Limite dei due mandati consecutivi per l'elezione ai Consigli forensi: si contano i mandati pregressi

07 Gennaio 2019

In tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, l. 12 luglio 2017 n. 113, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati anche solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far tempo dall'entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma terzo del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli della durata inferiore al biennio ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3 l. n. 113/17) di componente dei Consigli dell'ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi 31 dicembre 2012, n. 247 e 12 luglio 2017, n. 113.

Il caso. Un avvocato aveva esperito ricorso per cassazione impugnando la decisione del CNF che aveva rigettato il reclamo proposto ove l'esponente si doleva dell'ineleggibilità di alcuni colleghi in quanto detti avevano già esperito due mandati consecutivi ancorché, in parte, anteriormente all'entrata in vigore della l. 12 luglio 2017, n. 113.

Il termine per l'impugnazione della proclamazione e l'impugnabilità degli atti endoprocedimentali. Il Supremo Collegio ribadisce che l'impugnazione della proclamazione è disciplinata dall'art. 26, comma 12, l. 31 dicembre 2012, n. 247, e pertanto detto deve essere formulato entro 10 giorni dalla proclamazione stessa; per converso non è prevista la possibilità di impugnare autonomamente gli atti della commissione elettorale che procede alla verifica delle candidature.

Vero è che la giurisprudenza amministrativa ammette l'anticipazione della tutela giudiziale agli atti meramente endoprocedimentali, prodromici o preparatori della proclamazione degli eletti; tuttavia in assenza di norme che prevedano inequivocabilmente una comminatoria di decadenza questi possono essere impugnati unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento elettorale.

La norma transitoria. A parere del Collegio la norma transitoria deve essere letta tenuto conto delle rationes della normativa ovverosia garantire la più ampia partecipazione degli iscritti all'esercizio delle funzioni di governo degli Ordini professionali favorendo l'avvicendamento nell'accesso agli organi di vertice evitando la “sclerotizzazione” delle compagini potenzialmente dannosa.

L'applicazione non retroattiva della norma. Sempre a parere del Giudice di legittimità attribuire rilevanza, ai fini dell'ineleggibilità, anche ai mandati antecedenti all'entrata in vigore della novella normativa non implica l'applicazione dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, l. n. 113/17. Difatti non può dirsi che la disciplina dei requisiti o presupposti di eleggibilità, rivolta a fatti o condotte esaurite prima del momento in cui si svolgono le elezioni, disciplini il passato. L'individuazione dei requisiti di eleggibilità ha luogo necessariamente al momento dell'elezione ma non può che avere riferimento a fatti occorsi in precedenza.

La conclusione della Corte. Le Sezioni Unite, alla luce di quanto esposto, reputano che la regola dell'ineleggibilità originaria dei consiglieri che abbiano già svolto due mandati consecutivi va interpretata, in conformità alle linee ermeneutiche già adottate in altre materie elettorali, nel senso che entrata in vigore una norma che pone quale requisito di eleggibilità l'assenza di esiti o conseguenze di condotte o fatti verificatisi anche solo parzialmente in precedenza, in difetto di espressa chiara norma contraria, il requisito deve sussistere pure in riferimento a quei fatti e a quelle condotte verificatisi in tempo anteriore all'entrata in vigore della norma stessa.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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