Dichiarazione giudiziale di paternità

Luca Dell'Osta
Giuseppe Spadaro
Margherita Tudisco
Margherita Tudisco
22 Novembre 2022

Disciplinato dal capo «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità» (così a seguito della novella legislativa del 2013, che ha espunto dal titolo l'aggettivo “naturale”), l'istituto civilistico in esame ha la finalità di far ottenere al figlio non riconosciuto,da uno o da entrambi i coniugi, una pronuncia giudiziale (in particolare, una sentenza, come chiarito dall'art. 277 comma 1 c.c.) che «produce gli effetti del riconoscimento» (ibidem).
Inquadramento

Disciplinato dal capo «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità» (così a seguito della novella legislativa del 2013, che ha espunto dal titolo l'aggettivo “naturale”), l'istituto civilistico in esame ha la finalità di far ottenere al figlio non riconosciuto,da uno o da entrambi i genitori una pronuncia giudiziale (in particolare, una sentenza, come chiarito dall'art. 277 comma 1 c.c.) che «produce gli effetti del riconoscimento» (ibidem).

Nel 2006 la Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'intero art. 274 c.c. (che era già stato attenzionato dalla Corte delle leggi per due volte, nel 1965 e nel 1997, con le sentenze nn. 70 e 216), ha sostanzialmente reso più snella la procedura che può condurre alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ritenendo non conforme a Costituzione il previo accertamento della giustificatezza dell'azione, incombente sul quale doveva pronunciarsi il giudice procedente.

Se oggi al giudice non è più richiesto un giudizio prognostico sull'azione, va specificato che l'istituto in oggetto rappresenta semplicemente uno strumento che può essere azionato dal figlio non riconosciuto nei confronti dei presunti genitori, per far valere il diritto di essere riconosciuto grazie a una pronuncia giudiziale; da tali circostanze, non può certo desumersi, ragionando a contrario,che sussista un obbligo, in capo ai genitori, di riconoscere il proprio figlio, sussistendo, peraltro, come noto, il diritto della partoriente all'anonimato.

Le condizioni del riconoscimento e la competenza

Esordisce l'art. 269 c.c. chiarendo che sia la paternità sia la maternità possono essere «giudizialmente dichiarate» in tutti i casi in cui «il riconoscimento è ammesso» (comma 1). Il riferimento è all'art. 250 comma 5 c.c. (che impedisce il riconoscimento del figlio da parte dei genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età, fatto salvo che il giudice non li autorizzi, sulla base delle circostanze di fatto e avuto riguardo dell'interesse del minore) e all'art. 278 c.c., il quale prevede che, nel caso di figli incestuosi, il riconoscimento giudiziale possa essere disposto solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 251 c.c. (autorizzazione che deve concedere il giudice avuto riguardo «all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio»).

Trattandosi di una dichiarazione giudiziale, v'è da chiedersi in via preliminare quale sia il tribunale competente. Prima delle recenti riforme in materia di filiazione e di competenza del Tribunale per i minorenni (l. n. 219/2012, d.lgs. n. 154/2013, e, infine, il recentissimo d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 di attuazione della l.206/2021), nel caso in cui il soggetto che chiedeva il riconoscimento fosse stato minorenne, la competenza era proprio del Tribunale specializzato, e tale competenza attraeva a sé anche quella sulle statuizioni di natura economica, in considerazione della peculiarità della composizione “mista” del tribunale minorile e della preminenza dell'interesse del minore che veniva in rilievo in tali situazioni (così, per esempio, Cass. civ., sez. I, 25 settembre 2013, n. 21882, per la quale «il tribunale per i minorenni, adito per il riconoscimento della paternità naturale del minore, è competente anche a conoscere di ogni domanda consequenziale di natura economica, tra cui, oltre quella avente ad oggetto il rimborso delle spese di mantenimento già sostenute dall'altro genitore per il minore, anche quella avente ad oggetto la corresponsione del periodico mantenimento in favore dello stesso»). Nel caso in cui il soggetto attivo fosse stato maggiorenne, la competenza doveva ritenersi sussistere in capo al tribunale ordinario (in questo senso, Cass. civ., sez. I, 25 novembre 2010, n. 23970, per la quale l'azione di riconoscimento della paternità naturale, che non riguardi un minore, deve essere introdotta davanti al tribunale nelle forme ordinarie; in sede di impugnazione davanti alla Corte d'appello, si introduce con atto di citazione ad udienza fissa da notificare nei termini di decadenza previsti dal codice di rito).

Questo filone giurisprudenziale è poi stato superato dalle modifiche apportate dalla l. 219/2012 all'art. 38 disp. att. c.c. che ha espunto l'art. 269 c.c. dal novero dei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni determinandone, per l'effetto, l'attrazione tra le competenze del tribunale ordinario, trovando dunque applicazione il rito ordinario (come d'altra parte aveva già chiarito la giurisprudenza; si veda ancora Cass. civ., sez. I, 25 novembre 2010, n. 23970). Recentemente, tuttavia, la riforma Cartabia, introdotta con la l. 206/2021, da ultimo attuata con lo schema di decreto legislativo del 28 luglio 2022, entrata in vigore il 18 ottobre 2022, ponendosi come obiettivo un radicale rinnovamento del processo civile, e segnatamente quello involgente la famiglia, ha introdotto il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che dovrebbe entrare definitivamente a regime nel 2030, e che andrà ad assorbire gran parte delle competenze ora demandate al Tribunale ordinario, al Tribunale per i minorenni e al giudice tutelare.

Pertanto, anche in materia di riconoscimento giudiziale della prole, la relativa istanza, ancora oggi da indirizzare al giudice ordinario, dovrà in futuro essere rivolta a tale nuovo organo in capo al quale si concentreranno tutti i poteri ora demandati alle summenzionate Autorità.

La ratio che si rinviene è evidentemente nell'ottica della concentrazione delle tutele e nell'omogeneità del giudizio tenuto conto di tutte le sfaccettature di cui facilmente si compone una vertenza familiare.

Per quanto riguarda, invece, la competenza territoriale, questa deve individuarsi nel foro del convenuto, salvo vengano avanzate richieste economiche nell'interesse della prole: in quest'ultimo caso la competenza sarà infatti quella del giudice del circondario ove la stessa risiede.

L'accertamento e le prove

L'art. 269 c.c., nella formulazione precedente alla riforma del diritto di famiglia operata nel 1975, prevedeva una serie di casi tassativi in cui fosse possibile dichiarare giudizialmente la paternità. Oggi, il riformulato art. 269 comma 2 c.c. chiarisce, in maniera netta, che «la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo», con l'unica eccezione prevista dal comma 4, per cui «la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità».

La Corte costituzionale è più volte intervenuta (a partire dall'ordinanza n. 39/1988) per dichiarare inammissibili o infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione a questo secondo comma dell'articolo in esame.

Tuttavia, recentemente la Suprema Corte ha affermato che “in tema di dichiarazione giudiziale della paternità, la prova dell'esistenza di rapporti sessuali tra il presunto padre e la madre, nel periodo di concepimento del bambino, assume un elevato rilievo indiziario ma, ai sensi del disposto di cui all'art. 269, comma 4, c.c., non è sufficiente a provare la paternità, occorrendo anche l'accertamento almeno di un ulteriore dato indiziario, che sia stato correttamente declinato dal giudice di merito nel suo nucleo essenziale, individuato senza decontestualizzazioni, per una complessiva ed univoca lettura” (cfr. Cass. civ. sez. I, 13 marzo 2019, n. 7197)

Gli sviluppi della scienza e della tecnica permettono oggi, grazie alle indagini ematologiche ed immunogenetiche, di giungere a una certezza (quasi) assoluta in ordine al ricercando rapporto di paternità o maternità. In questo senso, la Cassazione ha chiarito che la consulenza tecnica immunoematologica ha funzione di mezzo obiettivo di prova: essa costituisce, infatti, tenuto anche in considerazione gli sviluppi della scienza, uno tra gli strumenti più idonei (e comunque quello con margini di sicurezza elevatissimi), per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale (Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2008, n. 14462; più recentemente anche Cass. civ., sez. I, 25 marzo 2015, n. 6025, per la quale le indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno questa natura anche se espresse in termini di “leggi”, e tutte le misurazioni, anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati, sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cosiddetto errore statistico), sia per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cosiddetto errore sistematico). Tuttavia, l'efficacia di tali indagini non può essere esclusa per quanto si è detto; in fondo, spetta al giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale, la valutazione dell'opportunità di disporre indagini suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini). Di più: il rifiuto di sottoporsi a tale sistema che presenta «margini di sicurezza elevatissimi», utilizzando le parole della Suprema Corte, è un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., e «di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda» (Cass. civ., sez. I, 25 marzo 2015, n. 6025, Cass. civ., sez. VI, 08 novembre 2019, n. 28886). La Cassazione ha escluso che tale impostazione presenti profili di incostituzionalità, chiarendo che «non è il rifiuto in sé a poter fornire argomento di prova, ma il rifiuto ingiustificato a consentire all'esame, articolandosi, pertanto, la valutazione probatoria nell'accertamento del rifiuto, dell'assenza di giustificazione, della concorrenza di altri elementi probatori» (Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2006, n. 13276).

V'è da aggiungere che è molto difficile, al di là dell'utilizzazione della prova genetica, dimostrare con prove una circostanza sì intima quale quella del concepimento (Ferri L., Lezioni sulla filiazione, Bologna, 1989), di talché la giurisprudenza ha chiarito che «l'art. 269 c.c. ammette anche il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'id quod plerumque accidit, risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità» (Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2014, n. 1279).

Nel complesso, non essendo previsto in materia un sistema di prove legali, la valutazione delle allegazioni delle parti è rimessa alla valutazione del giudice.

Al riguardo, una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha stabilito che “il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo "status" (cfr. Cass, civ., sez. I, ord. n. 28330/2020)

E così, la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenuto conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto: quest'ultimo aspetto è particolarmente importante, perché non sussistendo un ordine gerarchico delle prove riguardanti l'accertamento, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici può essere liberamente valutato dal giudice anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti (Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2012, n. 12971).

Il rifiuto aprioristico della parte non può ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l'uso dei dati nell'ambito del giudizio non può che essere rivolto ai fini di giustizia, sia del fatto che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l'accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto della l. 675/1996 in materia di trattamento dei dati personali (cfr. Cass, sent. n. 14458/2018).

Il criterio di cui all'art. 269 comma 2 c.c. non può dunque essere in alcun modo limitato (fatta eccezione, come si è detto, di quanto previsto dal successivo comma 4): di conseguenza, l'ammissione degli accertamenti genetici non deve né può essere subordinata alla «prova storica sull'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre» (Cass. civ., sez. I, 2 luglio 2007, n. 14976). Va comunque chiarito che il consulente tecnico chiamato dal giudice a verificare l'eventuale rapporto di paternità, non è obbligato a esaminare ogni elemento prospettato dalle parti, ma solo quelli che appaiano suffragati da solidi elementi scientifici e da elementi di fatto concreti (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2009, n. 282).

Per quanto riguarda l'eccezione di cui al quarto comma alla generale regola stabilita nel comma 2 dell'art. 269 c.c., la Cassazione ha stabilito che lo stesso quarto comma non esclude che le circostanze in esso previste (ovvero la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa e il preteso padre all'epoca del concepimento), seppur nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, «possano essere utilizzate a sostegno del proprio convincimento dal giudice di merito» (Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2011, n. 12646; precedentemente si era espressa in questo senso anche Cass. civ., sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22490).

Infine, è sempre ammessa la prova contraria. La mera affermazione del convenuto circa i molteplici rapporti sessuali intrattenuti dall'attrice nel periodo del concepimento (cd. exceptio plurium concubentium) non è una vera e propria eccezione e conseguentemente non comporta una inversione dell'onere della prova, di tal ché non risulta aggravato l'onere probatorio che incombe sulla parte attrice, «non potendo porsi a carico di chi agisce in giudizio l'onere di fornire la prova della inesistenza dei fatti negativi» (così Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2007, n. 24929).

Legittimazione attiva e passiva, termini ed effetti

Legittimati a proporre l'azione di cui all'art. 269 c.c. sono, ai sensi del successivo art. 270 c.c.:

  • il figlio: per tale soggetto non v'è termine di prescrizione (nel senso che l'azione può essere sempre proposta);
  • i suoi discendenti: per tali soggetti l'azione si prescrive nel termine di 2 anni dalla morte del figlio.

In caso di morte del figlio nel corso del procedimento, l'azione può essere perseguita «dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti» (art. 270 comma 3 c.c.).

Per quanto riguarda i soggetti deboli, in caso di minori l'azione di cui si discute può essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale oppure dal tutore (il quale, però, ai sensi dell'art. 273 comma 1 c.c., è obbligato a chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale. Richiamando quanto esposto supra, nel paragrafo dedicato alla competenza, pare potersi affermare che, anche in questo caso, il «giudice» a cui fa riferimento la disposizione sia il giudice ordinario, e non già il giudice specializzato minorile). Nel caso in cui il minore compia gli anni 14 nel corso della procedura, o qualora li abbia già compiuti prima della proposizione dell'azione, deve esprimere il suo consenso rispettivamente alla prosecuzione o alla proposizione dell'azione (e tale disposizione risulta perfettamente coerente con la nuova concezione del minore non più come mero soggetto debole, bensì come persona titolare di diritti: si faccia riferimento, per esempio, all'adozione, che nel caso di minori ultraquattrordicenni non può essere disposta senza il loro esplicito consenso).

Nel caso dell'interdetto, invece, l'azione può essere promossa dal tutore ma previa autorizzazione del giudice (art. 273 comma 3 c.c.).

Per quanto riguarda la legittimazione passiva, l'azione deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di quest'ultimo, nei confronti degli eredi. In caso di mancanza anche degli eredi, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice avanti al quale il giudizio deve essere promosso (la posizione è quella di litisconsorti necessari, cfr. Cass. civ., sez. I, 2 gennaio 2014, n. 14). La Cassazione ha escluso che legittimati passivi siano anche gli eredi degli eredi (ai quali è comunque attribuita la facoltà di intervenire in giudizio, in quanto portatori di un interesse uguale ma contrario a quello dell'attore). Tale soluzione risponde a un'interpretazione della norma anche per come è stata riformulata a seguito dei recenti interventi normativi (l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013), i quali hanno chiarito che, in mancanza di eredi, la domanda va proposta nei confronti di un curatore speciale (Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2014, n. 10783).

Infine, alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse ex art. 276 comma 2 c.c.; in questo caso l'intervento è adesivo dipendente (cfr. Cass. civ., 17 luglio 2012, n. 12198) ma gli eredi non possono opporre il proprio dissenso all'espletamento di indagini genetiche sulla persona deceduta, in quanto non sussiste un loro diritto soggettivo sul corpo e non è previsto da alcuna disposizione normativa il loro consenso per accertamenti da eseguire per finalità di giustizia; così Cass. civ., sez. I, 19 luglio 2012, n. 12549).

Per quanto concerne, poi, l'azione intrapresa dal figlio maggiorenne, la Cassazione è pacifica nel ritenere che la madre, con l'obiettivo di agire in regresso per recuperare ex tunc le spese relative al mantenimento, possa spiegare un intervento adesivo dipendente e non già un intervento volontario.

Come noto, in tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione (di cui il padre sia a conoscenza) non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo "status" di genitore (principio ribadito anche recentemente da Cass. civ. sez. III, 12 maggio 2022, n. 15148)

Atteso ciò, il genitore che ha mantenuto da solo il figlio fin dalla nascita, senza il concorso dell'altro, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, tenuto conto che l'obbligazione di mantenimento della prole la cui paternità o maternità sia accertata mediante sentenza, collegandosi allo status genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio stesso e si protrae sino alla proposizione della relativa domanda nel giudizio di riconoscimento della paternità (da ultimo: Trib. Benevento sez. I, 06 luglio 2022, n. 1583).

Recentemente, la Suprema Corte ha specificato che il giudice, nella liquidazione delle spese sostenute dal genitore, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza (cfr. Cass. civ. sez. I, 25 maggio 2022, n. 16916).

Tuttavia, qualora la madre non svolga alcun intervento nel giudizio volto a far accertare lo status filiationis, potrà intraprendere un'autonoma azione giudiziale per il recupero, pro quota, delle spese di mantenimento, ma solo allorquando la sentenza dichiarativa della paternità sarà passata in giudicato.

Come anticipato, la sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento, e con efficacia retroattiva, «sin dal momento della nascita, con la conseguenza che dalla stessa data decorre anche l'obbligo di rimborsare pro quota l'altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio; peraltro, la condanna al rimborso di detta quota, per il periodo precedente la proposizione dell'azione, non può prescindere da un'espressa domanda della parte, attenendo tale pronunzia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali in relazione a diritti disponibili» (Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2007, n. 26575), e la data della sentenza di accertamento della filiazione è conseguentemente il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale per il diritto al rimborso (Cass. civ., sez. I, 4 aprile 2014, n. 7986).

Va anche chiarito che non è necessaria alcuna specifica richiesta in ordine ai provvedimenti relativi al mantenimento del minore per il periodo successivo alla proposizione dell'azione, essendo il giudice dotato, in questo senso, di poteri ufficiosi (così Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2014, n. 11211).

Il riconoscimento giudiziale di paternità in relazione a rapporti incestuosi

In caso di rapporti incestuosi, anche nel caso di persone maggiorenni, l'azione può essere promossa solo a seguito di autorizzazione del giudice che deve avere riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio (art. 278 comma 1 c.c., che fa riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 251 c.c.). Qualora il giudice non conceda l'autorizzazione, è da ritenersi applicabile l'art. 279 c.c., per il quale il figlio che non può essere riconosciuto in quanto non è possibile presentare la relativa azione, ha comunque il diritto di agire per ottenere «il mantenimento, l'istruzione e l'educazione» (elementi che il genitore deve comunque e obbligatoriamente garantire al figlio, sia esso riconosciuto – anche giudizialmente – o meno).

Tale articolo era stato completamente svuotato di significato da una dichiarazione di incostituzionalità del 2002: nell'ordinamento infatti non residuavano casi in cui il figlio incestuoso non potesse richiedere l'accertamento giudiziale di paternità; con la riforma apportata dal d.lgs. n. 154/2013, che ha introdotto la necessità della previa autorizzazione ai sensi dell'art. 251 c.c. nei confronti del figlio incestuoso che voglia azionare l'istituto qui in esame, l'art. 279 c.c. è tornato applicabile in tutti quei casi in cui il giudice ritenga, per l'appunto, di non concedere l'autorizzazione di cui all'art. 251 c.c. e richiesta dall'art. 278 c.c..

La sentenza costituzionale n. 50/2006

Come accennato nell'inquadramento, prima del 2006 era previsto che l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità fosse ammessa solo qualora occorressero specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata. Tale valutazione doveva essere effettuata dal Tribunale, che decideva in camera di consiglio con decreto motivato, a seguito di una inchiesta sommaria che era condotta senza pubblicità e che doveva essere mantenuta segreta. La ratio dell'articolo andava ricercata nello scopo di scoraggiare iniziative con finalità meramente ricattatorie.

L'intero articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 50/2006. La Corte delle leggi ha ritenuto che il giudizio di ammissibilità fosse ormai «un “ramo secco” dell'ordinamento che limita il diritto dei figli all'accertamento della paternità senza più salvaguardare le esigenze del preteso genitore», e che «può ormai considerarsi un inutile duplicato idoneo solo a favorire istanze dilatorie», tanto che il giudizio di ammissibilità si risolve «in un grave ostacolo all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost., e ciò per giunta in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali, attinenti allo status ed alla identità biologica; così come da tale manifesta irragionevolezza discende la violazione del precetto (art. 111 comma 2 Cost.) sulla ragionevole durata del processo, gravato di una autonoma fase, articolata in più gradi di giudizio, prodromica al giudizio di merito, e tuttavia priva di qualsiasi funzione. Né può tacersi che l'evoluzione della tecnica consente ormai di pervenire alla decisione di merito, in termini di pressoché assoluta certezza, in tempi estremamente concentrati».

Casistica

Prova della paternità naturale

Risultano utilizzabili, quali circostanze indiziarie per la prova della paternità naturale, sia l'accertato comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternità (cd. tractatus), sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (cd. fama), sia, infine, le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti (nella specie, madre e fratello) del preteso genitore (Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2014, n. 1279)

Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, nel caso in cui sia stata acquisita una consulenza sul DNA espletata da un esperto al di fuori del processo su concorde richiesta delle parti, il giudice, ove non siano allegate specifiche ragioni tecniche e scientifiche, non è obbligato a disporre una consulenza tecnica di ufficio per il solo fatto della natura stragiudiziale della perizia acquisita (Cass. civ., sez. I, 24 dicembre 2013, n. 28649)

La mera comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali è già di per sé sufficiente per l'attribuibilità alla condotta processuale del destinatario della stessa, che non si presenti alla data fissata, del valore di rifiuto di sottoposti alla indagine peritale valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 2008, n. 1733)

Sommario