Accertamento sintetico su redditi esenti: al contribuente l'onere probatorio
04 Dicembre 2018
L'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta (art. 38, comma VI, d.P.R. n. 600/1973).
Detto onere probatorio non deve ritenersi particolarmente oneroso per il contribuente, in quanto, non solo la prova non è tipizzata e può essere offerta con qualsiasi elemento idoneo a fornire adeguata certezza circa la natura non reddituale dell'elemento preso in considerazione, ma, in particolare, ben può essere fornita con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente idonei a dimostrare l'entità e la durata del possesso dei redditi in esame. |