Contestazioni nel corso degli esami dibattimentali

Valerio Vancheri
06 Luglio 2015

La contestazione delle dichiarazioni rilasciate durante la fase delle indagini preliminari costituisce una fase eventuale del procedimento di acquisizione della prova in dibattimento, che si verifica nell'ipotesi di contrasto fra la dichiarazione dibattimentale e la dichiarazione precedentemente resa.
Inquadramento

La contestazione delle dichiarazioni rilasciate durante la fase delle indagini preliminari costituisce una fase eventuale del procedimento di acquisizione della prova in dibattimento, che si verifica nell'ipotesi di contrasto fra la dichiarazione dibattimentale e la dichiarazione precedentemente resa.

Le contestazioni dibattimentali: dalla versione originaria alla riforma del 1992

L'art. 500 c.p.p. ha sempre rappresentato una delle norme più caratteristiche e controverse del codice di procedura, essendo considerato come l'impalcatura dell'istruttoria dibattimentale. Nella sua originaria formulazione, esso è sempre stato definito come l'emblema del sistema accusatorio, fondato sulla separazione delle fasi, in cui non erano ammesse transizioni disinvolte di materiale acquisito fuori dal contraddittorio.

L'art. 500, comma 3, originariamente, fissava una regola ben precisa: “la dichiarazione utilizzata per la contestazione, anche se letta dalla parte, non può costituire prova dei fatti da essa affermati, ma può solo essere valutata dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata”. Veniva così codificato un giudizio di rilevanza legalmente predeterminato, in forza del quale la forza rappresentativa della prova scaturisce non dalla dichiarazione resa alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero, ma al contrario da quanto il teste dichiara sulla scena aperta del giudizio durante la c.d. cross examination.

Con il codice dell'88, la cesura netta tra il dibattimento e la fase preliminare viene a manifestarsi in concreto attraverso la disciplina del doppio fascicolo: l'ambito conoscitivo del giudice viene così ad essere circoscritto agli elementi di prova assunti in dibattimento, non essendo consentita, di regola, l'utilizzazione in chiave probatoria degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria.

L'impianto originario del codice si fondava quindi su di un nesso inscindibile tra prova e contraddittorio, al punto che non poteva esservi prova che sfuggisse al vaglio dialettico delle parti, dinanzi ad un giudice che fosse naturalmente preposto ad esprimere il giudizio nel merito della imputazione.

L'impalcatura dell'art. 500 venne completamente stravolta dalla Corte costituzionale con la sentenza Corte cost. 3 giugno 1992, n. 255. L'intero sistema delle contestazioni dibattimentali si frantuma sotto la scure della Corte, determinando in tal modo quasi un ritorno ad un sistema più prettamente inquisitorio.

La sentenza 255/92, nell'attribuire alle dichiarazioni contestate piena efficacia di prova, ha ridotto in misura drastica il divario tra i risultati dell'indagine e il materiale direttamente utilizzabile ai fini della decisione, provocando ripercussioni notevoli sull'originario regime del c.d. doppio fascicolo.

L'impostazione della Corte costituzionale fu accolta da una legislazione di emergenza, giustificata anche dal dilagante fenomeno della criminalità organizzata, che, con il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con mod. nella l. 7 agosto 1992, n. 356, attribuì piena efficacia probatoria alle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni.

La novità più importante apportata dalla l. 356/1992 fu l'introduzione, all'interno dell'art. 500, del comma 2-bis, che consentiva l'acquisizione delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni anche nei casi in cui il testimone avesse rifiutato o comunque omesso, in tutto o in parte, di rispondere sui fatti oggetto delle sue precedenti dichiarazioni.

La legge sul giusto processo: la non acquisibilità del “precedente difforme”

Con l'entrata in vigore della l. 1° marzo 2001, n. 63, c.d. legge sul “giusto processo”, la disciplina delle contestazioni dibattimentali ha subito sostanziali modifiche. I principi del giusto processo, sanciti a livello costituzionale nell'ambito dell'art. 111 Cost., sono stati recepiti anche all'interno dell'art. 500 c.p.p., che è stato completamente riscritto ad opera dell'art. 16, comma 1, l. 3 marzo 2001, n. 63. È stata, così, ripristinata la regola di esclusione probatoria, sancita nell'originaria formulazione dell'art. 500 del codice del 1988, in virtù della quale le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni non possono essere acquisite al fascicolo per il dibattimento, potendo solamente essere valutate ai fini della credibilità del teste.

Questa interpretazione è stata accolta anche dalla Corte costituzionale, che, abbandonando l'impostazione precedentemente seguita con la sentenza n. 255 del 1992, ha successivamente dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi 2 e 7, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24 comma 1, 25 comma 2, 27, 101 commi 1 e 2, 111 commi 5 e 6, 112 Cost. Secondo la Corte, i limiti probatori relativi alle dichiarazioni lette per le contestazioni sono frutto di una precisa scelta del legislatore in attuazione dei principi sanciti dall'art. 111 Cost., nella sua nuova formulazione; scelta che non può determinare, quindi, alcuna lesione dei parametri costituzionali evocati. Occorre, quindi, “impedire che l'istituto delle contestazioni – proprio perché configurato quale veicolo tecnico di utilizzazione processuale di dichiarazioni raccolte prima e al di fuori del contraddittorio – si atteggi alla stregua di meccanismo di acquisizione illimitato ed incondizionato di quelle dichiarazioni” (Cortecost. 26febbraio2002, n. 36. Nello stesso senso: Corte cost. 22novembre2002, n. 473; Corte cost. 12novembre2002, n. 453; Corte cost. 29ottobre2002, n. 431; Corte cost. 25 luglio 2002, n. 396; Cortecost. 18 luglio 2002, n. 365; Cortecost. 26 giugno 2002, n. 293).

La nuova formulazione dell'art. 500 c.p.p. ha determinato, inoltre, l'abrogazione del previgente comma 2-bis, ai sensi del quale le parti potevano procedere alla contestazione anche quando il teste rifiutava o comunque ometteva, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni.

Diversa è l'attuale formulazione del nuovo art. 500, comma 3, che prevede due differenti situazioni: la prima concerne il rifiuto del teste di sottoporsi “all'esame”, da intendersi come esame diretto; la seconda, concerne invece il rifiuto del teste di sottoporsi “al controesame” di una delle parti. In entrambi i casi la disciplina prevista è la stessa: le dichiarazioni in precedenza rese dal teste non possono essere utilizzate in chiave probatoria nei confronti della parte che non ha potuto procedere all'esame o al controesame, a meno che questa non presti il consenso.

La finalità perseguita è chiara, ovvero quella di evitare la violazione del principio del contraddittorio, sia in senso soggettivo, come diritto a confrontarsi con l'accusatore, sia in senso oggettivo, come principio posto alla base della formazione della prova.

La norma de qua va letta in combinato disposto con l'art. 526, comma 1-bis, c.p.p. secondo cui “la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore”.

Le eccezioni alla regola: violenza, minaccia e subornazione del teste

La regola aurea del divieto di acquisibilità delle precedenti dichiarazioni non è, tuttavia, priva di eccezioni.

La prima è quella enunciata all'interno dell'art. 500, comma 4, c.p.p., ai sensi del quale “quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate”.

La norma trova la sua giustificazione nell'ambito dell'art. 111, comma 5, Cost. che contempla la “provata condotta illecita” come ipotesi di deroga alla formazione della prova in contraddittorio fra le parti.

L'intento perseguito dal legislatore attraverso la previsione normativa ex art. 500, comma 4, c.p.p., è chiaramente quello di evitare un inquinamento probatorio, specialmente nei processi di criminalità organizzata, ove maggiori sono le pressioni cui è esposto il testimone.

Quindi, se il giudice, sulla base dell'andamento del dibattimento, ha fondati motivi per ritenere che il teste sia stato intimidito, può disporre gli accertamenti necessari al fine di appurare la fondatezza o meno dei suoi sospetti.

In evidenza

Secondo i giudici di legittimità, le dichiarazioni pre-dibattimentali del testimone, che abbia a ritrattare in ragione della "sudditanza psicologica" nei confronti dell'imputato, non sono acquisibili al fascicolo del dibattimento, perché la previsione dei casi in cui l'acquisizione è ammessa – per violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità come strumenti di inquinamento probatorio della testimonianza – è tassativa (Cass. pen., Sez. II, 22 settembre 2011).

La Suprema Corte ha inoltre osservato che nei procedimenti relativi ai reati di violenza sessuale anche il riavvicinamento o la riappacificazione della persona offesa e dell'imputato possono costituire un "elemento concreto" idoneo ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p. ad incidere sulla genuinità della deposizione testimoniale della persona offesa nel senso che questa, non potendo rimettere la querela, essendo la stessa irrevocabile, potrebbe essere indotta a circoscrivere, limitare o revocare le dichiarazioni accusatorie in precedenza rese (Cass. pen., Sez. III, 21 novembre 2006).

Le dichiarazioni rese nel corso dell'udienza preliminare e l'accordo delle parti

La seconda eccezione alla regola di esclusione probatoria del “precedente difforme” è espressa all'interno dell'art. 500, comma 6, c.p.p., che consente l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni assunte dal giudice nel corso dell'udienza preliminare se utilizzate per le contestazioni e se vi sia richiesta di parte, anche se diversa da quella che ha effettuato la contestazione. In tal caso, le dichiarazioni potranno esplicare efficacia probatoria solamente nei confronti delle persone che hanno partecipato alla loro assunzione, mentre nei confronti delle altre parti potranno essere valutate solo al fine di saggiarne la credibilità.

L'ultima eccezione è quella contemplata nell'ambito dell'art. 500, comma 7, c.p.p., che consente l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle precedenti dichiarazioni quando vi sia accordo delle parti. La norma de qua, in sintonia con quanto consacrato a livello costituzionale dall'art. 111, comma 5, che prevede, come deroga al contraddittorio, il consenso dell'imputato, ricalca quanto previsto dagli artt. 431, comma 2, 493, comma 3, 555, comma 4, c.p.p. e 29, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, introducendo una sorta di “patteggiamento sulla prova”.

Occorre, tuttavia, segnalare che l'acquisizione su accordo delle parti potrà aver luogo soltanto se la dichiarazione da acquisire non sia viziata da “inutilizzabilità patologica”, non potendo, ai sensi dell'art. 526, comma 1, c.p.p., essere utilizzate ai fini della decisione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.

Non è possibile, invece, che il giudice del dibattimento ordini al p.m. di depositare in modo generalizzato atti di indagine al fine delle contestazioni (Cass.pen., Sez. V, 9 dicembre 2013, n. 49516).

Gli atti utilizzabili per la contestazione: casistica

Abbastanza discussa in giurisprudenza è la tipologia di atti utilizzabili per la contestazione dibattimentale. L'art. 500, comma 1, c.p.p., definisce, in modo generico, che sono utilizzabili per le contestazioni le dichiarazioni precedentemente rese e contenute nel fascicolo del pubblico ministero; quindi vengono, innanzitutto, prese in considerazione le dichiarazioni rese dal testimone nel corso delle indagini al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria.

Cass. pen., Sez. II, 29 maggio 2003

I documenti, le letture o le relazioni del testimone acquisite nel corso della fase delle indagini preliminari, e già acquisite al fascicolo per il dibattimento, possono essere legittimamente valutati ai fini della decisione quando siano stati utilizzati per le contestazioni nel corso del dibattimento.

Cass. pen., Sez. II, 19 gennaio 2004

Alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost., l'art. 512 va interpretato nel senso che non è consentito dare lettura delle dichiarazioni rese in precedenza dai prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgano della facoltà di astenersi dal deporre a norma dell'art. 199, in quanto tale situazione non rientra tra le cause di natura oggettiva di impossibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dalla nuova normativa.

Cass. pen., Sez. IV, 24 settembre 2013; Cass. pen., Sez. IV, 13 gennaio 2011

Il regime delle contestazioni di cui all'art. 500 è applicabile anche alla ricognizione in quanto la stessa costituisce, pur sempre, una deposizione, sia pure riproduttiva di una percezione visiva.

Cass. pen., Sez. III, 11 aprile 2001; Cass. pen., Sez. I, 9 dicembre 1998; Cass. pen., Sez. I, 27 ottobre 1997

È legittimo lo svolgimento, da parte del p.m., di attività investigativa di indagine, consistente nell'autonoma assunzione a verbale di soggetti specificamente indicati da un imputato nel corso dell'istruttoria dibattimentale e nella successiva utilizzazione delle relative dichiarazioni, una volta assunta la prova testimoniale nel prosieguo del dibattimento, per le contestazioni di cui all'art. 500.

Utilizzabilità in dibattimento degli atti delle investigazioni difensive

Già durante la vigenza dell'art. 38 disp. att.c.p.p, la dottrina prevalente riteneva possibile, nel corso dell'esame testimoniale in dibattimento, contestare al testimone le dichiarazioni precedentemente rilasciate al difensore durante le indagini preliminari, a condizioni che fossero state inserite nel fascicolo del pubblico ministero. L'art. 391-decies, comma 1, c.p.p. dispone ora espressamente che delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma dell'art. 500 c.p.p..

In forza del combinato disposto degli artt. 391-decies, comma 1 e 500, comma 1, c.p.p., dunque, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione dei testimoni esaminati in dibattimento, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rilasciate dal testimone al difensore o al suo sostituto ex art. 391-bis, comma 2, c.p.p. e contenute nel fascicolo del difensore. E tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.

Le conseguenze sanzionatorie nell'ipotesi di violazione dell'art. 500 c.p.p.

Può verificarsi che alla parte non sia stato permesso, nonostante una richiesta formulata in tal senso, di procedere alla contestazione della deposizione testimoniale. La violazione dell'art. 500 c.p.p. configura in tale ipotesi una nullità di ordine generale, ex art. 178, lett. c) c.p.p., essendo pregiudicato il diritto della difesa ad ottenere il rispetto della particolare procedura prevista per l'accertamento dei fatti oggetto del processo. Tale nullità, non essendo riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 179 c.p.p., è da qualificarsi a regime intermedio e quindi ritenersi sanata se la parte presente non ha proposto la relativa eccezione, dopo il compimento dell'atto.

Non è invece configurabile la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p. sotto il profilo della mancata assunzione di prova decisiva, perché non trattasi della omessa acquisizione di un mezzo di prova ma della violazione di alcune formalità attinenti alla formazione della prova (Cass. pen., Sez. VI, 31 maggio 1995).

La violazione del divieto di acquisizione delle dichiarazioni lette per le contestazioni, previsto dall'attuale formulazione dell'art. 500, come introdotto dall'art. 16, l. 1° marzo 2001, n. 63, non è direttamente sanzionata, considerato che, in tal caso, l'unica conseguenza processualmente rilevante è l'inutilizzabilità, a fini decisori, delle dichiarazioni precedentemente rese. Ne deriva che le dichiarazioni, contenute nel verbale di sommarie informazioni e lette per le contestazioni, irritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento e non espunte, non determinano alcuna conseguenza ove risulti che esse non siano state utilizzate ai fini della decisione ma esclusivamente al fine di valutare l'inattendibilità delle dichiarazioni dibattimentali rese dal teste (Cass.pen., Sez. V, 21 settembre 2005).

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