Assegno di mantenimento ridotto in caso di breve durata del matrimonio
07 Agosto 2019
Il caso. Confermando la decisione di primo grado, la Corte d'Appello di Venezia rigettava la domanda di addebito della separazione a carico dell'ex marito e modificava la somma prevista a carico di quest'ultimo per il mantenimento dell'ex moglie, posta la differente capacità reddituale ma anche la breve durata del matrimonio e della convivenza.
La determinazione dell'assegno di mantenimento. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso della donna, afferma che «alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento». Pertanto, i giudici di seconde cure hanno deciso correttamente di ridimensionare tale assegno in virtù della breve durata del matrimonio. Inoltre, la Corte di Cassazione ribadisce che «la funzione dell'assegno che non è più, neanche dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio ma invece quello di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare».
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