Sussistenza e fallimento di una holding occulta
12 Febbraio 2018
La holding personale ricorre ogni volta che una persona fisica agisca in nome proprio, per il perseguimento di un risultato economico ottenuto attraverso attività svolta professionalmente, con organizzazione e coordinamento dei fattori produttivi: il che consente la configurabilità di una autonoma impresa assoggettabile al fallimento, sia quando la suddetta attività si esplichi nella sola gestione del gruppo (c.d. holding pura), sia quado abbia natura ausiliaria o finanziaria (c.d. holding operativa). La ricostruzione non muta se si discuta di una holding resa in forma societaria invece che da una singola persona fisica.
Per la configurabilità di una holding non è necessario che tutti i soci della holding siano anche soci in tutte le società figlie; ciò che rileva è che coloro che vengono individuati come gestori della holding di fatto abbiano in concreto la possibilità di indirizzare le attività delle società figlie, che proprio per questa ragione vengono definite “eterodirette”.
La valutazione di insolvenza dell'imprenditore di cui sia chiesto il fallimento va condotta sulla base del patrimonio della società medesima; in caso di società occulta, non vi è alcun patrimonio attribuibile all'ente, che quindi non è in grado di far fronte alla richiesta risarcitoria avanzata dal fallimento istante. |