Falso grossolano, innocuo od inutileFonte: Cod. Pen Articolo 49
28 Dicembre 2017
Il falso grossolano
Falso grossolano «è quello che si presenta così evidente da risultare inidoneo ad ingannare chicchessia», ed è «inoffensivo rispetto al bene della fede pubblica proprio per l'inidoneità (…) a trarre in inganno la collettività» (Cass. pen., Sez. unite, n. 46982/2007); esso è tanto macroscopico, da risultare riconoscibile ictu oculi, ovvero in base ad una mera disamina dell'atto, per la generalità della persone, senza che occorra possedere particolari cognizioni tecniche, ovvero essere particolarmente diligenti (Cass. pen., Sez. II, n. 5687/2013; Cass. pen. Sez. VI, n. 18015/2015): ove la contraffazione, pur imperfetta e riconoscibile da una cerchia di esperti, sia ciononostante tale da comportare, per la media delle persone, la possibilità (e non solo la probabilità) di inganno, la condotta sarà penalmente rilevante (Cass. pen., Sez. I, n. 8414/2004). La giurisprudenza precisa che, in tema di falso, «la valutazione dell'inidoneità assoluta dell'azione, che dà luogo al reato impossibile, dev'essere fatta ex ante, vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non ex post; tale principio riguarda, peraltro, i casi in cui il falso sia stato scoperto e si discuta se lo stesso fosse così grossolano da dover essere riconoscibile ictu oculi per la generalità delle persone, ovvero sia stato scoperto per effetto di particolari cognizioni o per la diligenza di determinati soggetti, non anche quelli in cui il falso non sia stato scoperto ed abbia prodotto l'effetto di trarre in inganno, nei quali, quindi, la realizzazione dell'evento giuridico esclude in radice l'impossibilità dell'evento dannoso o pericoloso di cui all'art. 49 c.p.» (Cass. pen., Sez. II, n. 36631/2013).
Applicazioni. In una fattispecie concretizzatasi nella falsificazione di ricevute di pagamento di somme versate all'amministrazione comunale per l'estinzione di sanzioni amministrative, la S.C. ha escluso che la grossolanità del falso potesse desumersi dall'utilizzo, da parte dell'agente, di fotocopie di bollettini su cui venivano riportati a mano i dati relativi alle somme versate e ai contravventori, osservando che i destinatari dei bollettini falsificati non avevano mai sollevato dubbi al riguardo e che il ricorso a fotocopie di bollettini da riempire costituisce prassi non infrequente negli uffici pubblici (Cass. pen., Sez. VI, n. 18015/2015).
Il falso innocuo
Si ha falso innocuo quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale; ne consegue che l'innocuità dev'essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica (Cass. V, n. 35076/2010 e n. 47601/2014: in applicazione del principio, la S.C. ha configurato il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico ex art. 483 c.p. nella falsa dichiarazione, resa in occasione dello svolgimento di una procedura di appalto pubblico, di possedere i requisiti richiesti dall'art. 38, comma 2, lett. c), d. lgs. n. 163 del 2006, per la partecipazione alla gara).
Applicazioni. La giurisprudenza, in tema di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico ex artt. 482 – 476 c.p., ha ritenuto che l'alterazione di elementi accessori dell'atto, diversi da quelli che attengono al contenuto tipico dell'attestazione, non configura un falso innocuo (o comunque irrilevante), in quanto tutte le componenti inserite nel documento ripetono da questo la loro idoneità funzionale ad asseverare l'esistenza di quanto indicato, in particolare laddove tali componenti accessorie siano inserite proprio per provare i fatti da esse rappresentati (Cass. pen., Sez. VI, n. 28303/2016); analogamente, si è ritenuto che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà priva di una delle molteplici sottoscrizioni degli apparenti dichiaranti non integra una ipotesi di falso innocuo (o grossolano), posto che la mancanza di una firma, pur incidendo sulla completezza strutturale dell'atto, non lo rende inidoneo al raggiungimento dello scopo e non elimina il pericolo di lesione dell'interesse protetto dalla norma (Cass. pen., Sez. V, n. 51166/2013). Una delle rarissime applicazioni che ha enucleato un falso innocuo ha ritenuto che «il registro di classe degli istituti di istruzione riconosciuti o parificati costituisce atto pubblico e perciò le false attestazioni ivi contenute integrano gli estremi del falso ideologico; tuttavia, nel caso in cui il registro di classe sia stato sottoscritto dall'insegnante incaricato dell'insegnamento mentre questo in effetti sia stato svolto da altro docente in possesso dei requisiti richiesti, il falso deve ritenersi innocuo e deve escludersi la responsabilità penale» (Cass. pen., Sez. V, n. 421/1997). Il falso inutile
Falso inutile è quello che non incide, in modo assoluto, né sull'esistenza né sull'efficacia di un determinato atto, ed è quindi indirettamente insuscettibile, a sua volta, di incidere sulla situazione giuridica sottostante.
Applicazioni. Nei casi pratici di volta in volta sottoposti al suo esame, la giurisprudenza ha generalmente escluso che ricorressero gli estremi del falso inutile, salvo che in una occasione. Ad esempio, Cass. pen., Sez. V, n. 5532/2008 ha ritenuto che la falsa dichiarazione dell'imputato in ordine alle proprie condizioni di reddito allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), ma quello di cui all'art. 95 d.P.R. 115 del 2002, norma speciale rispetto ai reati di falsità previsti dal codice penale, essendo preordinata a tutelare la corretta valutazione, da parte dell'autorità competente, dei presupposti per il riconoscimento del beneficio; conseguentemente, le false dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, ove non riflettano elementi essenziali ai fini di tale valutazione, sono estranee all'offesa tipicizzata dal legislatore e costituiscono un'ipotesi di falso inutile, come tale non punibile. In senso contrario, successivamente, Cass. pen., Sez. unite, n. 6591/2009 ha escluso in materia la configurabilità di falsi innocui: premesso che «è possibile ritenere inidonea all'offesa taluna omessa, e per sé falsa attestazione», si è, in particolare osservato che «la valutazione d'inidoneità all'inganno non può essere implicata dal rilievo che la determinazione non è stata fatta propria dal magistrato, che abbia respinto l'istanza. E, a maggior ragione, l'inidoneità non può desumersi dalla prova certa di sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione a beneficio, che si consegue dopo che il magistrato l'abbia disposta, per la verifica compiuta deferita all'ufficio finanziario», ex art. 98 d.P.R. 115 del 2002. La disciplina
L'irrilevanza penale delle condotte che si concretizzano in falsità grossolane od innocue è generalmente ricollegata, ex art. 49 c.p., alla disciplina del reato impossibile per inidoneità dell'azione; diversamente, l'irrilevanza penale delle falsità inutili è tendenzialmente ricollegata alla disciplina del reato impossibile per inesistenza dell'oggetto, poiché in tali casi il falso riguarda un atto, od una parte di esso, assolutamente privo di valenza probatoria. I fautori della concezione realistica giustificano la non punibilità delle condotte di falso grossolano, innocuo od inutile, in considerazione della loro inoffensività, pur non negando la loro corrispondenza a fattispecie di reato tipiche: una volta individuato il bene protetto dai reati di falso nell'aspettativa di certezza dei consociati quanto alla genuinità di determinati valori fidefacienti, grandemente diffusi ed estremamente rilevanti per la collettività (bolli, documenti, monete), occorrerebbe verificare caso per caso se il falso posto in essere possa arrecar danno a quella aspettativa di certezza, tenendo anche conto del particolare contesto di formazione: risulterebbe, ad es., intrinsecamente inoffensivo il falso grossolano, che, per la sua agevole riconoscibilità, non può in alcun modo nuocere all'aspettativa di certezza; ugualmente inoffensivi risulterebbero il falso innocuo (ad es., perché formatosi in un contesto ludico o didattico, ioci o docendi causa) e quello inutile (che non altera la fidefacienza dell'oggetto falsificato). In tutti questi casi, si dice, la condotta realizzata dall'agente corrisponde a quella tipizzata in astratto dalla norma incriminatrice che si assume di volta in volta violata, ma risulta tuttavia inidonea, in concreto, ad offendere significativamente il bene interesse tutelato. L'orientamento preferibile giunge alle medesime conclusioni, ma sulla base di premesse sistematiche diverse: «cade (…) in un equivoco la giurisprudenza quando ricorre all'art. 49, co. 2° ed alla nozione di reato impossibile per affermare la non punibilità di casi come quelli del falso grossolano (o anche innocuo o irrilevante). In tali casi è in realtà la stessa interpretazione teleologica delle singole norme incriminatici a segnalare l'assenza di tipicità. L'attitudine ingannatoria della falsità (…) [è elemento costitutivo] di una fattispecie interpretata alla luce di una semplice “significatività”, o “non inconsistenza” del fatto storico rispetto all'interesse che ess[a] v[uole] tutelare. La soluzione della non punibilità è dunque da condividere, ma non si hanno qui fatti inoffensivi conformi al tipo» (M. ROMANO 2004, 515). La disputa non è meramente astratta: se si ritenga di pervenire alla conclusione della non punibilità delle condotte in esame in applicazione della disciplina del reato impossibile (come sostengono i fautori della concezione realistica), dovrebbe conseguentemente ammettersi l'applicabilità della misura di sicurezza (ex art. 49, comma 4, c.p.) all'agente, se ritenuto pericoloso. Ciò, al contrario, non sarà previsto, ove si sostenga – come sembra dogmaticamente più corretto (poiché una disamina dell'oggettività giuridica dei reati di falso in relazione alla ratio della loro incriminazione, da individuare nella possibilità che l'immutatio veri leda o ponga in pericolo il bene protetto della fede pubblica, induce a ritenere che i falsi grossolani, innocui od inutili siano dei non-falsi, proprio perché non producono alcuna immutatio veri, e che, pertanto, come tali, esulino dalle fattispecie di reato tipizzate in astratto dal legislatore, peraltro, nei casi di falsi commessi ioci o docendi causa, anche per evidente assenza del necessario dolo generico), e comunque, nel dubbio, più favorevole per l'imputato – tout court il difetto di tipicità della condotta. Casistica
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