Passi avanti per la Riforma Orlando: approvato il decreto sulle impugnazioni

Redazione Scientifica
19 Gennaio 2018

Il Governo, nella seduta del 19 gennaio 2018, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo recante Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione, in attuazione alla delega prevista dalla l. 103/2017, c.d. Riforma Orlando. Prosegue così il programma di riforma «volto alla semplificazione e velocizzazione dei processi, in modo da garantire l'attuazione del principio della ragionevole durata del processo».

Il Governo, nella seduta del 19 gennaio 2018, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo recante Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione, in attuazione alla delega prevista dalla l. 103/2017, c.d. Riforma Orlando. Prosegue così il programma di riforma «volto alla semplificazione e velocizzazione dei processi, in modo da garantire l'attuazione del principio della ragionevole durata del processo».

L'intervento normativo è finalizzato «alla deflazione del carico giudiziario, mediante la semplificazione dei procedimenti di appello e di cassazione. In tale ottica, i principi di delega orientano alla modifica del procedimento davanti al giudice di pace, all'individuazione degli uffici del pubblico ministero legittimati a proporre appello, alla riduzione dei casi di appello e alla limitazione dell'appello incidentale al solo imputato». Intervenendo sul sistema delle impugnazioni, il decreto legislativo approvato oggi limita i poteri di impugnazione del PM e dell'imputato: «al pubblico ministero è precluso l'appello delle sentenze di condanna, ossia delle sentenze che hanno riconosciuto la fondatezza della pretesa punitiva, salvo alcuni specifici casi (ad esempio, sentenza di condanna che modifica il titolo del reato o che esclude l'esistenza di aggravanti ad effetto speciale); all'imputato, specularmente, è precluso l'appello delle sentenze di proscioglimento pronunciate con le più ampie formule liberatorie, ossia perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso».
Il testo interviene infine sulle disposizioni procedimentali in materia di appello incidentale e procedimenti aventi ad oggetto i reati di competenza del Giudice di Pace.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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