Privacy. Le regole del Garante per il trattamento di dati personali in sede di investigazioni difensive e giudiziaria
21 Gennaio 2019
Il Garante per la protezione dei dati personali, con delibera del 19 dicembre 2018 (pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2019) ha fissato le Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Tali regole dovranno essere rispettate da avvocati, praticanti avvocati nonché coloro che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore, svolgano attività di investigazione privata. La delibera si compone di 4 Capi: Capo I – Principi generali; Capo II – Trattamenti da parte di avvocati; Capo III – Trattamenti da parte di altri liberi professionisti e ulteriori soggetti; Capo IV – Trattamenti da pare di investigatori privati.
Il trattamento dei dati personali da parte dell'avvocato dovrà essere nel rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli interessanti, applicando i principi di finalità, proporzionalità e minimizzazione dei dati sulla base di una valutazione sostanziale e non formalistica delle garanzie previste, nonché di un'analisi della quantità e qualità delle informazioni che utilizza e dei possibili rischi. L'organizzazione del trattamento secondo le suddette modalità dovrà essere gestito dal titolare del trattamento da individuarsi tra:
Al fine di prevenire che siano raccolte, utilizzate e la conosciute informazioni in modo ingiustificato dovrà essere prestata particolare attenzione con riferimento a: a) acquisizione anche informale di notizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialità o che possono comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati; b) scambio di corrispondenza, specie per via telematica; c) esercizio contiguo di attività autonome all'interno di uno studio; d) utilizzo di dati di cui è dubbio l'impiego lecito, anche per effetto del ricorso a tecniche invasive; e) utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o supporti, specie elettronici (ivi comprese registrazioni audio/video), o documenti (tabulati di flussi telefonici e informatici, consulenze tecniche e perizie, relazioni redatte da investigatori privati); f) custodia di materiale documentato, ma non utilizzato in un procedimento e ricerche su banche dati a uso interno, specie se consultabili anche telematicamente da uffici dello stesso titolare del trattamento situati altrove; g) acquisizione di dati e documenti da terzi, verificando che si abbia titolo per ottenerli; h) conservazione di atti relativi ad affari definiti.
La comunicazione e diffusione a terzi e alla stampa deve essere limitata alle sole informazioni non coperte da segreto e solo quando sia necessario per finalità di tutela dell'assistito (art. 5).
L'art. 6 stabile che «in occasione di accertamenti ispettivi che lo riguardano l'avvocato ha diritto ai sensi dell'art. 159, comma 3, del decreto legislativo n. 196/2003 che vi assista il presidente del competente Consiglio dell'ordine forense o un consigliere da questo delegato. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento».
Con specifico riferimento alla figura dell'investigatore privato si stabilisce che questi non può intraprendere investigazioni, ricerche o raccolta dei dati in altre forme di propria iniziativa ma è necessario un apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalità consentite dalla legge. Egli ha altresì l'onere di informare periodicamente il difensore, o colui che gli ha conferito l'incarico, dell'andamento dell'investigazione al fine di permettere loro una valutazione tempestiva in merito a eventuali determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova. |