Clausole statutarie di prevenzione o di risoluzione di situazioni di stallo decisionale

Francesca Maria Bava
03 Settembre 2020

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con le massime n. 72 e 73 del 2020, afferma la legittimità delle clausole statutarie volte a prevenire e/o risolvere situazioni di stallo decisionale (c.d. deadlock) dell'organo amministrativo o assembleare.

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con le massime n. 72 e 73 del 2020, afferma la legittimità delle clausole statutarie volte a prevenire e/o risolvere situazioni di stallo decisionale (c.d. deadlock) dell'organo amministrativo o assembleare.

Al riguardo è necessario che tali clausole individuino espressamente le ipotesi di stallo e i relativi presupposti, l'ambito temporale ed operativo, nonché lo strumento concreto di prevenzione e/o risoluzione dello stallo.

Esse possono incidere o meno sulle partecipazioni sociali, a seconda che lo scopo sia quello di determinare l'exit di un socio oppure di conservare il rapporto sociale attraverso l'utilizzo di differenti tecniche e di termini, iniziali o finali, oppure condizioni, sospensive o risolutive.

Tra le clausole che incidono sulle partecipazioni sociali, vi rientrano le c.d. buy-sell provisions, come la clausola statutaria c.d. di roulette russa.

Quest'ultima si caratterizza per riconoscere, in caso di società con capitale ripartito in egual misura tra due soci o con due soci di controllo paritetico, il diritto di ciascuno - al verificarsi di una situazione di stallo decisionale - di formulare un'offerta di acquisto ad un determinato prezzo avente ad oggetto la partecipazione dell'altro socio al quale spetta la scelta tra accettare l'offerta alle condizioni proposte o acquistare le partecipazioni dell'offerente alle medesime condizioni.

La legittimità della clausola suddetta è da ravvisarsi, quindi, nella meritevolezza dell'interesse perseguito, ossia quello di scongiurare lo scioglimento e la liquidazione della società.

Con riferimento al prezzo di acquisto, secondo il Consiglio Notarile di Firenze, in linea con la sentenza del Tribunale di Roma n. 19708 del 19 ottobre 2017, confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 782 del 3 febbraio 2020 (in questo portale, con nota di Doria, Nuove conferme sull'ammissibilità della clausola di russian roulette) non occorre la predeterminazione dei criteri né il rispetto del valore minimo previsto in caso di recesso ex artt. 2437 ter e 2473 c.c.: il meccanismo di cui sopra, infatti, esclude ab origine la determinazione di un prezzo arbitrario o iniquo da parte del socio offerente, essendo costui soggetto al rischio di dover vendere (anziché acquistare) - al prezzo dal medesimo stabilito - le partecipazioni all'altro socio.

Di contro, ha ritenuto necessaria l'equa valorizzazione il Consiglio Notarile di Milano, con massima n. 181 (su cui si veda il precedente contributo, in questo portale) ravvisandovi un'ipotesi di exit forzata non così dissimile dalla soggezione caratterizzante le clausole di c.d. drag along: tale impostazione non è, però, condivisa dall'orientamento sopra richiamato in considerazione della diversità di funzione tra le due clausole, l'una volta a risolvere stalli decisionali, l'altra intesa ad agevolare la cessione delle partecipazioni del socio di maggioranza laddove il terzo acquirente abbia interesse all'acquisto dell'intero capitale sociale.

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