La Cassazione definisce la “manifesta infondatezza”
07 Marzo 2018
Qual è il discrimen tra infondatezza e manifesta infondatezza dei motivi di ricorso in Cassazione?
La Cassazione penale, Sez. II è intervenuta sulla questione con la sentenza n. 9486 depositata il 2 marzo 2018. Nel caso di specie, il ricorrente lamentava, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione dopo la sentenza d'appello e sul punto i giudici di legittimità hanno affermato nuovamente quanto già più volte chiarito dalle Sezioni unite: «non può porsi la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata, dopo la sentenza d'appello, nei casi in cui il ricorso risulti in toto inammissibile, perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.» (Cass. pen., Sez. unite, 32/2000; 23428/2005; 19601/2008). Pertanto, dato che, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, è proprio l'inammissibilità per manifesta infondatezza a precludere il proscioglimento dell'imputato ex art. 129 c.p.p. è fondamentale, secondo la S.C., individuare i parametri per distinguere la (semplice) infondatezza dalla manifesta infondatezza dei motivi (tema, si legge in sentenza, incerto e che pone il giudice di fronte a una scelta talvolta opinabile). Secondo la Sez. II della Cassazione penale: «il giudice di legittimità, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, non sia chiamato a una delibazione del tutto discrezionale (e quindi arbitraria) e quanto alla infondatezza (mera o manifesta) dei motivi, ma sia tenuto a valutare tale ultima connotazione della rilevata infondatezza valorizzando: a) con riferimento ai motivi che deducano inosservanza o erronea applicazione di leggi, la circostanza che essi risultino, o meno, caratterizzati da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso. Ciò accade, ad esempio, nei casi in cui:
b) con riferimento ai motivi che deducano vizi di motivazione (se consentiti e dotati della specificità necessaria ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.: in difetto opererebbe una diversa e tassativa causa di inammissibilità del ricorso), valorizzando la circostanza che essi muovano, o meno, sul fatto, sullo svolgimento del processo o sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali. |