Chi realizza un vano scale deve rispettare le norme sulle distanze
29 Novembre 2018
Tizio e Caio (condomini) avevano chiesto al giudice adito la condanna di Sempronio e Mevio all'arretramento del corpo di fabbrica adibito a vano scale e costruito in violazione delle distanze legali di cui all'art. 873 c.c., nonché all'eliminazione dai fondi di proprietà attorea delle condotte idriche ed elettriche sotterranee abusivamente costruite dagli stessi convenuti. Costituendosi in giudizio, il convenuto eccepiva che il corpo di fabbrica adibito a vano scale era stato edificato con il pieno consenso degli attori e che, comunque, la distanza da rispettare era pari a un metro e mezzo da misurarsi tra il fondo e la linea esteriore di dette opere (ex art. 905 c.c.). I convenuti chiedevano, inoltre, in via riconvenzionale, dichiararsi l'intervenuta usucapione della servitù di mantenere il predetto manufatto alla distanza attuale dal confine. Nei giudizi di merito, veniva accolta solo la domanda degli attori all'arretramento a distanza legale del vano fabbrica adibito a vano scala. Per tali motivi, i convenuti hanno proposto ricorso in cassazione contestando l'errata applicazione della legge e delle norme tecniche del regolamento edilizio del Comune. Nel giudizio di legittimità, la Suprema Corte ha precisato che i giudici del merito avevano correttamente escluso che il vano scale dell'immobile in questione non poteva non essere considerato a tutti gli effetti una "costruzione", come tale non rientrante nel concetto di sporto. Difatti, mentre rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, soltanto quegli elementi con funzione di rifinitura o accessoria (come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), costituiscono, invece, corpi di fabbrica, computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni. E ancora, secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia, è stato precisato che integra, dunque, la nozione di "volume tecnico", non computabile nella volumetria della costruzione, solo l'opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi - quali quelli connessi alla condotta idrica, termica - di una costruzione principale per esigenze tecnico funzionali dell'abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa, e non anche quella che costituisce il vano scale - parte integrante del fabbricato, ossia corpo di fabbrica. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.
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