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Regime patrimoniale delle famiglie internazionali

28 Giugno 2018

Il regime patrimoniale delle famiglie internazionali, costituite tanto a seguito di celebrazione del matrimonio che di conclusione di una unione registrata, è l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi o partner (tra loro e verso terzi) derivanti direttamente dalla creazione del vincolo familiare o dal suo scioglimento.
Inquadramento

La materia dei regimi patrimoniali familiari, tradizionalmente esclusa dagli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia civile, ha trovato un primo riconoscimento internazionale nella Convenzione dell'Aia del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai soli regimi matrimoniali, peraltro ratificata solo da Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi.

A livello europeo, invece, il quadro del diritto di famiglia composto dai regolamenti in materia di divorzio, responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e successioni è arricchito da due nuovi strumenti che si applicheranno a decorrere dal 29 gennaio 2019: i Regolamenti (UE) 24 giugno 2016 nn. 1103 e 1104 che attuano una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, rispettivamente, in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

In evidenza

Il regime patrimoniale delle famiglie internazionali, costituite tanto a seguito di celebrazione del matrimonio che di conclusione di una unione registrata, è l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi o partner (tra loro e verso terzi) derivanti direttamente dalla creazione del vincolo familiare o dal suo scioglimento.

I regolamenti si applicheranno nei rapporti tra gli Stati che partecipano alla cooperazione rafforzata, soppiantando le norme nazionali di diritto internazionale privato nelle materie che ricadono nel loro ambito di applicazione.

In particolare, in Italia a decorrere dal 29 gennaio 2019 non troverà più applicazione l'art. 30 l. 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

Ambito di applicazione

Posto che i Regolamenti prendono in esame tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra coniugi e degli effetti patrimoniali delle unioni registrate, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei componenti la coppia quanto la liquidazione del regime patrimoniale, sono espressamente esclusi dai rispettivi campi di applicazione:

a) la capacità giuridica dei coniugi (o partner);

b) l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio (o di un'unione registrata);

c) le obbligazioni alimentari;

d) la successione a causa di morte del coniuge (o del partner);

e) la sicurezza sociale;

f) il diritto di trasferimento o adeguamento tra coniugi (o partner), in caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio (o scioglimento e annullamento di un'unione registrata) dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante il matrimonio (o l'unione registrata) e che non hanno generato reddito da pensione nel corso dello stesso;

g) la natura dei diritti reali;

h) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.

Giurisdizione

I Reg. (UE) 24 giugno 2016, nn. 1103 e 1104 dettano, tra l'altro, norme in tema di competenza giurisdizionale transfrontaliera nella materia dei regimi patrimoniali tra coniugi e degli effetti patrimoniali delle unioni registrate concepite con l'intento di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra i coniugi o partner e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza.

A tal fine, e più in particolare, il Regolamento che disciplina il regime patrimoniale tra coniugi concentra la competenza sulle autorità giurisdizionali chiamate a pronunciarsi sulla successione di un coniuge a norma del Reg. (UE) n. 650/2012 o sul divorzio, sulla separazione personale o sull'annullamento del matrimonio a norma del Reg. (UE) n. 2201/2003 stabilendo dunque un rinvio diretto a tali due strumenti di cooperazione giudiziaria che esclude gli altri fattori di collegamento (applicabili, dunque, al di fuori dei primi due casi).

I fattori “generali” sono, invece, classicamente riportati alla residenza abituale dei coniugi o all'ultima residenza abituale laddove uno dei coniugi ancora vi risieda, o a quella del convenuto o alla cittadinanza comuni, in tutti i casi individuate con riferimento al momento della proposizione della domanda; sono però condizionati all'accordo tra i coniugi laddove siano quelli di cui all'art. 5 ovvero l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trovi la residenza abituale dell'attore e questi vi risiedeva da almeno un anno prima della presentazione della domanda (o da sei mesi se si tratta dello Stato membro di cittadinanza e di residenza abituale), oppure l'autorità adita in sede di conversione della separazione personale in divorzio o nei casi di competenza residua.

Sono inoltre ammesse:

- la scelta del foro, nell'ottica di una coincidenza tra forum e ius quanto più ampia possibile;

- la competenza fondata sulla comparizione del convenuto (che non si opponga, sebbene edotto della possibilità di farlo);

- la competenza “alternativa” dell'autorità scelta dalle parti oppure di quella competente in via generale laddove una autorità competente ritenga che il suo diritto internazionale privato non riconosca il matrimonio in questione e dunque declini la propria competenza;

- una competenza “sussidiaria” dell'autorità territorialmente competente per gli immobili facenti parte del regime patrimoniale dei coniugi;

- un forum necessitatis che viene in rilievo quando un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo (e salva, naturalmente, la presenza di un collegamento sufficiente con l'autorità che intende affermare la propria competenza);

- una competenza sulla domanda riconvenzionale, attratta a quella della domanda principale;

- a possibilità, infine, per le parti, di limitare l'ambito di competenza del giudice lasciandone fuori eventuali beni situati in uno Stato terzo che, verosimilmente, non riconoscerà la decisione sul regime patrimoniale.

Una peculiarità del Regolamento che disciplina gli effetti patrimoniali delle unioni registrate, le cui norme sulla competenza in massima parte ricalcano quelle del Regolamento “gemello” sui regimi matrimoniali, risiede nel fatto che (essendo inattuabile il rinvio mero al Reg. (UE) n. 2201/2003, nel cui ambito di applicazione non rientrano dette unioni) i riferimenti contenuti nelle norme che istituiscono i fori esclusivi (artt. 5 e 6 Reg. n. 2201/2003) sono, da un lato, quello alle autorità investite di una domanda di scioglimento o annullamento di una unione registrata, e, dall'altro, quelli analoghi del Regolamento sui regimi patrimoniali dei matrimoni a cui si aggiunge un ulteriore criterio di collegamento che rimanda alle «autorità giurisdizionali dello Stato membro ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita».

Criticità

Si tratta, nell'insieme, di un sistema piuttosto complesso, che potrebbe anche, di fatto, portare a risultati non confortevoli per le parti in termini di prossimità con il giudice (come nel caso di competenza “attratta” a quella del giudice che istruirà la causa in materia successoria, che potrebbe anche essere localizzato in uno Stato molto distante).

L'intenzione di elaborare criteri di collegamento che salvaguardano l'autonomia procedurale degli Stati membri, limitando quanto più possibile l'applicazione “creativa” delle norme in tema di competenza giurisdizionale ma al contempo limitando qualunque potenziale diniego di giustizia, trova espressione anche nell'art. 9 Reg. (UE) n. 1103/2016 e art. 9 Reg. (UE) n. 1104/2016 che, nel consentire al giudice di uno Stato membro di declinare la competenza laddove il proprio ordinamento giuridico non riconosca il matrimonio o l'unione registrata dedotti in causa, prescrivendo che debba farlo «senza indebito ritardo», di fatto offre una seconda chance alle parti.

Costoro potranno infatti ripresentare la domanda davanti ad un altro giudice tra quelli indicati nel medesimo articolo, che sarà libero di decidere senza il condizionamento di un eventuale precedente rigetto (la declinatoria di competenza, infatti, non impinge nel merito della pretesa né della validità o esistenza dell'istituto sottostante).

Coerentemente, peraltro, detta declinatoria di competenza non è consentita se l'ordinamento giuridico dello stesso Stato membro del foro riconosce una decisione di separazione, divorzio, annullamento o scioglimento del matrimonio o dell'unione registrata in questione, atteso che sarebbe una contraddizione in termini ammettere (implicitamente) che i rispettivi istituti esistano e rifiutarsi (espressamente) di disciplinarne gli effetti patrimoniali.

Legge applicabile

I coniugi e i partner di una unione registrata sono posti in grado di conoscere in anticipo la legge applicabile al loro regime patrimoniale, così realizzandosi l'obiettivo di fare in modo che i cittadini possano beneficiare appieno, nel rispetto della certezza del diritto, dei vantaggi offerti dal mercato interno (cfr. Considerando 43 Reg. (UE) n. 1103/2016 e 42 Reg. (UE) n. 1104/2016).

È per ciò che i due strumenti di cooperazione introducono norme armonizzate sul conflitto di leggi.

La regola principale garantisce che il regime patrimoniale tra coniugi e gli effetti dell'unione registrata siano regolati da una legge prevedibile con la quale presentano collegamenti stretti. Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione del regime patrimoniale e degli effetti dell'unione registrata, la legge applicabile deve regolare la sorte di tutti i beni oggetto del matrimonio o dell'unione registrata, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

I due principi generali che caratterizzano la legge applicabile negli strumenti di cooperazione in commento sono dunque quelli dell'applicazione universale, secondo cui la legge designata come applicabile si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro, e dell'unità della legge applicabile, nel senso che essa si applica a tutti i beni soggetti a tali effetti a prescindere dal luogo in cui essi si trovano.

Per agevolare ai coniugi la gestione dei beni, i Regolamenti in questione consentono la scelta della legge applicabile al loro regime patrimoniale o agli effetti patrimoniali della loro unione registrata, indipendentemente dalla natura o dall'ubicazione dei beni, tra le leggi che presentano uno stretto collegamento con i coniugi o i partner in ragione della residenza abituale o della cittadinanza dei medesimi.

Sarà inoltre possibile operare tale scelta in qualsiasi momento, ovvero prima o all'atto della conclusione del matrimonio o della registrazione dell'unione e finanche nel corso del matrimonio e dell'unione, e la legge così scelta non può essere modificata senza una manifestazione espressa della volontà delle parti (per rispettare il legittimo affidamento da essi fatto sull'operatività di una certa legge, l'eventuale cambiamento deciso dai coniugi o dai partners non ha efficacia retroattiva salvo che essi l'abbiano espressamente stipulato); la modifica, in ogni caso, non può pregiudicare i diritti dei terzi.

I Regolamenti dettano anche norme sulla validità sostanziale e formale di un accordo sulla scelta della legge applicabile, in modo che la scelta informata dei coniugi sia facilitata e che il loro consenso sia rispettato: quanto alla validità formale, sono introdotte talune garanzie per assicurare che i coniugi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta (l'accordo deve essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti, fatti salvi eventuali requisiti di forma supplementari richiesti dalla legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi o i partners hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo o quantomeno di uno degli Stati membri in cui essi risiedono).

In assenza di scelta, i Regolamenti introducono norme sul conflitto di leggi armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi (a cascata) che permettano di designare la legge applicabile all'insieme dei beni dei coniugi o partners.

Nel caso dei regimi patrimoniali dei matrimoni si tratta di fattori di collegamento “classici”, quali la legge della prima residenza abituale comune dopo il matrimonio, o della cittadinanza comune (o dello Stato che vanta il collegamento più stretto) al momento del matrimonio.

Significativa è inoltre la soluzione che tale Regolamento adotta per i casi di coniugi con doppia o multipla nazionalità: se tra essi non vi è accordo sulla legge applicabile, si potranno applicare solo gli altri due criteri di collegamento, legati alla residenza.

Quanto al Regolamento sugli effetti economici delle unioni registrate, l'unico fattore di collegamento è lo Stato in cui l'unione è stata registrata: scelta volta a garantire una certa stabilità e prevedibilità della legge, atteso che non si tratta di criterio “mobile”.

Entrambi i Regolamenti, infine, stabiliscono una regola che garantisce una certa flessibilità nella scelta della legge applicabile al caso concreto: in via eccezionale e su richiesta di uno dei coniugi o partner il giudice potrà applicare la legge dello Stato in cui i coniugi hanno avuto l'ultima (e significativamente più lunga) residenza abituale comune o comunque quella su cui essi hanno fatto affidamento nell'organizzazione dei loro rapporti patrimoniali.

Vale poi osservare che l'art. 20 Reg. (UE) n. 1103/2016, nel codificare il principio dell'universalità della legge applicabile (ovvero che la legge designata dal Regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro) apre alla concreta possibilità che si applichi la legge di uno Stato terzo (non partecipante alla cooperazione rafforzata, e finanche extra-europeo); in tal caso, ma in presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico le autorità giurisdizionali e altre autorità degli Stati membri competenti in materia di regime patrimoniale tra coniugi possono disattendere determinate disposizioni di una legge straniera qualora, in una precisa fattispecie, l'applicazione di tali disposizioni risultasse manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Parimenti, la legge straniera prescelta con convenzione tra le parti o perché designata dal Regolamento può essere disapplicata per ragioni di interesse pubblico quali la salvaguardia dell'organizzazione politica, sociale o economica dello Stato ovvero per ragioni di interesse pubblico (legate all'esigenza di preservare l'armonia dell'ordinamento giuridico interno) che si riflettono in norme di c.d. applicazione necessaria.

I limiti all'applicazione della legge designata

Ordine pubblico

Insieme di principi, desumibili dalla Carta costituzionale o comunque fondanti l'intero assetto ordinamentale, tali da caratterizzare l'atteggiamento dell'ordinamento stesso in un determinato momento storico e da formare il cardine della struttura etica, sociale ed economica della comunità nazionale conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia.

Norme di applicazione necessaria

Disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici. Si tratta di norme di carattere imperativo che, tuttavia, in quanto eccezioni all'applicazione della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ed agli effetti economici di una unione registrata devono essere interpretate restrittivamente per essere compatibili con l'obiettivo generale del Regolamento.

Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni

I Reg. (UE) nn. 1103/2016 e 1104/2016 non prevedono un'esecuzione automatica delle decisioni, non solo a causa della novità della materia oggetto dei Regolamenti ma anche per il timore delle conseguenze pratiche di un tale sistema, ma una procedura di esecuzione solo semplificata, senza una abolizione totale dell'exequatur.

Conformemente agli obiettivi indicati nei Considerando n. 56 e 55 dei due testi, secondo cui, in vista del riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in tali materie, i Regolamenti dovrebbero prevedere norme relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, il legislatore europeo ha modellato i motivi di non riconoscimento e non esecuzione sulla falsariga di quelli ben “rodati” del Reg. (CE) n. 44/2001, al quale si sono ispirati anche altri strumenti di cooperazione giudiziaria in ambito civile.

Per quanto specificamente attiene al riconoscimento, va allora osservato che il principio generale è quello del riconoscimento automatico, con possibilità per la parte che intende avvalersi della decisione resa da un giudice di altro Stato membro di fare accertare che essa deve essere riconosciuta (se del caso, in via incidentale davanti al giudice che sta esaminando la causa principale all'interno della quale essa decisione è invocata).

I motivi di non riconoscimento (e di non esecutività) sono quelli “classici” della manifesta contrarietà all'ordine pubblico del foro; della mancata notificazione o comunicazione della decisione al convenuto contumace (salvo il caso della negligenza di costui, che non l'abbia impugnata pur avendone avuto la possibilità); dell'incompatibilità con altra decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento; dell'incompatibilità con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento.

Ampiamente collaudati sono poi i principi del divieto di riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale d'origine nonché di riesame del merito, entrambi espressione del principio di mutua fiducia nei sistemi giudiziari degli Stati membri che informa la cooperazione giudiziaria europea.

Quanto all'esecutività, essa viene disposta secondo una procedura semplificata che consta di una dichiarazione emessa previa presentazione di una domanda, corredata di copia autentica della decisione e dell'attestato rilasciato sul modulo allegato al regolamento, senza alcun esame sulla sussistenza di eventuali motivi di non riconoscimento o non esecuzione e senza alcun contraddittorio con la parte contro cui la decisione è invocata.

Solo a seguito della notificazione della dichiarazione di esecutività ciascuna parte può presentare ricorso, che in tal caso sarà esaminato nelle forme e con le garanzie del contraddittorio, ed eventuale impugnazione sulla decisione emessa in tale occasione.

In entrambi i casi di decisione, sul ricorso e sulla impugnazione, i motivi in base ai quali può essere negata o revocata la dichiarazione di esecutività sono solo quelli di non riconoscimento sopra indicati.

Se, infine, la decisione invocata ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente rilasciano una dichiarazione di esecutività parziale, cioè avente ad oggetto solo uno o più capi.

Vale da ultimo evidenziare che – secondo le comunicazioni effettuate dal Governo italiano in ossequio all'obbligo di cui all'art.64 di entrambi i Regolamenti – l'autorità giurisdizionale competente a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, è la Corte di Appello, mentre l'autorità giurisdizionale competente a trattare i ricorsi avverso le decisioni rese su tali domande, ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, è la Suprema Corte di Cassazione.

La decisione emessa su tale ultimo ricorso può essere impugnata: 1) con ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis, 391-ter c.p.c.; 2) con opposizione di terzo ai sensi dell'art. 391-ter c.p.c. come anche ricorso per la correzione, se la sentenza è affetta da errore materiale o di calcolo.

Ai fini dell'art. 3, par. 2, sono infine da intendersi quali autorità giurisdizionali anche gli Avvocati, allorché esercitano le loro funzioni nel regime di negoziazione assistita, ex art. 6, d.l. n. 132/2014 e gli Ufficiali di Stato Civile, allorché esercitano le loro funzioni nel regime di semplificazione previsto dall'art. 12, d.l. n. 132/2014.

La procedura

Riconoscimento

Automatico. In caso di contestazione, la parte che intende avvalersi della decisione emessa da un giudice di altro Stato membro può far accertare che la stessa sia riconosciuta secondo la procedura indicata per i casi di diniego di esecutività.

È previsto il diniego di riconoscimento solo per: manifesta contrarietà all'ordine pubblico; mancata comunicazione della domanda o di atto equivalente al convenuto contumace (salvo che questi abbia colpevolmente omesso di impugnarla); incompatibilità della decisione con altra emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento, o con altra emessa in altro Stato membro o Stato terzo avente medesimo oggetto e medesimo titolo.

Esecutività

Su istanza di parte. La domanda, corredata di copia della decisione e di un modulo standard, è presentata al giudice o altra autorità competente indicata dallo Stato membro che la dichiara esecutiva senza interlocuzione con la parte contro cui l'esecutività è richiesta. La decisione viene comunicata all'istante e notificata alla parte destinataria. Entrambe le parti possono proporre ricorso contro la decisione che concede o nega l'esecutività. La decisione sul ricorso può essere impugnata nei modi comunicati alla Commissione Europea dallo Stato membro interessato.

I motivi di diniego di esecutività sono gli stessi del diniego di riconoscimento.

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