Decreto legislativo - 1/09/1993 - n. 385 art. 10 - Attività bancaria.Attività bancaria. 1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa. 2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche. 3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge. InquadramentoPer il commento v. sub art. 11. Bussole di inquadramento |