La scoperta di patrimoni occultati all’estero giustifica la modificabilità delle condizioni di separazione

Emanuela Ravot
09 Ottobre 2019

Ai fini della modifica dell'assegno di mantenimento del coniuge e dei figli, la dichiarazione di redditi e patrimoni occultati all'estero, mediante la procedura di voluntary disclosure, costituisce giustificato motivo ex art. 710 c.p.c.
Il caso

La fattispecie, oggetto della pronuncia in esame, origina da un ricorso proposto ai sensi dell'art. 710 c.p.c. per la modifica delle condizioni della separazione. Nel decreto emanato dalla Prima Sezione del Tribunale di Roma, si osserva come possano costituire "giustificati motivi" sopravvenuti ex art. 156, ult. comma, c.c. anche le disponibilità economiche, pur preesistenti al momento della separazione consensuale, non conoscibili con l'ordinaria diligenza dalla parte che chiede la modifica.

Specificamente, il caso riguarda una moglie che insta per la modifica della separazione, rappresentando al Giudice il miglioramento della situazione reddituale del marito e prospettando altresì l'ingente importo delle spese sostenute per il mantenimento della casa familiare, oltre che per la scuola privata dei tre figli, in affido condiviso, prevalentemente collocati presso la madre.

Nel corso del procedimento, a fronte delle contestazioni del coniuge resistente, il Tribunale dispone una CTU contabile e indagini di Polizia tributaria, per determinare esattamente i redditi delle parti. Da tali mezzi istruttori, emergono disponibilità, in capo al medesimo resistente, evidenziate a seguito di voluntary disclosure alcuni anni dopo l'omologa della separazione, con dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate di capitali fittiziamente intestati ad una società estera, per complessivi 950.000,00 euro circa; nonché disvelate dalla titolarità di numerose partecipazioni societarie e di proprietà immobiliari in Italia ed all'estero, di cui viene sinteticamente stimato il reddito, in assenza di documentazione fornita dalla parte resistente.

Il Giudice accoglie il ricorso della madre collocataria disponendo un aumento dell'assegno mensile per la medesima e i figli, tenuto conto del significativo mutamento sopravvenuto del quadro reddituale dei coniugi, messo in evidenza per il tramite dell'elaborato peritale depositato in giudizio.

La questione

L'argomento di cui al decreto camerale annotato si incentra sulla valutazione dei “giustificati motivi” che portano alla modifica delle condizioni di separazione, ex artt. 156, comma 7 c.c. e 710 c.p.c., e sul relativo accertamento, nel caso di specie a seguito di ricostruzione istruttoria, operata con CTU, della situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi, con l'emersione, sopravvenuta in giudizio, di disponibilità di redditi aggiuntivi, per effetto della citata procedura di voluntary disclosure.

Le soluzioni giuridiche

Il decreto annotato si caratterizza per la soluzione adottata e si contraddistingue rispetto alla prevalente giurisprudenza di legittimità, per la quale, secondo l'orientamento consolidato, “i fatti preesistenti” alla regolamentazione pattizia della separazione “non presi in considerazione per qualsiasi motivo in quella sede” non possono essere valutati quali sopravvenienze (si v. Cass. ord. 28 novembre 2017, n. 28436; Cass. 17 giugno 2009, n. 14093; Cass. civ., sez. I, 8 maggio 2008, n. 11488).

Mette conto evidenziare il rilievo assunto, nella fattispecie esaminata, dalla procedura di voluntary disclousure, ossia dalla cd. “collaborazione volontaria”, uno strumento che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all'estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all'Amministrazione finanziaria l'inosservanza degli obblighi di monitoraggio.
L'emersione di patrimoni occultati, detenuti all'estero, in violazione delle norme di legge, anche se riferiti ad un periodo precedente all'omologa della separazione, rende sussistente, nel caso di specie, il requisito della sopravvenienza dei fatti, legislativamente richiesto ai fini della modifica delle condizioni di separazione.

Per il Giudice, la variata composizione della reale situazione patrimoniale del coniuge obbligato, esposta nella CTU e il mutato assetto economico reddituale delle parti giustificano la richiesta modifica delle condizioni di separazione, facendo ritenere presente «la sopravvenienza di fatto richiesta dall'art. 710 c.p.c.» In particolare, viene evidenziata la necessità di distinguere le ipotesi di conoscenza ovvero di conoscibilità degli elementi preesistenti alla separazione, da parte del coniuge che chiede la modifica (a titolo esemplificativo, consultando i registri delle imprese ovvero immobiliari o richiedendo ordini di esibizioni ad istituti di credito), e le ipotesi in cui tali elementi non siano a conoscenza perché dallo stesso coniuge non conoscibili, secondo l'ordinaria diligenza. Nel primo caso, la richiesta di modifica non può essere fondata; lo stesso non può dirsi invece per l'ipotesi in cui dette disponibilità non siano conoscibili perché oggetto di occultamento da parte di uno dei coniugi, attraverso interposizioni fittizie di società estere ovvero conti esteri ed emergano a seguito di voluntary disclousure, come nella fattispecie in esame.

Osservazioni

Come noto, prevede l'art. 710 c.p.c. che le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione. Il Tribunale, sentite le parti stesse, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti. Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento. Sulla scorta del dato normativo, anche fornito dall'art. 156 c.c., u.c., si rileva come, nel nostro ordinamento, la revoca o la modifica delle condizioni di separazione risulti giustificata da sopravvenienze fattuali che successivamente alla separazione medesima, cambino in modo significativo l'assetto economico reddituale delle parti, non potendo invece essere presi in considerazione elementi preesistenti.

Al riguardo, si è sopra evidenziato l'orientamento della giurisprudenza in cui si inseriscono alcune pronunce di legittimità, richiamate in argomento, di diverso avviso rispetto alla soluzione adottata, con le motivazioni esaminate, nel decreto camerale dal Tribunale di Roma, ove la citata procedura di voluntary disclosure, nel contesto sopra delineato, legittima la modifica e l'aumento dell'assegno di mantenimento del coniuge, per le implicazioni economiche conseguenti correlate.

Pare opportuno far breve cenno, in questa sede, a taluni provvedimenti che, in qualche misura, presentano elementi di collegamenti con le particolarità proprie dell'ambito tributario-fiscale e amministrativo, per i conseguenti riflessi nella materia che ci occupa. Tra questi, si segnala, Trib. Parma Sez. I, sent., 17 ottobre 2017, se pur relativo ad un giudizio di divorzio. Nella fattispecie esaminata, il ricorrente chiedeva che non fosse riconosciuto nulla alla moglie, a titolo di assegno divorzile o ad altro titolo, e che nulla fosse disposto in ordine all'assegnazione dell'ex casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi. Nel caso prospettato, emergeva, dall'informativa definitiva trasmessa alla Procura della Repubblica dal Nucleo di Polizia Tributaria, che la donna aveva presentato istanza di "voluntary disclosure" di cui alla l. n. 186 del 2014, per la denuncia di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio nazionale e per altre violazioni in materia fiscale. Dalla dichiarazione dei redditi 2015, relativa all'anno di imposta 2014, ed in particolare dal modulo RW persone fisiche 2015 si rilevava infatti come il coniuge fosse titolare di investimenti finanziari all'estero per un considerevole importo. Delineate pertanto le rispettive condizioni economiche della coppia, il Tribunale aveva ritenuto che la moglie disponesse di un ingente patrimonio mobiliare ed immobiliare nonchè di cospicue risorse economiche, tali da assicurare il soddisfacimento delle sue esigenze di vita e da garantire la sua piena autosufficienza economica, anche in considerazione della titolarità dei predetti investimenti finanziari all'estero di rilevantissimo importo; ne conseguiva pertanto il successivo rigetto, da parte dell'organo giudicante, della domanda volta alla corresponsione di un assegno post coniugale, avanzata dalla resistente.

Meritevole di interesse anche, quanto osservato in T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 15 marzo 2019, n. 186, in tema di diritto d'accesso, da intendersi quale diritto soggettivo ad un'informazione qualificata, che comporta per l'Amministrazione un'attività materiale vincolata, tesa all'accertamento dei caratteri dell'interesse sotteso all'accesso. Per quel che qui rileva, nel caso di cui alla pronuncia indicata, il ricorrente non aveva, a detta del giudice amministrativo, sufficientemente dimostrato la presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, a conoscere, con istanza inoltrata all'Agenzia delle Entrate, gli atti relativi alla dichiarazione dei redditi relativamente agli ultimi tre anni, eventualmente presentata dal di lui coniuge; e ciò era stato evidenziato per via della pendenza di un giudizio civile correlato alla separazione dal coniuge, tenendo conto della specifica richiesta rivolta in quella sede dall'Autorità giudiziaria di esibizione da parte di ciascun coniuge della propria certificazione dei redditi. Al riguardo, si richiedeva in generale, l'attualità, riferita peraltro alla richiesta di accesso ai documenti in sé considerata, la personalità, ossia l'inerenza alla sfera giuridica dell'interessato, la concretezza, quale senso di tangibilità dell'interesse e la serietà, intesa come meritevolezza dell'interesse, escludendosi i cosiddetti interessi meramente emulativi; con la precisazione che, alla luce dei caratteri delle certificazioni dei redditi, l'entità del reddito percepito dal coniuge non costituiva un dato sensibile, in quanto non rientrante nella espressa elencazione di cui all'art. 4, comma 1 lett. d), d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che, tra i dati sensibili, ricomprendeva «i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale» (per l'evoluzione normativa in tema di accesso, si veda ora, in proposito, le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, regolamento generale sulla protezione dei dati»).

Per completezza, in generale in tema di modifica delle condizioni economiche della separazione, si segnala Cass. civ. sez. VI-1, 4 febbraio 2019, n. 3206, secondo cui costituiscono una circostanza sopravvenuta e rilevante ai fini della modifica, l'aggravarsi delle condizioni di salute del padre del coniuge separato e il suo decesso, laddove da ciò consegua il venir meno dell'importante contributo economico destinato dal defunto al mantenimento della figlia e della nipote; ma anche, Cass. civ., sez. I, 27 giugno 2018, n. 16982, ove si è precisato che l'assegno di mantenimento non compete, e può esser revocato, ai sensi dell'art. 710 c.p.c., se già disposto, al coniuge che abbia intrapreso con altra persona una convivenza caratterizzata da stabilità, continuità ed effettiva progettualità di vita, tale da far presumere che le risorse di ciascun convivente siano state messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare, incombendo l'onere della prova al riguardo sul coniuge cui l'assegno è richiesto (o che vi sia già tenuto), a meno che quello richiedente (ovvero che ne sia già titolare) non provi, con ogni mezzo, anche in via presuntiva, che i propri redditi restano inadeguati, non avendo il nuovo legame inciso positivamente sulle sue condizioni economiche.

Da ultimo, si vedano anche, ord. n. 15726 dell'11 giugno 2019, secondo la quale la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, in tema di separazione dei coniugi con assegnazione della casa coniugale alla madre ed ai figli maggiorenni conviventi e non autosufficienti economicamente, nel rigettare il ricorso proposto dal coniuge tenuto al versamento del contributo per il mantenimento, ha affermato, tra gli altri, il principio di diritto, secondo cui le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario, come nella fattispecie in esame, non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie; Cass. civ., sez. VI, 24 giugno 2019, n. 16809; Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2019, n. 17689, ove si precisa che, in mancanza di attivazione della specifica procedura prevista dagli articoli 710 c.p.c., o art. 9 l. 1 dicembre 1978, n. 890, nell'ambito rispettivamente di procedimenti di separazione personale o scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, il genitore debitore di quel contributo resta obbligato in virtù della persistente forza esecutiva del provvedimento ed il genitore legittimamente aziona quest'ultimo finché non venga espressamente modificato o revocato dall'esplicita valutazione, ad opera del solo giudice competente sulla revisione, di ogni altro elemento per la determinazione della debenza o della misura del contributo. Cfr. di recente, anche se non in riferimento alla specifica tematica qui trattata, ma di interesse, in generale, a seguito dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte 11 luglio 2018, n. 18287, circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, Cass. civ., sez. I, 30 agosto 2019, n. 21926, ove anche evidenziato, nelle ragioni della decisione, il diverso criterio su cui è fondato l'assegno separativo, indicato nell'art. 156 c.c., rispetto all'assegno divorzile.

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