, “l'attestazione SOA non può dirsi sufficiente a documentare i requisiti tecnici e finanziari per i servizi di progettazione” e “La presenza di uno staff di progettazione…non equivale al possesso, da parte dell'impresa, dei requisiti speciali per la progettazione”.»

1. L'appalto integrato semplice

Come chiarito al punto che precede l'appalto integrato semplice non è stato previsto in maniera generale dal Nuovo Codice,

Ad ogni modo, si espone di seguito la procedura prevista dalla previgente normativa.

Nell'appalto integrato semplice a base di gara vi è il progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice .

Il progetto definitivo posto a base di gara è composto da:

- documenti ed elaborati di cui agli artt. 24 e ss. d.P.R. n. 207 del 2010;

- elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo di cui all'art. 32 d.P.R. n. 207 del 2010.

In tale ipotesi, conclusasi la procedura concorsuale e dopo la stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento, con ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo, prima dell'approvazione dovrà essere sottoposto a verifica secondo quanto previsto dagli artt. 44 e ss. del Regolamento (vedi punto 7).

Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal contratto.

Dalla data di approvazione decorrono, poi, i termini previsti per la consegna dei lavori.

In evidenza

Il responsabile del procedimento, qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, avvia la procedura di cui all'articolo 136 del Codice 2006 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento).

In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 157 del Codice in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

2. L' appalto integrato complesso

La procedura dell'appalto integrato complesso, avente quale base la sola progettazione del livello preliminare, è stata prevista solo in casi eccezionali.

Invero, la già citata norma di cui all'art. 1, comma 1 lettera oo) della legge delega prevede, tra l'altro, l' esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base unicamente della progettazione di livello preliminare.

Pertanto, nel Codice attualmente vigente l'appalto integrato complesso non è ammesso in maniera generale. Nella previgente procedura di appalto integrato complesso, consentita dal Codice del 2006, il responsabile del procedimento, una volta esperita la procedura di gara, entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva avvia le procedure per acquisire eventuali pareri necessari e per l'approvazione del progetto definitivo.

Il progetto preliminare posto a base di gara nell'appalto integrato complesso è composto da:

- documenti ed elaborati di cui all'art. 17 d.P.R. n. 207 del 2010;

- documentazione ed elaborati di cui agli artt. 18 e ss. d.P.R. n. 207 del 2010

- calcolo sommario della spesa e quadro economico di cui all'art. 22 d.P.R. n. 207 del 2010.

In tale fase l'affidatario provvede, ove necessario, entro una data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, ad adeguare il progetto definitivo sulla scorta di quanto evidenziato nei sopracitati pareri acquisiti dall'amministrazione, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo.

In evidenza

Se l'adeguamento non viene eseguito non si procede alla stipula del contratto e si procede all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva e, ove previsto nel bando, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Successivamente alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia inizio alla redazione del progetto esecutivo.

Tale ultimo progetto non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, salvo quando ricorra uno dei motivi di cui all'art. 132, comma 1, lett. a), b), c), d) del Codice.

Tuttavia, per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro sono ammesse variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al dieci per cento e al cinque per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, a condizione, però, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Una volta sentito il progettista del progetto preliminare, il progetto esecutivo potrà essere approvato dalla stazione appaltante, entro il termine fissato dal contratto.

Quindi, dalla data di approvazione decorrono i termini previsti per la consegna dei lavori.

Anche in questo caso, come per l'appalto integrato semplice, il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara ed anche il progetto esecutivo sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica, secondo quanto previsto dagli artt. 44 e ss. del Regolamento (vedi punto seguente).

La verifica del progetto e la validazione quale atto conclusivo

Ciascun livello di progettazione deve essere sottoposto a verifica, secondo le modalità stabilite dal codice all'art. 26.

Per quanto concerne la competenza ad effettuare la verifica, attualmente il nuovo codice – recependo le indicazioni della legge delega n. 11 del 2016, la quale ha stabilito all'art. 1, comma 1 , lettera rr) che il Governo dovrà provvedere alla revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione – prevede che:

a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e dagli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 46 del Codice che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;

c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura stabile a supporto dei RUP istituita ai sensi dell'articolo 31, comma 9.

La verifica accerta in particolare (art. 26, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016):

  • la completezza della progettazione;
  • la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
  • l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
  • presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
  • la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
  • la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
  • la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
  • l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
  • la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Come indicato dalla legge delega, la nuova normativa prescrive che lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

Gli esiti formali delle verifiche sono contenuti nella validazione, un atto formale sottoscritto dal responsabile del procedimento.

La stessa fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

Casistica: sull'obbligo per i giovani professionisti indicato nei raggruppamenti temporanei di rendere le dichiarazioni di cui all'art. 38 del Codice

I R.T.P. per poter utilmente partecipare ad una gara, sono obbligati a prevedere al loro interno, in qualità di progettista, almeno un professionista abilitato all'esercizio della professione da non più di cinque anni: tale disciplina ha lo scopo di promuovere la presenza di giovani nei gruppi concorrenti a bandi relativi ad incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee. L'art. 24 comma 5 d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce che: «Il decreto di cui al comma 2 (decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, sentita l'ANAC, con cui sono definiti i requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria) individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione».

Profili problematici

Ci si è chiesti se il giovane professionista indicato come progettista sia tenuto a: a) rendere le dichiarazioni di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006; b) possedere i requisiti di capacità tecnico professionale richiesti per la parte del servizio demandatagli.

In relazione al quesito sub a) la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la possibilità concessa al giovane professionista è rivolta a suo (quasi) esclusivo vantaggio: a ben vedere, infatti, la stazione appaltante non riceve alcun diretto beneficio dalla presenza o meno, nel R.T.P., di un giovane professionista.

Di conseguenza, la posizione del progettista junior nei confronti della stazione appaltante non muta con l'assunzione di maggiori responsabilità professionali: egli, nonostante ciò, non può essere equiparato all'operatore economico che sottoscriverà l'appalto e, dunque, non dovrà fornire le medesime garanzie morali richieste a quest'ultimo. (Cons. St., Sez. IV, sent. 23 aprile 2015, n. 2048)

Quanto alla questione sub b) i giudici amministrativi hanno statuito che la partecipazione alle gare del giovane professionista quale progettista viene prescritta dal Regolamento proprio al fine di far acquisire esperienza a un soggetto che ancora ne è privo, per cui nessun contributo in termini di requisiti di partecipazione gli può essere richiesto (giurisprudenza pacifica, cfr. TAR Catanzaro, Sez. I, 19 settembre 2013, n. 933, secondo cui nel caso in cui il giovane professionista venga indicato come associato, non devono ritenersi operanti anche nei suoi confronti gli obblighi di qualificazione, vista la finalità promozionale della previsione normativa; è sufficiente, pertanto, che i requisiti di partecipazione previsti dal bando siano interamente assolti dagli altri professionisti (TAR Campania, Napoli, Sez. I, sent. 2 dicembre 2015, n. 5574)

Casistica: sulla composizione e requisiti dei raggruppamenti temporanei di progettisti

In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, questi ultimi devono indicare le parti della progettazione che andranno ad eseguire ed essere qualificati per l'esecuzione della parte del servizio che andranno ad eseguire. Fino all'entrata in vigore delle linee guida ANAC in tema di progettazione restano in vigore le norme di cui al Regolamento di esecuzione del previgente codice.

Ebbene ai sensi dell'art. 261, comma 7,d.P.R. n.207 del 2010 i requisiti relativi al fatturato, all'avvenuto espletamento dei servizi ed al numero medio annuo di personale devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, con opportuna motivazione può stabilire che la mandataria debba possedere una percentuale minima dei requisiti e che comunque tale percentuale non deve superare il 60% e che la restante percentuale debba essere posseduta cumulativamente dal raggruppamento o dai mandanti ai quali non possono essere richieste percentuali minime.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che deve ritenersi consentito, in sede di dichiarazione, qualora risultino già indicati requisiti sufficienti (in via cumulativa) a coprire gli importi previsti dal bando di gara, che taluno dei componenti non indichi quelli in suo possesso, qualora sovrabbondanti e non necessari a raggiungere la soglia richiesta per la procedura di affidamento di cui trattasi. (Cons. St., Sez. IV, sent. 16 giugno 2015, n. 2988).

Casistica: sulla necessità di indicare nell'offerta la presenza di un professionista geologo nella compagine dei progettisti

L'art. 26 d.P.R. n.207 del 2010 stabilisce che il progetto definitivo, al fine di completare quanto contenuto nella relazione generale debba comprendere, tra le altre relazioni tecniche e specialistiche, anche la relazione geologica.

L'art. 35 del Regolamento prescrive, poi, a proposito del progetto esecutivo, che lo stesso debba contenere le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo.

Profili problematici

Ci si è chiesti se qualora nel bando sia richiesta la predisposizione di una relazione geologica sia necessario indicare nell'offerta la presenza di un professionista geologo nella compagine dei progettisti.

Il Consiglio di Stato decidendo in merito alla legittimità di una aggiudicazione di un appalto integrato disposto in favore di un concorrente che non aveva indicato il geologo, ma unicamente i progettisti i quali avevano a loro volta indicato il geologo ha ritenuto sufficiente ai fini dell'ammissione l'indicazione da parte delle concorrenti del soggetto incaricato della progettazione oggetto dell'appalto integrato.

L'indicazione del geologo richiesta dal disciplinare deve essere letta in relazione al disposto dell'art. 91, comma 3, cod. contratti pubblici, il quale consente di sub-affidare le indagini geologiche, geotecniche, sismiche, i sondaggi, i rilievi, le misurazioni e picchettazioni, strumentali allo sviluppo dell'attività di progettazione esecutiva oggetto dell'appalto integrato, a soggetti non facenti parte dei progettisti a ciò espressamente designati e direttamente responsabili nei confronti della stazione appaltante.

Decisiva è proprio quest'ultima circostanza, e cioè il fatto che gli interessi dell'amministrazione non sono minimamente pregiudicati, potendo la stessa confidare sulla responsabilità dei predetti progettisti, ai sensi dell'ultimo inciso del predetto art. 91, comma 3.

(Cons. St., Sez. V, sent. 07 luglio 2014, n. 3435)

Diversa giurisprudenza ha chiarito che se il progetto esecutivo prevede la predisposizione di una relazione geologica, il concorrente è tenuto ad indicare all'interno del gruppo dei progettisti la presenza di un professionista geologo, poiché è l'unico professionista abilitato a sottoscrivere tale relazione, che non può essere affidata in subappalto e deve essere necessariamente presente nel progetto esecutivo, pena grave incompletezza dell'offerta tecnica, non sanabile neanche attraverso l'istituto del soccorso istruttorio (TAR Campania, Napoli, Sez. I, sent. 27 marzo 2015, n. 1837).

Diversamente, nel caso in cui sia stata presentata la relazione geologica senza indicare il nominativo dle geologo, comunque facente parte dell'organigramma del progettista, la giurisprudenza ha però ritenuto che sia possibile esercitare il potere di soccorso istruttorio ed invitare l'impresa ad indicare il nominativo del professionista geologo, secondo la ratio dell'art. 46 d.lgs. n. 163 del 2006.

(TAR Campania, Napoli, Sez. I, sent. 30 novembre 2015, n. 5518)

Recentemente il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1595 del 21 aprile 2016, confermando la decisione del TAR Salerno n. 2008 del 2015, ha precisato che: «La previsione dell'articolo 35, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010 (secondo cui “il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo”) deve essere letta in combinato disposto con quella di cui al precedente articolo 26, comma 1, lettera a), secondo cui il progetto esecutivo deve necessariamente comprendere – inter alia – la relazione geologica; e ciò, anche a prescindere dall'espresso richiamo che di tale obbligo sia stato fatto nell'ambito della lex specialis di gara e che sussiste la necessità della relazione geologica anche in sede di progettazione esecutiva pure nelle ipotesi in cui non sussistano differenze di notevole rilievo fra la progettazione definitiva posta a base di gara e quella di livello esecutivo oggetto dell'offerta tecnica. Il Consiglio di Stato nella richiamata pronuncia ha altresì evidenziato che alla stregua della previsione dell'articolo 35, comma 1, del d.P.R. 207 del 2010, secondo cui le relazioni specialistiche costituiscono una parte coessenziale del progetto esecutivo, si debbono qualificare come progettisti in senso proprio – e non come meri collaboratori – i professionisti che le hanno redatte. In particolare, una volta qualificato come progettista il geologo, è evidente che trovi applicazione il divieto di subappalto relativo agli incarichi di progettazione di cui al comma 3 dell'articolo 91 del codice del contratti pubblici e che, quindi, in una gara di progettazione, la mancata indicazione del nominativo del geologo non rappresenta una mera irregolarità (pur se essenziale) della domanda di partecipazione, ma concreta piuttosto il difetto di un elemento essenziale dell'offerta il quale, ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del codice degli appalti, non può che comportare l'esclusione dalla gara; in tal caso, non può infatti trovare applicazione l'istituto del c.d. ‘soccorso istruttorio' (articolo 38, comma 2-bis e articolo 46, comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006)».

Casistica: sulla dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale da parte del progettista indicato

Un profilo particolarmente problematico nell'ipotesi dell' appalto integrato, così come regolato dal Codice 2006 – istituto, invece, come visto, fortemente limitato dal Nuovo Codice – concerne la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del codice 2006 da parte del progettista indicato.

Orientamenti a confronto

(i) Una prima tesi sostiene che «(…) il progettista indicato dall'impresa, benché non assuma la qualità di concorrente, né quella di titolare del rapporto contrattuale con l'amministrazione (una volta intervenuta l'aggiudicazione), in quanto è un semplice collaboratore esterno dell'impresa partecipante alla gara, rilascia in ogni caso una dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione, sia generali che speciali. Infatti, per il caso di impresa che si avvalga (art. 53, comma 3, del codice) (…) di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta (…)», questa stessa norma va interpretata nel senso che la stazione appaltante è tenuta a richiedere nel bando, per siffatta eventualità, la dichiarazione sostitutiva di detti progettisti sia in merito ai requisiti generali che a quelli tecnico – organizzativi ed economico – finanziari relativi alla progettazione, in quanto l'espressione «progettisti qualificati può interpretarsi solo in tal senso». (ANAC, “Linee guida per l'applicazione dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”)

Quanto affermato dall'Autorità trova conferma nella recente giurisprudenza che sul punto ha chiarito che il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 grava su tutti gli operatori economici che partecipano a qualunque titolo a procedure di evidenza pubblica, anche a prescindere da qualsiasi prescrizione della lex specialis e anche sui progettisti ex articolo 53, comma 3 del codice dei contratti pubblici.

La fonte normativa, pertanto, è costituita dall'articolo 53, comma 3, e dalle norme richiamate, ovvero gli articoli 91 e 94 del d. lgs. n. 163 del 2006 e l'articolo 263 del d.P.R. n. 207 del 2010 che prescrivono che nell'appalto integrato i progettisti indicati, al pari di quelli associati, devono essere “qualificati” e come tali in possesso sia dei requisiti di ordine generale che di quelli di capacità tecnico professionale. (da ultimo Cons. St., sSez. V, sent. 16 febbraio 2015, n. 775)

(ii) Esistono, poi, decisioni difformi in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale da parte del professionista designato incentrate sulla circostanza meramente letterale che l'articolo 38, al comma 2, nell'individuare i soggetti tenuti alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale faccia riferimento ai “candidati” o “concorrenti” (“Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva”) e sulla tassatività delle cause di esclusione dopo la riformulazione dell'articolo 46 del codice dei contratti pubblici, che implica l'esigenza di fondare la materia dell'ammissione alle gare d'appalto su basi oggettive e sul numero chiuso, tassativamente predeterminato, dei motivi di esclusione (cfr. Cons. St., Sez. VI, 11 gennaio 2013, n. 69; CGA 8 maggio 2013, n. 452; TAR Liguria, Sez. II, 21 febbraio 2013, n. 351; TAR Toscana, Sez. II, 6 marzo 2014, n. 448; TAR Sardegna, 9 gennaio 2013, n. 5; TAR Calabria, 3 marzo 2014, n. 119).

Problemi applicativi

Non è chiaro se la stazione appaltante nell'appalto integrato possa qualificare “offerenti” (in quanto operatori economici) i professionisti “indicati” al pari di quelli associati e di quelli incaricati dalla stazione appaltante, e, sia, pertanto, tenuta a richiedere anche ai primi il possesso dei requisiti di ordine generale.

Sommario