Criteri per la liquidazione del danno da morte del convivente more uxorio e oneri di allegazione della parte danneggiata

Giuseppe Sileci
17 Agosto 2018

Il convivente more uxorio che, dopo sei anni di convivenza, non abbia potuto unirsi in matrimonio con la propria compagna perché quest'ultima, appena un mese prima delle programmate nozze, è deceduta in conseguenza di un sinistro, ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ed in che misura?

Il convivente more uxorio che, dopo sei anni di convivenza, non abbia potuto unirsi in matrimonio con la propria compagna perché quest'ultima, appena un mese prima delle programmate nozze, è deceduta in conseguenza di un sinistro, ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ed in che misura?

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, «il soggetto, che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale, lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c. - senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso - vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato» (Cass. civ., sez. III, sent., 31 maggio 2003 n. 8828)

Principi ripresi e ribaditi dalle Sezioni Unite, le quali hanno tuttavia chiarito sia «che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesioni di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie»; sia che «il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno»; sia, infine, che «è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione» (Cass. civ., S.U., sent., 11 novembre 2008, n. 26973).

Conseguentemente, la Suprema Corte ha negato il diritto del superstite al risarcimento di un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto a quello da rottura del rapporto parentale e consistente nella perdita delle abitudini quotidiane, richiedendo – viceversa – la dimostrazione circostanziata di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (Cass. civ., sez. III, sent., 13 maggio 2011 n. 10527).

È stato poi precisato che «il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non soltanto ai membri della famiglia legittima della vittima, ma anche a quelli della famiglia naturale, come il convivente more uxorio ed il figlio naturale non riconosciuto, a condizione che gli interessati dimostrino la sussistenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra essi e la vittima assimilabile al rapporto coniugale» (Cass. civ., sez. III, sent. 7 giugno 2011 n. 12278), che però non potrà ritenersi senz'altro soddisfatto solo in presenza della coabitazione, richiedendosi invece che la vittima ed il superstite «abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale» e che questo vincolo sia dimostrato attraverso un insieme complessivo di elementi «quali, a titolo meramente esemplificativo, un progetto di vita comune, l'esistenza di un conto corrente comune, la compartecipazione di ciascuno dei conviventi alle spese familiari, la prestazione di reciproca assistenza, la coabitazione» (Cass. civ., sez. III, sent., 13 aprile 2018 n. 9178).

Dunque, sarà onere del superstite allegare e dimostrare la esistenza di una stabile relazione affettiva, anche attraverso elementi indiziari: ed in tale prospettiva potrebbe avere una certa rilevanza la decisione, dopo un significativo periodo di coabitazione durante il quale la coppia abbia creato le condizioni per un comune progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza, di unirsi in matrimonio, poi non potutasi realizzare per l'improvviso decesso della compagna appena un mese prima delle nozze.

Il Giudice, però, non potrà liquidare questo pregiudizio ricorrendo a criteri equitativi puri ma dovrà applicare le Tabelle adottate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica e del danno parentale (Cass. civ., sez. III, sent., 18 maggio 2017 n. 12470).

A tal riguardo le Tabelle 2018 prevedono a favore del superstite un valore monetario medio/standard per la liquidazione dei pregiudizi frequentemente ricorrenti (vedi anche D. Spera, Tabella del Tribunale di Milano, in Ridare.it) – nel caso di morte del coniuge non separato, della parte dell'unione civile e del convivente di fatto - di € 165.960,00 suscettibile di aumento personalizzato fino al massimo di € 331.920,00.

E sarà indispensabile, ai fini dell'adeguamento del risarcimento, che la parte danneggiata alleghi tutte le circostanze del caso concreto che i “Criteri orientativi” per la applicazione delle suddette tabelle individuano, sia pure in via esemplificativa, nella sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta.

In definitiva, se dimostrata con ogni mezzo di prova la convivenza e la esistenza di uno stabile e duraturo legame affettivo tra la vittima ed convivente more uxorio, quest'ultimo avrà diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il cui esatto ammontare dipenderà anche dalle peculiarità del caso concreto e dunque dagli elementi di cui disporrà il Giudice, applicando le Tabelle milanesi, per personalizzare l'ammontare della liquidazione (per un maggior approfondimento, vedi anche D. Spera, Tabelle milanesi 2018 e danno non patrimoniale, Giuffrè, 27 e ss.).

*Fonte www.ridare.it

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