Stabile relazione extraconiugale e addebito della separazione

Redazione Scientifica
22 Maggio 2019

La violazione dell'obbligo di fedeltà, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

In tema di separazione personale tra i coniugi, con specifico riferimento all'obbligo di fedeltà coniugale imposto dall'art. 143, comma 2, c.c., deve osservarsi che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di norma, causa della separazione personale addebitabile al coniuge che ne è responsabile, salvo che quest'ultimo dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto.

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