È legittima la porta-finestra che permetta la sola inspectio
29 Maggio 2019
Tizio e Caia, in qualità di comproprietari di un'unità immobiliare, convenivano in giudizio Sempronio, proprietario del frontistante fabbricato, lungo la medesima via pubblica, per sentirlo condannare a demolire o arretrare i volumi edilizi realizzati in sopraelevazione sul lastrico solare preesistente allo stabile, in quanto posti a distanza inferiore a quella regolamentare (10 mt.) rispetto alla facciata del proprio stabile. Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito avevano rigettato la domanda degli attori. In particolare, secondo la Corte territoriale, la porta-finestra di Sempronio era essenzialmente una porta avendo la funzione essenziale di rendere possibile l'accesso al terrazzino e non quella di affacciarsi. Quindi, rispetto a tale funzione essenziale, era del tutto secondario che il pannello della porta-finestra fosse stato realizzato in vetro piuttosto che in comune materiale legnoso o metallico, e che, dunque, consentisse al proprietario anche di ricevere luce. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dai giudici di merito. Difatti, le porte, essendo destinate in generale all'accesso ai locali e all'uscita da essi, non rientrano nella categoria delle "aperture", considerate dagli art. 900 e seguenti c.c., che hanno invece la funzione di consentire il passaggio della luce e dell'aria, o di affacciarsi sul fondo vicino. Pertanto, la "porta-finestra" che consenta la inspectio, ma non la prospectio, ossia lo sguardo frontale sul fondo del vicino, ma non lo sguardo obliquo e laterale, non integra veduta, sebbene permetta occasionalmente e fugacemente, nel momento dell'uscita, la visione globale e mobile del fondo alieno. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.
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