La Cassazione torna sui requisiti per considerare valida la trasmissione di atti con PEC tra uffici giudiziari
25 Settembre 2019
La Suprema Corte torna su una tematica recente, ma già oggetto di numerosi interventi, chiarendo le condizioni di applicabilità delle opportunità (e delle regole) previste dal c.d. Sistema di Notificazioni Telematiche (SNT) alle comunicazioni endoprocessuali tra Uffici. Più in dettaglio, si esprime con riguardo alla validità di simili invii per l'effettiva decorrenza del termine di trasmissione degli atti al Tribunale della libertà che, come intuibile, genera importanti conseguenze sullo svolgimento di un procedimento incidentale caratterizzato dalla massima urgenza. Dopo un'analitica riflessione, l'integrazione dei nuovi strumenti digitali a questo fine non viene esclusa in radice, ma solo integrata dal rispetto degli ordinari requisiti per le notifiche urgenti o realizzate tramite strumenti tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto. Il caso. Nel giudizio a quo era stata riformata l'ordinanza di prime cure, sostituendo la misura di estrema cautela applicata in precedenza al prevenuto – giovane cui si contestava il delitto di furto pluriaggravato – con quella, meno afflittiva, della custodia domiciliare, integrata dalla prescrizione di indossare il c.d. braccialetto elettronico.
Il difensore della persona sottoposta ad indagini ricorreva per Cassazione, denunciando: in primis, la mancata declaratoria di inefficacia della misura cautelare, per erronea applicazione degli artt. 148, comma 2-bis, c.p.p. e 309, commi 5 e 10, c.p.p., poiché il dies a quo per computare il decorso del termine avrebbe dovuto essere individuato nel momento di inoltro dell'istanza depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Caltagirone, a mezzo Posta Elettronica Certificata (12 febbraio), al Tribunale del riesame e non nel giorno di arrivo presso l'Ufficio del plico inviato dalla Cancelleria (26 febbraio); contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, infatti, la notifica telematica costituirebbe mezzo idoneo anche per le comunicazioni formali tra Uffici (utilizzo richiamato dallo stesso Ministero della Giustizia in una circolare del 2014); in subordine, violazione di legge processuale e carenze dell'iter motivo, per il mancato rispetto del principio di minor compressione della libertà personale, in presenza di esigenze di prevenzione che avrebbero potuto essere perseguite mediante l'applicazione di un regime non custodiale (e, dunque, meno afflittivo).
La sentenza. La V Sezione – su parere difforme del Procuratore generale, che aveva insistito per la rimessione della questione alle Sezioni Unite, richiesta cui si era associata, in via subordinata, la difesa – rigetta l'impugnazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
L'idoneità del messaggio di PEC (correttamente redatto) per le notifiche tra Uffici giudiziari. Il nodo centrale della decisione, tuttavia, insiste sulla possibilità di adoperare il Sistema di Notificazioni Telematiche (pure) per le comunicazioni tra le diverse cancellerie.
Conclusioni. La decisione in esame può esser condivisa nell'esito, così come nell'esposizione, sintetica, ma chiara e lineare.
Fonte: dirittoegiustizia.it Potrebbe interessarti |