Operazioni tra casa madre e stabile organizzazione estera: profili IVA
11 Dicembre 2018
Come devono essere inquadrate, ai fini IVA, le operazioni poste in essere tra una società residente nel territorio dello Stato e la propria stabile organizzazione estera?
Considerazioni ai fini IVA: occorre premettere come la disciplina ai fini IVA sottostante i rapporti in essere tra casa madre e la propria stabile organizzazione si caratterizzi per la presenza di una serie di pronunce ufficiali invero limitata nonché, talora, aventi contenuto discordante. Sull'argomento, il Ministero delle Finanze aveva in un primo momento attribuito piena rilevanza ai fini IVA a qualsivoglia operazione (fosse essa cessione di beni ovvero prestazione di servizi) intervenuta tra casa madre e la propria stabile organizzazione, imponendo, di conseguenza, l'ordinaria procedura di fatturazione delle operazioni di specie nonché, se del caso, il loro assoggettamento ad IVA (Cfr. Nota n. 330470 del 20 marzo 1981; Nota n. 331300 del 29 marzo 1983). Su posizioni invero differenti, la Relazione Governativa al D. Lgs. n. 191/2002, sul presupposto che la stabile organizzazione altro non rappresenta che un'articolazione territoriale della società di derivazione, dopo avere osservato che la legge IVA “prevede, per le operazioni poste in essere dalla stabile organizzazione verso terzi, la sua autonomia rispetto alla casa madre e considera, nel contempo possibile l'effettuazione di operazioni direttamente da parte della casa madre all'estero pur in presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato”, ha tuttavia avuto modo di aggiungere come “fermi restando i presupposti che prevedono la rilevanza delle operazioni (importazioni e acquisti intracomunitari) in occasione delle movimentazioni di beni, ciò non comporta, permanendo l'unitarietà del soggetto, che assumano rilevanza agli effetti dell'IVA i rapporti interni posti in essere tra un'impresa o società non residente e la propria stabile organizzazione nel territorio dello stato o viceversa”.
In tale contesto, al fine di individuare il corretto trattamento ai fini IVA dei rapporti in essere tra casa madre e la propria stabile organizzazione, occorre adottare la seguente distinzione:
Ad una simile conclusione, che ha trovato autorevole conferma nella sentenza della Corte di Giustizia UE n. 23 marzo 2006, è ufficialmente pervenuta, tornando sui propri passi, anche la stessa Agenzia delle Entrate nell'ambito della Risoluzione n. 81/2006.
In tale senso, Assonime, con la Circolare n. 29/2002, ha precisato che “anche tra casa madre e stabile organizzazione possono essere effettuate operazioni rilevanti ai fini Iva ma solo al verificarsi di specifici presupposti, per i quali, ai fini impositivi, non assume rilievo la intrasoggettività: così, ad esempio in caso di spostamento di beni nel territorio di un altro stato membro tra casa madre e stabile organizzazione, ossia soggetti facenti parte lo stesso gruppo”. Di conseguenza, a titolo esemplificativo, le cessioni di beni poste in essere dalla casa madre nazionale nei confronti della propria stabile organizzazione sita in un paese extra UE debbono essere supportate da regolare fattura di esportazione emessa ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972.
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