Confisca degli immobili solo se l’evasore è “professionale” e “sistematico"
20 Marzo 2018
Confisca degli immobili solo se l'evasore è “abituale”. Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza depositata il 16 marzo 2018 n. 12374. Con una dettagliata motivazione di 21 pagine, il Supremo Consesso ha accolto il ricorso presentato da un imputato: il Tribunale aveva infatti ritenuto che tutti i beni immobili a lui in origine intestati o alla società della quale era amministratore e fittiziamente venduti ad una seconda società fossero profitto del reato di fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte e fossero, pertanto, confiscabili addirittura prescindendo dichiaratamente dalla liceità delle modalità originarie di acquisizione.
La Suprema Corte, V Sezione Penale, ha osservato che tanto nel processo di primo quanto in quello di secondo grado non si era dato rilievo all'evasione fiscale di per sé quale sintomo di pericolosità sociale; il rapporto tra professionalità e sistematicità dell'evasione fiscale pare agli Ermellini determinante. Se ne erano già occupate le Sezioni Unite – hanno ricordato i giudici di legittimità – affermando che in tema di confisca di prevenzione la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi di evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso.
Perché la confisca colpisca un determinato bene, deve dunque essere necessario che l'acquirente sia “pericoloso” e l'evasione deve essere professionale e sistematica, consumata in un periodo di tempo non limitato. Bussole di inquadramento |