Il termine di deposito degli atti e dei documenti a seguito dell’entrata in vigore del PAT

Manuela Cundari
30 Luglio 2018

Il C.g.a. affronta la questione concernente il termine entro cui è possibile depositare gli atti e i documenti a seguito dell'entrata in vigore del PAT.
Massima

Il deposito con il processo amministrativo telematico è possibile fino alle ore 24:00 per gli atti di parte che non sono depositati in vista di una camera di consiglio o di un'udienza di cui sia già fissata o già nota la data mentre, a garanzia del diritto di difesa, il deposito deve essere anticipato alle ore 12:00 per gli atti depositati in vista di un'udienza, camerale o pubblica, già fissata, altrimenti il deposito viene considerato tardivo.

Il caso

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio viene in rilievo nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto una gara indetta dall'Azienda Policlinico Universitario di Messina per l'affidamento di un servizio da svolgersi all'interno dell'area ospedaliera conclusosi in primo grado con la sentenza del TAR Catania n. 2952/2017, con la quale era stata esclusa dalla gara l'ATI aggiudicataria e dunque annullata l'aggiudicazione, in ragione dell'omessa indicazione degli oneri della sicurezza nonché per la mancanza del possesso dell'idoneità professionale richiesta.

Avverso tale sentenza parte soccombente ha proposto appello sostenendo la necessità, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di primo grado e richiamando l'Adunanza Plenaria n. 19/2016, di dare ingresso al soccorso istruttorio in caso di mancata specificazione degli oneri della sicurezza.

Prima di passare all'esame nel merito della controversia, il Collegio si è soffermato su una questione di aspetto processuale rilevante in questa sede in quanto attinente al processo amministrativo telematico, concernente l'eccezione di irricevibilità sollevata dall'ATI resistente in relazione alla memoria conclusiva depositata dalla controinteressata, per essere stata questa depositata oltre le ore 12:00 ma entro le 24:00 dell'ultimo giorno consentito.

La questione

Come deve essere interpretato il comma 4 dell'art. 4 dell'all.to 2 al d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.) - così come modificato dall'art. 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168 - concernente i termini per depositare con modalità telematica gli atti in scadenza?

È ammissibile il deposito di una memoria difensiva depositata telematicamente oltre le ore 12:00 ma comunque entro l'ultimo giorno utile o tale deposito deve essere considerato tardivo come avveniva prima dell'entrata in vigore del PAT?

Le soluzioni giuridiche

L'eccezione di irricevibilità sollevata dalla resistente in merito alla non tempestività del deposito della memoria di controparte, consente di affrontare nuovamente un tema che sta molto a cuore agli avvocati amministrativisti, in ragione degli indubbi risvolti pratici, e che nel corso dell'ultimo anno è stato più volte sottoposto all'attenzione dei giudici amministrativi, non essendo ancora oggi chiaro quale sia, dopo l'entrata in vigore del PAT, l'orario entro il quale devono essere depositati gli atti in scadenza, e più precisamente quali siano i casi in cui deve essere ancora rispettato il deposito entro le ore 12:00.

Come noto, infatti, il comma 4 dell'art. 4 dell'allegato 2 al c.p.a. come modificato dall'art. 7 del d.l. 31 agosto 2016 n. 168 recante “Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa” se, come correttamente osservato dai giudici, da un lato consente il deposito con modalità telematica degli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito purché entro tale ora venga generata la ricevuta di avvenuta accettazione ed il deposito risulti andato a buon fine, sfruttando a pieno le possibilità ed il funzionamento ininterrotto del processo telematico, dall'altro lato, a garanzia del fattore umano e della corretta organizzazione degli uffici stabilisce che “Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”.

Il dubbio è generato dalla non facile comprensione del secondo periodo di tale disposizione che sembra “depotenziare” in qualche modo i benefici derivanti dal funzionamento ininterrotto del processo telematico che dovrebbe essere svincolato dagli orari di apertura delle cancellerie, ed in apparente contrasto con il primo periodo della disposizione.

Il C.g.a. ha risolto la questione chiarendo che la norma vada interpretata nel senso che i depositi possono essere effettuati fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno utile solo per quegli atti di parte che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di una udienza di cui sia stata già fissata o già nota la data, mentre il termine di deposito entro le ore 12:00 permane, anche all'indomani dell'entrata in vigore del PAT, per tutti gli atti depositati in funzione di un'udienza, camerale o pubblica, già fissata.

Ne consegue che, sulla scorta di quanto sostenuto recentemente anche da una sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 3136 del 24 maggio 2018), richiamata dallo stesso C.g.a., una memoria depositata oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito ai sensi dell'art. 73 c.p.a. deve considerarsi effettuata il giorno successivo ed è inutilizzabile perché tardiva.

Nello specifico la citata sentenza del Consiglio di Stato, aveva concretizzato tale principio nella pratica chiarendo che “a) se è depositata alle ore 13 dell'ultimo giorno utile, ai sensi del comma 1 dell'art. 73 c.p.a., una memoria la stessa non può essere tenuta in considerazione perché non sono rispettati i termini a difesa, salva la possibilità per la parte autrice del deposito tardivo di richiedere un rinvio della trattazione della questione e sempre che il Collegio ritenga che ne sussistano i presupposti (analogo discorso vale per il deposito dei documenti); b) se è depositato oltre le ore 12 un ricorso con richiesta di cautelare collegiale, ai fini del computo del termine per la fissazione della relativa camera di consiglio occorre considerare che il deposito è avvenuto il giorno successivo; c) se è depositato il ricorso o un appello alle ore 15 dell'ultimo giorno utile per il deposito, questo si considera avvenuto tempestivamente”.

I giudici della Corte Siciliana con la sentenza in esame precisano, inoltre, che l'esigenza di anticipare il deposito in caso di udienze già fissate, sia quanto mai opportuna a garanzia del diritto di difesa e dei canoni salienti del giusto processo al fine di consentire al giudicante un tempo minimo per conoscere gli atti di causa nell'ambito di riti accelerati di cui all'art. 119 c.p.a. - in presenza dei quali i termini processuali come noto sono dimidiati - e del tutto necessaria per i riti camerali a partire dai giudizi cautelari per i quali già di per sé i termini per la produzione di memorie e documenti sono molto stringenti.

La conclusione alla quale approda il C.g.a., e prima ancora il Consiglio di Stato con la sentenza sopra citata, non è sempre stata univoca e si contrappone ad un diverso orientamento più permissivo che consente ed assicura la possibilità di depositare gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno, dando rilevanza solo al giorno, non riconoscendo alcuna rilevanza preclusiva all'ora, in quanto una diversa interpretazione mal si concilierebbe con la ratio stessa del sistema di deposito telematico degli atti che ha fatto venir meno i vincoli derivanti dagli orari di apertura delle cancellerie (cfr. TAR di Trento, Sezione Unica, n. 31 del 13 febbraio 2018, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 3309 del 1° giugno 2018).

Né, ai sensi di questo diverso orientamento affermatosi nella giurisprudenza amministrativa, tale assunto sarebbe inciso da quanto dispone l'ultimo periodo del comma 4, dell'art. 4 delle norme di attuazione al c.p.a., perché l'effetto di considerare avvenuto il giorno successivo un deposito effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito viene posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti e significa che, per contrastare gli atti depositati oltre tale termine, i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo.

Osservazioni

Come rilevato dagli stessi giudici, la soluzione adottata dal C.g.a. con la sentenza in commento aveva l'obiettivo di contemperare le potenzialità di sfruttamento ininterrotto del processo telematico con altre altrettanto importanti esigenze quali la garanzia del contraddittorio, l'organizzazione degli uffici e del lavoro del Collegio giudicante.

Nel contemperamento di queste opposte esigenze, il C.g.a. sembra compiere un passaggio ulteriore rispetto a quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3136 del 24 maggio 2018, ed invero mentre in quest'ultima si parla di deposito tardivo qualora sia effettuato dopo le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell'art. 73 c.p.a., che si riferiscono alle sole udienze di discussione, nella sentenza in oggetto si fa riferimento più genericamente alle udienze sia camerali che pubbliche già fissate.

In effetti, in linea con quanto già statuito dall'art. 9 del DPCM n. 40/2016 ai sensi del quale “nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti siano al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito effettuato con modalità telematiche deve avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito”, l'esigenza di anticipare il deposito entro le ore 12:00 al fine di garantire al meglio il diritto di difesa, l'organizzazione degli uffici e la possibilità per il magistrato di avere il tempo necessario per esaminare la questione, sarebbe giustificato solo rispetto ai termini previsti per la trattazione delle questioni cautelari (due giorni liberi prima dell'udienza ed in alcune materie un solo giorno), e non anche con riferimento alle udienze di merito per le quali - anche in caso di termini dimezzati ex art. 119 c.p.a.- i termini per il deposito di memorie e documenti sono comunque maggiori, e quindi prevedere che il deposito di una memoria venga considerato tardivo se effettuato oltre le ore 12.00, appare forse eccessivamente rigoroso e formalistico.