Discriminazioni (razziali, etniche, religiose)

Chiara Fiandanese
21 Giugno 2018

Il termine discriminazione racchiude in sé molteplici significati ed è possibile utilizzarlo in innumerevoli ambiti. Nel dizionario della lingua italiana, tale parola viene definita come «distinzione, disparità di trattamento». Vi sono varie forme di discriminazione: politica, etnica, religiosa, razziale, di genere. La Costituzione prescrive all'art. 3 il divieto di discriminazione in base, appunto, al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali. Nel diritto penale le norme che puniscono in particolare la discriminazione razziale traggono origine dalla Convenzione di New York ...
Inquadramento

Il termine discriminazione racchiude in sé molteplici significati ed è possibile utilizzarlo in innumerevoli ambiti.

Nel dizionario della lingua italiana, tale parola viene definita come «distinzione, disparità di trattamento».

Vi sono varie forme di discriminazione: politica, etnica, religiosa, razziale, di genere.

La Costituzione prescrive all'art. 3 il divieto di discriminazione in base, appunto, al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Nel diritto penale le norme che puniscono in particolare la discriminazione razziale traggono origine dalla Convenzione di New York del 7 maggio 1966, Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, che è stata resa esecutiva in Italia con la legge 654 del 1975.

L'art. 1 della Convenzione indica con l'espressione discriminazione razziale ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.

Evoluzione dell'articolo 3 della legge 654/1975

L'art. 3 della l. 654/1975, la quale ha autorizzato alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, originariamente puniva, salvo che il fatto costituisse più grave reato, colui che in qualsiasi modo diffondeva idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale (comma 1 lett. a) e colui che incitava in qualsiasi modo alla discriminazione o incitava a commettere o commetteva atti di violenza o di provocazione alla violenza nei confronti di persone perché appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale (comma 1 lett. b)); vietava, inoltre, ogni organizzazione o associazione avente tra i suoi scopi di incitare all'odio o alla discriminazione razziale e puniva chi partecipava alle stesse o prestava assistenza alla loro attività (comma 2); per i promotori e i capi la pena era aumentata (comma 3).

Tale articolo è stato dapprima modificato dall'art. 1 del d.l. 122/1993 convertito con modificazioni dalla l. 205/93 (cosiddetta legge Mancino) che ha sostituito l'originario art. 3 con il seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della Convenzione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni: a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico; b) chi, in qualsiasi modo, incita alla discriminazione o all'odio, o incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. La pena di cui al comma 1 è aumentata se il fatto è commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda, ovvero in pubbliche riunioni.

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione, all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni o, se l'organizzazione, associazione, movimento o gruppo ha tra i propri scopi l'incitamento alla violenza, con la reclusione da due a sette anni. Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi».

Successivamente tale articolo è stato modificato sia dall'art. 13 della l. 85/2006 che aveva sostituito il comma 1 lett. a); sia dalla l. 115/2016 che aveva introdotto il comma 3-bis; sia dall'art. 5 della l.167/2017.

L'ultima formulazione prima dell'abrogazione era la seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) chi, in qualsiasi modo, istiga alla discriminazione o all'odio, o incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. La pena di cui al comma 1 è aumentata se il fatto è commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda, ovvero in pubbliche riunioni.

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione, all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni o, se l'organizzazione, associazione, movimento o gruppo ha tra i propri scopi l'incitamento alla violenza, con la reclusione da due a sette anni. Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

Attualmente tale articolo è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. c) del d.lgs. 21/2018 che ha introdotto nel codice penale gli artt. 604-bis e 604-ter.

Il d.lgs. 21/2008

Il d.lgs. 21/2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 68 del 22 marzo 2018 e rubricato Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (cosiddetta riforma Orlando) ha fissato il principio della riserva di codice che consiste nell'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto la tutela di beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana e, tra questi, il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato.

L'art. 2 (Modifiche in materia di tutela della persona), Sezione I-bis (Dei delitti contro l'uguaglianza) ha introdotto gli artt. 604-bis e 604-ter nel codice penale. Tale reato è quello già previsto appunto dall'art. 3 della l. 654/1975 e successive modifiche.

L'art.604-bis c.p., Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa prevede che: «salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale».

L'art. 604-ter c.p. prevede una circostanza aggravante che si applica quando si tratta di reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità. Al comma 2 prevede che le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 c.p., concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Già prima dell'introduzione dei succitati articoli del codice la giurisprudenza aveva affermato che, nonostante le molteplici modifiche che si sono succedute nel tempo, tra le corrispondenti fattispecie incriminatrici, sussistesse continuità normativa (Cass. pen., Sez. III, 7 maggio 2008, n. 37581). È evidente che, nonostante l'art. 3 della l. 654/1975 sia stato abrogato dal d.lgs. 21/2018, sussiste comunque continuità normativa tra lo stesso e i nuovi articoli aggiunti nel codice penale, che si limitano a riprodurre il testo della precedente legge, con la conseguenza che devono ritenersi validi e direttamente applicabili ai casi di specie gli interventi giurisprudenziali che si riferiscono alle norme abrogate.

Questioni di legittimità costituzionale

Nel corso degli anni e con le continue modifiche apportate alla norma, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 3, comma 3, della l. 654/1975 come modificato dall'art. 1 del d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito nella l. 25 giugno 1993, n. 205 in relazione, ad esempio, agli artt. 18, 21 e 25 della Costituzione.

La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità, laddove l'art. 3, comma 3, vieta la diffusione in qualsiasi modo di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale e vieta la partecipazione, la promozione e la direzione di organizzazioni di ogni tipo aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, per asserito contrasto con l'art. 21 Cost., in quanto la libertà di manifestazione del pensiero e quella di ricerca storica cessano quando travalicano in istigazione alla discriminazione e alla violenza di tipo razzista e in quanto l'incitamento ha un contenuto fattivo di istigazione ad una condotta che realizza un quid pluris rispetto alla mera manifestazione di opinioni personali. La libertà costituzionalmente garantita dall'art. 21 Cost. non ha valore assoluto ma deve essere coordinata con altri valori costituzionali di pari rango, quali quelli fissati dall'art. 3 e dall'art. 117, comma 1, della Cost. (Cass. pen., Sez. III, 7 maggio 2008, n. 37581; Cass. pen., Sez. V, 24 gennaio 2001, n. 31655).

La Suprema Corte ha, inoltre, ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità per contrasto con l'art. 18 Cost. in quanto la tutela costituzionale è circoscritta alle associazioni che perseguono finalità consentite ai singoli dalla legge penale, mentre la discriminazione è attuabile solo attraverso atti di illegittima coercizione fisica o morale di altri soggetti, che integrano di volta in volta la violenza privata, l'estorsione, le lesioni volontarie ed altre figure criminose (Cass. pen., Sez. V, 24 gennaio 2001, n. 31655).

La Corte di legittimità, infine, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 25, comma 2, della Cost., dell'art. 3, comma 3, nella parte in cui configura come reato associativo la promozione, la direzione o la semplice partecipazione a ogni forma di organizzazione che abbia tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, atteso che il precetto deve ritenersi tipizzato in base alla individuazione dello scopo ultimo della struttura collettiva, che consiste nel limitare o impedire ad altri individui della stessa società civile l'esercizio dei propri diritti civili e politici, individuali e collettivi (Cass. pen., Sez. V, 24 gennaio 2001, n. 31655).

Fattispecie incriminatrici

L'art. 3, comma 1, quindi, prevedeva alla lett. a) il reato di propaganda di idee discriminatorie, alla lett. b) la circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso e al comma 3 prevedeva la fattispecie di associazione per delinquere finalizzata all'incitamento e alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi.

La propaganda di idee consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata a influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni; l'odio razziale o etnico è integrato non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione ma solo da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori e la discriminazione per motivi razziali è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, non, invece, sui suoi comportamenti (Cass. pen., Sez. III, 23m giugno 2015, n. 36906).

Propaganda di idee discriminatorie. Tale reato attualmente è previsto dall'art. 604-bis c.p.

Presupposto della configurabilità dello stesso è l'effettiva sussistenza di un'idea discriminatoria fondata sulla diversità determinata da pretesa superiorità razziale o da odio etnico (Cass. pen., Sez. III, 13 dicembre 2007, n. 13234).

È un reato di pura condotta che si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che la propaganda o l'istigazione siano raccolte dai destinatari (Cass. pen., Sez. III, 7 maggio 2008, n. 37581).

Circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso. La circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, prevista ora dall'art. 604-ter c.p. è integrata quando l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità (Cass. pen., Sez. V, 28 gennaio 2010, n. 11590; Cass. pen.,Sez. feriale, 20 agosto 2015, n. 38877).

Tale circostanza aggravante è configurabile per il solo fatto dell'impiego di modalità di commissione del reato consapevolmente fondate sul disprezzo razziale, restando irrilevanti le ragioni, che possono essere anche di tutt'altra natura, alla base della condotta (Cass. pen., Sez. V, 4 febbraio 2013, n. 30525).

Inoltre, è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, al pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente, giacché ciò varrebbe a escludere l'aggravante in questione in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in assenza di terze persone (Cass. pen., Sez. V, 2 novembre 2017, n. 7859; Cass. pen.,Sez. V, 15 maggio 2013, n. 25870; Cass. pen.,Sez. V,29 ottobre 2009, n. 49694; Cass. pen.,Sez. V, 8 febbraio 2017, n. 13530; Cass. pen.,Sez. V, 9 luglio 2009, n. 38597; Cass. pen.,Sez. V, 23 settembre 2008, n. 38591).

Sul punto, però, vi è un orientamento contrastante secondo il quale non può considerarsi sufficiente una semplice motivazione interiore dell'azione ma occorre che questa, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto nel quale si colloca, si presenti come intenzionalmente diretta e almeno potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri il suddetto sentimento di odio o comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, dovendosi inoltre escludere che possa automaticamente ricondursi alla nozione di odio ogni e qualsiasi sentimento o manifestazione di generica antipatia, insofferenza o rifiuto, pur se riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità, all'etnia o alla religione e dovendosi poi considerare, quanto alla discriminazione, che la relativa nozione non può essere intesa come riferibile a qualsivoglia condotta che sia o possa apparire contrastante con un ideale di assoluta e perfetta integrazione, non solo nei diritti ma anche nella pratica dei rapporti quotidiani, tra soggetti di diversa razza, etnia, nazionalità o religione, ma deve essere tratta esclusivamente dalla definizione contenuta nell'art. 1 della Convenzione di New York citata nell'inquadramento (Cass. pen., Sez. V, 17 novembre 2005, n. 44295).

Casistica

L'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 3 d.l. 122 del 1993, conv. in l. 205 del 1993) è configurabile nel caso di ricorso a espressioni ingiuriose che rivelino l'inequivoca volontà di discriminare la vittima del reato in ragione della sua appartenenza etnica o religiosa. (Fattispecie di minaccia, ingiuria e percosse in cui l'utilizzo di espressioni come "marocchino di merda" o "immigrati di merda", al di là del loro intrinseco carattere ingiurioso, è stato ritenuto sintomatico dell'orientamento discriminatorio della condotta) (Cass. pen., Sez. V, 13 luglio 2015, n. 43488).

In tema di atti di discriminazione razziale od etnica, mentre le condotte consistenti nel propagandare idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero nell'istigare a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi configurano ipotesi di reato a dolo generico, le condotte consistenti nel commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o nel commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per i medesimi motivi configurano, invece, reati a dolo specifico, in quanto in tali ultime ipotesi il motivo ispiratore eccede la condotta discriminatoria o violenta, mentre nel caso della propaganda o dell'istigazione tale motivo è incluso nelle idee propagandate o negli atti discriminatori istigati (Cass. pen., Sez. III, 7 maggio 2008, n. 37581)

Associazione per delinquere finalizzata all'incitamento e alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi. La fattispecie di associazione per delinquere finalizzata all'incitamento e alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Tale reato non implica di per sé la finalità di eversione dell'ordine democratico. Le finalità illecite perseguite, infatti, da chi ponga in essere taluno dei comportamenti previsti dalla suddetta norma incriminatrice, pur essendo indubbiamente confliggenti con diversi principi costituzionali, tra cui, in particolare, quello di uguaglianza, non per questo comportano anche la presenza delle altre accennate finalità di tipo eversivo, essendo queste configurabili, in generale, quando lo scopo perseguito sia non soltanto quello della diffusione di idee o di comportamenti contrari a valori tutelati dalla Costituzione ma anche quello di ottenere, in pratica, l'effettivo risultato di un rivolgimento politico in conseguenza del quale l'assetto istituzionale dello Stato venga radicalmente mutato, perdendo le caratteristiche di fondo della democraticità; il che implica, naturalmente, l'ulteriore condizione che siffatta finalità sia perseguita con mezzi potenzialmente suscettibili di realizzarla.

Rapporto con altri reati

In tema di abuso di ufficio, il requisito della violazione di legge può consistere anche nella inosservanza dell'art. 97 della Costituzione, nella parte immediatamente precettiva che impone ad ogni pubblico funzionario, nell'esercizio delle sue funzioni, di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi ovvero per realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni e procurare ingiusti danni (Cass. pen., Sez. II, n. 46096 del 27/10/2015).

Il reato di violenza privata è aggravato dalla finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso qualora sia motivato esclusivamente dalla considerazione della vittima come appartenente a una razza diversa e sia posto in essere pronunciando un'espressione costituente manifestazione di disprezzo e avversione nei confronti di una persona di colore idonea a far sorgere nei presenti identici sentimenti (Cass. pen.,Sez. V, 12 giugno 2008, n. 38217).

Il primo comma dell'art. 724 c.p. (bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti) non punisce il fatto, in sé, di arrecare offesa alla religione, ma punisce l'uso dei modi volgari e fecciosi. Oggetto della norma non è la tutela del sentimento religioso e di quello cattolico in particolare, ma del buon costume contro i comportamenti pubblici volgari e sconvenienti e il fatto che essa preveda come reato solo le invettive e le parole oltraggiose rivolte pubblicamente contro la Divinità o contro le Persone o i Simboli della religione cattolica non è espressione di discriminazione verso gli altri culti, ma trova giustificazione nel fatto che la norma fa oggetto della sua previsione il dato sociologico che l'uso di bestemmiare concerne la Divinità, le persone ed i simboli della religione cattolica, non esistendo quello di bestemmiare contro persone e simboli di altre religioni (S.U, n. 7979 del 27 marzo 1992).

In evidenza

Integra il reato di minaccia aggravato dalla circostanza della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso (art. 612 c.p. e 3 d.l. 122 del 1993, conv. in l. 205 del 1993), la condotta di colui che effettui telefonate all'indirizzo della persona offesa - nella specie docente di storia e studiosa delle persecuzioni razziali antisemite avvenute in Italia durante l'occupazione nazista - prospettandole alcuni mali ingiusti, rientranti nel genere di quelli praticati in un lager nazista (stupro etnico razziale), e manifesti odio nei confronti del popolo ebraico ed esultanza per le persecuzioni di cui è stato vittima, considerato che la finalità di odio razziale e religioso - integrante l'aggravante in questione - sussiste non solo quando il reato (nella specie minaccia) sia rivolto ad un appartenente al popolo ebraico, in quanto tale, ma anche quando sia indirizzato a coloro che, per le più diverse ragioni, siano accomunati dall'agente alla essenza e ai destini del detto popolo (Cass. pen., Sez. V, n. 563 del 19 ottobre 2011).

Integra gli estremi del reato di commissione di atti di discriminazione, per motivi razziali ed etnici, e non già dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 187 Tulps (r.d. 635/1940, secondo il quale «Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo»), la condotta del gestore del bar che si rifiuti ripetutamente di servire le consumazioni richieste da avventori extracomunitari, ove il rifiuto stesso sia caratterizzato dall'aspetto discriminatorio (Cass. pen., Sez. III, 10 ottobre 2006, n. 37733).

Rapporto tra la legge 645/1952 e la l. 654/1975

Tra la condotta di propaganda razziale indicata nell'art. 1 (Riorganizzazione del disciolto partito fascista) della l. 645 del 1952 come modalità di attuazione delle finalità antidemocratiche del disciolto partito fascista e quella di incitamento alla discriminazione per motivi razziali di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 122/1993, convertito nella l. 205/1993 non vi è diversità di oggetto giuridico, entrambe giustificando l'intervento penale al fine di scongiurare il ricorso collettivo a pratiche di natura discriminatoria sul piano razziale, ma vi è diversità nel contenuto istigatorio, perché mentre la propaganda identifica in sé un'azione volta a diffondere un'idea e a fare proseliti, l'incitamento fa nascere e alimentare lo stimolo che spinge all'azione di discriminazione e, quindi, realizza un fatto ontologicamente più grave (Cass. pen., Sez. I, 7 maggio 1999, n. 1475).

Le due leggi presentano, almeno per quanto concerne il divieto di svolgimento di attività lato sensu razzista, una oggettività giuridica sostanzialmente coincidente. Peraltro, poiché l'art.1 della l.205/1993, nella parte in cui ha sostituito l'art.3 della l. 654/75, stabilisce che le relative disposizioni si applicano soltanto se il fatto non costituisce più grave reato, le disposizioni stesse assumono carattere sussidiario rispetto alle previsioni dettate dalla legge 645 del 1952. Ne consegue che, se si ritiene di non poter riconoscere attraverso la propaganda razzista la ricostituzione del disciolto partito fascista, la propaganda può acquistare rilevanza sul piano penale solo come forma di incitamento, punibile ai sensi della l. 205/1993 (Cass. pen.,Sez. I, 7 maggio 1999, n. 7812).

Profili processuali

Compiti valutativi e competenza del giudice. La finalità di odio o di discriminazione prevista come circostanza aggravante non può essere confusa con i "motivi" dell'azione criminosa, dovendo questa risultare non semplicemente il frutto di riconoscibili pulsioni interne di un certo tipo (eventualmente valutabili sotto diversi profili quali, ad es., quelli di cui all'art. 61 n. 1 c.p.) ma lo strumento per il conseguimento, da parte dell'agente, di obiettivi costituiti:

  • quanto all'odio, proprio dalla sua voluta e ricercata manifestazione, onde renderlo percepibile all'esterno dal destinatario dell'azione criminosa e, eventualmente, anche da terzi estranei;
  • quanto alla discriminazione, dall'adozione di comportamenti che non si limitino ad esprimere sentimenti di generico rifiuto o di antipatia, pur se possano ritenersi censurabili ma abbiano lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica (Cass. pen., Sez. V, 8 giugno 2006, n. 42258).

L'interpretazione di elementi normativi quali la propaganda di idee, l'odio razziale o etnico e la discriminazione per motivi razziali, deve essere compiuta dal giudice tenendo conto del contesto in cui si colloca la singola condotta, in modo da assicurare il contemperamento dei principi di pari dignità e di non discriminazione con quello di libertà di espressione, e da valorizzare perciò l'esigenza di accertare la concreta pericolosità del fatto (Cass. pen., Sez. III, 23 giugno 2015, n. 36906).

In evidenza

Il giudice italiano è competente a conoscere della fattispecie di organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3, comma 3 della L. n.654/75, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 122/93, convertito con modificazioni nella L. n. 205/93), quando le attività associative, pur esercitate attraverso un blog collegato a un sito internet registrato all'estero, siano volte a promuovere attività da svolgersi in Italia. (Cass. pen., Sez. III, 24 aprile 2013, n. 33179)

Provvedimento del questore. È legittimo il provvedimento del questore che impone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e, contestualmente, l'obbligo di presentazione agli uffici di polizia nei confronti di soggetti responsabili di aver rivolto versi di disapprovazione a carattere razzista nei riguardi di atleti di colore, in quanto la condotta prevista dall'art. 2, comma 2, del d.l. 122/1993, conv. con modif. dalla l. 205/1993 e indicata dall'art. 6, comma 1, della legge 401/1989, e succ. modif., quale possibile presupposto per l'adozione della misura preventiva, è integrata anche dalla semplice manifestazione del singolo che riconduca all'odio e alla discriminazione razziale (Cass. pen., Sez. III, 2 ottobre 2013, n. 12351).

Casistica

Reato di propaganda di idee discriminatorie

(art. 3, comma 1 lett. a) l. 654/1975)

È configurabile il reato di propaganda di idee discriminatorie, previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), della l. 654 del 1975, nell'affissione di manifesti sui muri della città del seguente tenore: "No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari". (Fattispecie in cui la Corte di appello, quale giudice del rinvio, era stata chiamata a stabilire se il pregiudizio razziale, fondato sul convincimento che tutti gli zingari sono ladri, costituisse - tenuto conto delle circostanze temporali ed ambientali nelle quali è stato espresso - un'idea discriminatoria fondata sulla diversità e non sul comportamento) (Cass. pen., Sez. IV, n. 41819/2009)

Integra il reato di propaganda di idee discriminatrici, previsto dall'art. 3 comma primo lett. a) della l. 654 del 1975, l'intervento di un consigliere comunale contenente affermazioni fondate sull'odio e la discriminazione razziale ai danni delle Comunità Rom e Sinti nel corso di una seduta consiliare (Cass. pen., Sez. I, n. 47894/2012)

Aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso

(art. 3, comma 1, lett. b) l. 654/1975)

Integra gli estremi dell'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 3 d.l. 122 del 1993, conv. in l. 205 del 1993), l'espressione 'sporco negro, in quanto idonea a coinvolgere un giudizio di disvalore sulla razza della persona offesa (Cass. pen., Sez. V, n. 22570/2010).

Tra le finalità la cui presenza rende configurabile la circostanza aggravante prevista dall'art. d.l. 26 aprile 1993 n. 122, conv. con modif. in l. 25 giugno 1993, n. 205, non vi è quella costituita dall'intolleranza politica o dall'odio motivato da ragioni politiche. (Nella specie la Corte ha censurato la decisione di merito che, non tenendo conto, tra l'altro, di detto principio, aveva ritenuto sussistente l'aggravante in questione a carico di soggetti che avevano posto in essere una sorta di "spedizione punitiva" contro gestori e clienti di un locale pubblico ritenuto luogo di ritrovo di persone di opposto orientamento politico, rivolgendo, nell'occasione, ai predetti, oltre ad epiteti ingiuriosi, anche l'espressione "amici dei negri") (Cass. pen., Sez. V, n. 42258/2006)

Saluto romano o saluto fascista

Il cosiddetto "saluto romano" o "saluto fascista" è una manifestazione esteriore propria o usuale di organizzazioni o gruppi indicati nel d.l. 26 aprile 1993 n. 122, convertito, con modificazioni, nella l. 25 giugno 1993, n. 205 (misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa) e inequivocabilmente diretti a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico; ne consegue che il relativo gesto integra il reato previsto dall'art. 2 del citato decreto-legge (Fattispecie occorsa in occasione di incontro di calcio) (Cass. pen., Sez. I, n. 25184/2009)

Gestore del bar e rifiuto di servire le consumazioni

Integra gli estremi del reato di commissione di atti di discriminazione, per motivi razziali ed etnici, la condotta del gestore del bar che si rifiuti ripetutamente di servire le consumazioni richieste da avventori extra-comunitari, senza che costoro abbiano tenuto alcun comportamento scorretto (Cass. pen., Sez. III, n. 46783/2005)

Cittadini di stato straniero

L'incitamento alla discriminazione razziale e la partecipazione ad associazioni che abbiano come scopo tale incitamento, integra il reato di cui all'art. 3 della l. 654 del 1975 anche se compiuto a danno di stranieri, in quanto la norma penale vieta gli atti di incitamento all'odio razziale indipendentemente dall'appartenenza ad uno Stato straniero delle persone discriminate. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso nel quale si sosteneva che la Convenzione di New York del 17 marzo 1966, resa esecutiva dalla legge 654 del 1975, definisce come discriminazione razziale solo quella commessa verso i cittadini dello Stato) (Cass. pen., Sez. I, n. 23024/2001)

Utilizzo di un blog

La fattispecie di associazione per delinquere finalizzata all'incitamento e alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi prevista dall'art. 3, comma 3, della l. 654 del 1975 nel testo sostituito dall'art. 1 del d.l. 26 aprile 1993 n. 122, conv. con modif. in l. 25 giugno 1993 n. 205, può essere integrata anche da una struttura che utilizzi il blog per tenere i contatti tra gli aderenti, fare proselitismo, anche mediante la diffusione di documenti e testi inneggianti al razzismo, programmare azioni dimostrative o violente, raccogliere elargizioni economiche a favore del forum, censire episodi o persone responsabili di aver operato a favore dell'uguaglianza e dell'integrazione degli immigrati (Cass. pen., Sez. III, n. 33179/2013)

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