Raggiunta indipendenza economica di uno dei figli e aumento delle residue contribuzioni a favore degli altri beneficiari

Domenica Leone
06 Dicembre 2017

La raggiunta indipendenza economica di uno dei figli ed il conseguente miglioramento delle condizioni economiche dell'obbligato al versamento dell'assegno possono costituire presupposto per la revisione dell'importo dell'assegno di mantenimento?
Massima

In tema di revisione delle condizioni economiche della separazione personale, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge o dei figli per raggiunta indipendenza economica, non comporta, di per sé, l'accoglimento della contrapposta domanda di automatico aumento delle altre contribuzioni ancora dovute, con la conseguenza che, in difetto di prova contraria a cura del coniuge richiedente, deve presumersi che la misura dell'assegno in suo favore corrisponda alle sole necessità di cui all'art. 156 c.c. e non sia stata stabilita considerando anche il concorrente onere del richiedente di contribuire al mantenimento dei figli.

Il caso

La vicenda in esame trae origine dal ricorso per cassazione proposto da Tizia avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna (emessa in data 24 maggio 2013 e depositata in data 17 giugno 2013) con la quale veniva respinto il reclamo principale proposto dalla stessa, relativamente alla domanda di incremento dell'assegno mensile di mantenimento in suo favore. A sostegno della propria tesi, Tizia adduceva il fatto che la Corte di Appello non aveva tenuto conto degli incrementi di reddito del marito, derivanti sia dal miglioramento della sua posizione economica sia dal raggiungimento dell'indipendenza, totale o parziale, dei figli maggiorenni.

La questione

La raggiunta indipendenza economica di uno dei figli ed il conseguente miglioramento delle condizioni economiche dell'obbligato al versamento dell'assegno possono costituire presupposto per la revisione dell'importo dell'assegno di mantenimento?

Le soluzioni giuridiche

La decisione che qui si commenta affronta la questione delle conseguenze della raggiunta indipendenza economica di uno dei figli sull'ammontare delle contribuzioni a favore degli altri beneficiari.

Più in particolare, la Suprema Corte afferma che il miglioramento delle disponibilità economiche dell'obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, derivante principalmente dalla riduzione dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in seguito al raggiungimento della loro totale o parziale indipendenza economica, non legittima di per sé l'accoglimento della contrapposta domanda di automatico aumento delle contribuzioni rimaste a suo carico. Nella fattispecie in esame, a sostegno della domanda di aumento dell'assegno di mantenimento, la ricorrente adduce il miglioramento delle disponibilità economiche del marito, derivante principalmente dalla riduzione dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in seguito al raggiungimento della loro totale o parziale indipendenza economica.

Tuttavia, la Cassazione, condividendo le considerazioni svolte sul punto dalla Corte di Appello di Bologna, conclude per il rigetto del ricorso proposto da Tizia, affermando che «in tema di revisione delle condizioni economiche della separazione personale, e per il caso che uno dei coniugi sia obbligato a corrispondere assegni periodici per il mantenimento dell'altro coniuge e dei figli, qualora uno di questi ultimi beneficiari raggiunga l'indipendenza economica e sia accolta la domanda del genitore di revoca dell'assegno precedentemente destinato al suo mantenimento, il beneficio economico che ne trae il genitore esonerato non legittima di per sé l'accoglimento della contrapposta domanda di automatico aumento delle contribuzioni rimaste a suo carico».

Osservazioni

Quando, successivamente alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, si verificano variazioni nella situazione economica dei coniugi, entrambi sono legittimati a richiedere una revisione dell'importo, al fine di ottenere un adeguamento alla mutata condizione.

L'assegno di mantenimento, infatti, una volta quantificato, non rimane statico nel tempo, sia per via della rivalutazione, secondo gli indici Istat, che per circostanze e fatti sopravvenuti che coinvolgono la situazione patrimoniale dei coniugi, potendo comportare la modifica, in aumento o in riduzione, dell'assegno.

Tra le circostanze più comuni che possono indurre i coniugi a richiedere una modifica delle condizioni di separazione, si registrano:

  • l'incremento o il deterioramento delle capacità economiche;
  • la costituzione di un nuovo nucleo familiare;
  • le accresciute esigenze dei figli.

In ogni caso, come specificato anche dalla Cassazione nella sentenza in esame, presupposto per la modifica delle condizioni della separazione è il sopravvenire di circostanze nuove rispetto a quelle esistenti al momento della pronuncia o della omologa della separazione e in ordine alle quali sussiste, a carico della parte ricorrente, l'onere di dedurle e provarle.

Come anticipato, fatto idoneo a comportare una riduzione o un aumento dell'entità dell'assegno di mantenimento, rispetto alla sentenza di separazione e divorzio o agli accordi di separazione omologati, è costituito dalla costituzione di una nuova famiglia da parte del coniuge obbligato al pagamento in favore dell'altro coniuge e dei figli, ovvero dal fatto della nascita di un ulteriore figlio, generato con un nuovo partner in seguito ad una successiva unione, anche more uxorio.

È pacifico che la costituzione del nuovo nucleo familiare, anche di fatto, non implica la sospensione o l'estinzione dei doveri di solidarietà e assistenza materiale stabiliti in sede di separazione. Tuttavia tale circostanza, quando dalla nuova relazione derivi in concreto (ad esempio in presenza di figli) un peggioramento o un miglioramento delle condizioni patrimoniali del coniuge debitore, può determinare una revisione, in riduzione o in aumento, dell'importo dell'assegno di mantenimento.

Secondo l'orientamento recente della giurisprudenza, per ragioni di tutela dei «rapporti all'interno della nuova famiglia» (Cass. civ., n. 16789/2009), occorre tenere conto, in tema di revisione dell'assegno di mantenimento, dell'incidenza della costituzione del nuovo nucleo familiare, per cui, laddove a sostegno della richiesta di riduzione dell'assegno, «siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato (derivanti, nella specie, dalla nascita di due figli, generati dalla successiva unione), il Giudice deve verificare se detta sopravvenienza determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze, facendo carico all'istante - in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti - di offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico-patrimoniali» (Cass. civ., n. 18367/2006). Analogo principio è stato affermato dalla giurisprudenza con riferimento ai figli, considerato che i nuovi oneri familiari dell'obbligato, derivanti anche dall'eventuale nascita di altri figli generati dalla successiva unione, possono incidere significativamente sulle sostanze o sulla capacità patrimoniale dell'obbligato stesso. A tal fine, pertanto, occorre una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti,che tenga conto altresì delle potenzialità economiche della nuova famiglia formata dall'obbligato. In particolare, secondo la giurisprudenza, il nuovo onere familiare non può determinare un allentamento dei doveri genitoriali nei confronti dei diritti economici dei figli generati in costanza del precedente nucleo familiare, per cui se il contributo di mantenimento originariamente fissato nei loro confronti corrisponda ad un importo adeguato alle necessità degli stessi, ma inferiore all'esborso che le capacità patrimoniali dell'obbligato avrebbero consentito, non può essere disposta alcuna riduzione; semmai, il contributo potrebbe essere aumentato, trovando maggiore capienza in ragione del fatto sopravvenuto della diversa capacità economica dell'obbligato, valutata anche alla luce dell'apporto del nuovo partner (Cass. civ., n. 1595/2008).

In sede di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, nella valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche dei coniugi, il giudice dovrà tenere conto anche della circostanza della convivenza more uxorio dell'avente diritto con altro partner, poiché tale convivenza può incidere sulla sua reale situazione patrimoniale.

Il formarsi di una relazione familiare affidabile e stabile del coniuge creditore potrà quindi legittimare la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento, se ciò incide positivamente sulla concreta situazione economica dello stesso, purché si tratti di una unione stabile, continua e regolare (Cass. civ., n. 17195/2011).

Tra i criteri fondamentali per la quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole, la legge attribuisce preminenza alle "attuali esigenze del figlio" (ex art. 337-ter c.c., novellato dal d.lgs. n. 154/2013), rapportate al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori e collegate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico che in ragione del trascorrere dell'età, può determinare oltre ai bisogni alimentari e abitativi, anche accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali, ludiche (Cass. civ., n. 23630/2009).

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'aumento delle esigenze del figlio «è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità» (Cass. civ., n. 2191/2009), non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. civ., n. 17055/2007), legittimando di per sé la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento, trovi capienza nelle «disponibilità patrimoniali dell'onerato» (Cass. civ., n. 400/2010).

Altro fattore che può determinare la modifica, in termini di aumento (o riduzione), dell'assegno di mantenimento, è, come nel caso di specie, un notevole incremento (o peggioramento) della situazione economica dei coniugi.

In proposito, la giurisprudenza ha considerato legittima la richiesta di riduzione proporzionale dell'importo dell'assegno di mantenimento da parte del coniuge obbligato che aveva provato che il coniuge beneficiario aveva iniziato a svolgere una propria attività lavorativa percependo un proprio reddito, ovvero dimostrando che il coniuge avente diritto aveva trovato impiego, anche se "in nero" (Cass. civ., n. 19042/2003).

Di converso, è stata riconosciuta valida la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento a favore dell'avente diritto che aveva perduto la propria occupazione lavorativa (Cass. civ., n. 4312/2012). Non vale, invece, a legittimare la riduzione dell'assegno l'eventuale prepensionamento (anticipato) dell'avente diritto, in ragione della significativa differenza economica comunque esistente tra le rispettive condizioni patrimoniali (Cass. civ., n. 4178/2013).

È possibile, altresì, la riduzione dell'assegno di mantenimento quando il coniuge obbligato subisca un peggioramento della propria capacità economica (ad esempio perdita del lavoro) o versi in condizioni di salute tali da comportare crescenti spese a suo carico per le cure destinate a contrastare l'avanzare delle patologie (Cass. civ., n. 927/2014).

Nel caso in esame, secondo l'impostazione offerta dalla Suprema Corte, il miglioramento delle disponibilità economiche del marito derivante principalmente dalla riduzione dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in seguito al raggiungimento della loro totale o parziale indipendenza economica, non consente la modifica del mantenimento dell'ex coniuge proprio in ragione della natura giuridica dell'assegno di mantenimento.

Guida all'approfondimento

- B. De Filippis, M. Pisapia, Il mantenimento per il coniuge e per i figli nella separazione e nel divorzio, Padova, 2017.

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