Incidente probatorio in assenza dell’imputato

Leonardo Iannone
03 Ottobre 2018

In un procedimento per violenza sessuale, in cui la prova si fonda esclusivamente sui risultati dell'incidente probatorio fatto nel giudizio di primo grado, in cui l'imputato era però contumace e difeso d'ufficio, sono utilizzabili le risultanze di quell'incidente probatorio se la Corte ha già riconosciuto che l'imputato in maniera incolpevole non era a conoscenza del processo? Il soggetto contumace viene tra l'altro rimesso in termini ex art. 175 c.p.p. per la proposizione dell'appello e, una volta proposto appello, viene fissata udienza in Corte per la discussione.

In un procedimento per violenza sessuale, in cui la prova si fonda esclusivamente sui risultati dell'incidente probatorio fatto nel giudizio di primo grado, in cui l'imputato era però contumace e difeso d'ufficio, sono utilizzabili le risultanze di quell'incidente probatorio se la Corte ha già riconosciuto che l'imputato in maniera incolpevole non era a conoscenza del processo?

Il soggetto contumace viene tra l'altro rimesso in termini ex art. 175 c.p.p. per la proposizione dell'appello e, una volta proposto appello, viene fissata udienza in Corte per la discussione.

Nel caso di specie il giudice di appello, accogliendo la richiesta di restituzione nel termine per proporre l'appello avanzata dall'imputato, ha riconosciuto che la declaratoria di contumacia a suo tempo emessa nei confronti dell'istante per celebrare il giudizio di primo grado non appariva fondata su di una effettiva constatazione dell'assenza dell'imputato stesso per propria libera scelta. Tanto, in assenza di una espressa rinuncia, dovendosi legalmente presumere sussistendo la prova in atti della regolare e tempestiva notifica della vocatio o, comunque, della conoscenza certa del processo in capo all'imputato medesimo (arg. art. 420-bis, comma 2, penultima alinea, c.p.p., nel testo introdotto dall'art. 9, comma 2, l. 28 aprile 2014, n. 67, da considerarsi comunque operante nella fattispecie, se antecedente alla novella, per effetto della disciplina transitoria dettata dall'art. 15-bis, comma 2, introdotta dall'art. 1, l. 11 agosto 2014, n. 118).

Occorre ricordare che l'abrogato istituto della contumacia che consentiva la celebrazione del processo in assenza dell'imputato assicurando a quest'ultimo successive garanzie informative e temporali, si fondava sulla presunzione di un consapevole disinteresse dell'imputato medesimo verso il processo. Tanto che un atteggiamento siffatto veniva iscritto nel perimetro della libertà delle scelte difensive.

Una situazione del tutto diversa deve ravvisarsi per il caso in cui l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del processo, come sembra dal quesito in esame.

Chi non sa o non conosce, non può evidentemente “scegliere” di non partecipare al processo, disinteressandosene, magari contando sulla regola fondamentale del vigente sistema processuale penale in forza della quale è esclusivo onere dell'accusa provare la responsabilità del pervenuto.

La Corte costituzionale, allorché ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 175, comma 2, c.p.p. (sentenza n. 317 del 2009) ha tuttavia avuto cura di enucleare, attraverso una approfondita analisi del c.d. diritto vivente recepito e fatto proprio dalla giurisprudenza sovranazionale (Corte Edu, sentenze 8 febbraio 2007 Kalicaku c. Italia e Pititto c. Italia), i seguenti principi: «a) l'imputato ha il diritto di esser presente al processo svolto a suo carico; b) lo stesso può rinunciare volontariamente all'esercizio di tale diritto; c) l'imputato deve essere consapevole dell'esistenza di un processo nei suoi confronti; d) devono esistere strumenti preventivi o ripristinatori, per evitare processi a carico di contumaci inconsapevoli o per assicurare in un nuovo giudizio, anche mediante la produzione di nuove prove, il diritto di difesa che non è stato possibile esercitare personalmente nel processo contumaciale già concluso».

Orbene, apparendo - secondo quanto prospettato nel quesito proposto - che il giudizio di primo grado è stato celebrato nei confronti di una persona che non aveva avuto una preventiva ed effettiva conoscenza del processo, è l'intero processo a dover essere considerato affetto ab imis dalla nullità assoluta di ordine generale prevista dal combinato disposto dagli artt. 178 lett. c) e 179, comma 1, c.p.p.; sanzione che per diffusività del grave vizio si estende alla sentenza di condanna (art. 185 c.p.p.).

Risultando questa ormai legittimamente impugnata, appare necessario far valere in apertura del giudizio di appello - in via preliminare ma con effetto assorbente - la denunciata nullità assoluta la cui declaratoria con la conseguente invalidità di tutti gli atti processuali del grado pregresso e, quindi, dell'incidente probatorio espletato, rimuoverà in radice il problema di utilizzabilità dello stesso, facendone venir meno ogni valenza probatoria.

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