Procedimenti ex art. 316-bis c.c.: inammissibile la domanda di alimenti e di regresso
10 Ottobre 2017
Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Roma di adottare alcuni provvedimenti in merito all'affidamento e al mantenimento dei figli e, in particolare, la condanna dell'ex convivente al rimborso delle spese da lei sostenute per il mantenimento dei minori a partire dalla fine della convivenza e la corresponsione degli alimenti in suo favore. Il Collegio ha dichiarato inammissibili entrambe le domande.
Secondo il Tribunale di Roma, infatti, la domanda di condanna del resistente al rimborso delle spese di mantenimento già sostenute può esercitarsi nei limiti degli obblighi gravanti sui genitori ai sensi dell'art. 316-bis c.c. richiedendo, però, adeguata prova dell'an e del quantum delle spese stesse da parte di chi alleghi di averle sostenute anche in luogo dell'altro obbligato, secondo le regole generali dell'azione di regresso. Non è, quindi, possibile chiederne il rimborso «semplicemente applicando matematicamente al tempo passato la misura del contributo di mantenimento a fissarsi per il futuro» né valutando il contributo che avrebbe dovuto essere prestato pro tempore dal genitore inadempiente, in conformità alla giurisprudenza in materia (Cass. 4 novembre 2010, n. 22506). Trattandosi di azione di regresso deve, poi, essere introdotta nell'ambito di un procedimento ordinario non potendo essere decisa nelle forme del rito camerale.
Per quanto riguarda, invece, la domanda di alimenti formulata dalla ricorrente ex l. n. 76/2016, deve essere introdotta, ai sensi degli artt. 163 ss. c.p.c., con atto di citazione e rientra nella competenza del Tribunale in composizione monocratica, senza intervento del PM. La differenza di rito tra la domanda di alimenti e il procedimento per la disciplina dell'affidamento e il mantenimento dei figli minori impone di dichiarare, nel caso in esame, l'inammissibilità della prima in applicazione di quanto disposto dall'art. 40 c.p.c. che consente nello stesso processo un cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione. Né si potrebbe giustificare il cumulo secondo ragioni di economia processuale: la trattazione unitaria di tali procedimenti, infatti, rallenterebbe quella di controversie aventi ad oggetto l'affidamento e il mantenimento dei figli minori per le quali il legislatore ha previsto un rito semplificato che consenta l'adozione di rapide misure definitive nei confronti dei figli in caso di conflitto genitoriale (cfr. Trib. Milano 23 gennaio 2017 v. A. Simeone, Il convivente non può chiedere gli alimenti nel giudizio ex art. 337-bis c.c., in www.ilFamiliarista.it).
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