Guasto all’ascensore dovuto a difetto di costruzione: escluso il caso fortuito, la responsabilità è del custode
24 Novembre 2017
IL CASO Due donne si rivolgono al Tribunale di Palermo per sentir condannare il condominio al ristoro dei danni patiti a seguito della caduta della cabina dell'ascensore condominiale, ove le attrici si trovavano al momento del guasto. Il Giudice di prime cure rigetta la domanda ma la Corte territoriale, successivamente adita, accoglie il gravame condannando il condominio al risarcimento del danno. Il condominio ricorre ora in Cassazione, sulla base di quattro motivi.
RESPONSABILITÀ DEL CUSTODE PER FATTO DI TERZO? Il condominio dichiara che la responsabilità del custode deve escludersi qualora il danno sia stato cagionato dalla condotta del terzo e che, nel caso di specie, l'incidente era stato causato da un'improvvisa rottura del dispositivo di rallentamento della cabina, cagionato da un errore di progettazione del vano di fondo corsa, sottolineando come tale vizio non potesse essere in alcun modo sospettato non essendosi mai manifestato prima.
DIFETTO DI COSTRUZIONE La Corte ritiene tale motivo manifestatamente infondato: nonostante sia corretto ritenere che il fatto del terzo integri gli estremi del caso fortuito con esclusone della responsabiltà del custode ex art. 2051 c.c., la Corte precisa che per fatto del terzo deve intendersi la condotta di un soggetto di per sé idonea a provocare il danno a prescindere dall'uso della cosa oggetto di custodia. Ma se la cosa oggetto di custodia ha provocato il danno in conseguenza di un difetto di costruzione, non ricorre il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode (ex multis, Cass. civ., n. 5755/2009). La Cassazione pertanto rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento anche dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. |