L'assegno alla figlia ventiseienne va pagato anche se fuori corso e disoccupata
09 Novembre 2017
Il caso. Il Tribunale di Pordenone, adito con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, confermava il contributo ordinario al mantenimento della figlia da parte del padre con lei convivente, unitamente alla spese sanitarie ed universitarie della stessa fino al 30 giugno 2019, con corresponsione, inoltre, di un assegno di 500 euro per le sue spese personalissime.
La legittimazione. La Corte rileva innanzitutto sussistente la legittimazione attiva della figlia e passiva del padre in ordine alla domanda proposta, in virtù di quanto previsto all'art. 337-septies c.c.. Il giudice può, infatti, riconoscere ai figli maggiorenni ancora non indipendenti economicamente un assegno periodico che si prevede sia versato automaticamente all'avente diritto. Ininfluente risulta, quindi, il presupposto della convivenza o meno del figlio con il genitore, condizione non prevista dal testo della norma.
Il mantenimento. La Corte d'Appello rileva, inoltre, che pur in assenza di un reale impegno della giovane negli studi e nel lavoro, si deve in ogni caso riconoscere, in virtù «dell'attuale momento economico ed alla stregua dell'id quod plerumque accidit», la possibilità di una certa inerzia nella maturazione che porta all'indipendenza dei giovani ragazzi, riconosciuta dai giudici anche nel caso in esame, attesa l'età della ragazza (ventiseienne). |