Maggiorenne cacciato di casa dalla madre: entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento
01 Marzo 2018
Caio, figlio maggiorenne di due coniugi separati, si è costituito in giudizio per chiedere la modifica dell'ordinanza presidenziale che stabiliva l'assegnazione della casa familiare alla madre, domandando l'assegnazione della stessa in proprio favore e la previsione di un contributo di euro 500 a carico di entrambi i genitori per il proprio mantenimento. Il richiedente ha affermato, infatti, di non essere economicamente indipendente e di non avere una dimora fissa.
Secondo il Tribunale di Napoli l'ordinanza presidenziale deve essere confermata per quanto riguarda l'assegnazione della casa familiare alla madre in quanto genitore affidatario di altro figlio minore. Il vincolo di destinazione dell'immobile si impone anche al coniuge beneficiario che deve conservare la funzione di residenza familiare in modo da garantire ai figli la conservazione dell'assetto domestico. Il bene al centro degli interessi familiari, di conseguenza, rimane vincolato a quella destinazione fino al momento in cui i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica, evento che si manifesta con il loro allontanamento spontaneo dall'ambiente familiare o con scelte incompatibili con lo stato di dipendenza dalla famiglia di origine. Nel caso di specie, poiché il figlio, anche se maggiorenne, non risulta economicamente indipendente, deve essere considerato beneficiario della casa familiare in quanto e se convivente con la madre: allo stato, quindi, non risulta data piena esecuzione all'ordinanza presidenziale poiché il richiedente non convive con la madre per mancato consenso manifestato dalla stessa. Il Tribunale, pertanto, accoglie l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale in punto di assegno di mantenimento, prevedendo il versamento di due importi differenti a carico di madre e padre in favore del figlio richiedente. |