Non sussiste nullità della sentenza per omessa motivazione laddove il giudice recepisca le risultanze degli atti impositivi
08 Ottobre 2018
La nullità per difetto di motivazione della sentenza non sussiste quando sia possibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo o quando il giudice di merito abbia accolto una tesi che si riveli incompatibile con la pretesa della parte, sicchè la pretesa stessa debba necessariamente ritenersi respinta.
Per ottemperare all'obbligo della motivazione, il giudice non è tenuto a prendere in esame ed a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che, dopo aver consideralo le une e le altre nel loro complesso, indichi soltanto gli elementi sui quali egli fonda il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionali specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata in relazione alla motivazione che ne è alla base.
Nel caso di specie, la decisione del Giudice di primo grado si è fondata sulle risultanze del PVC in cui sono evidenziati una serie di elementi univoci dai quali è possibile desumere, distintamente per ciascuna delle posizioni esaminale, anomalie tali da far ritenere del tutto fittizi i contratti di appalto conclusi dall'appellante a carico della quale grava l'onere di provarne l'effettività |