Decreto Ristori: le nuove disposizioni per garantire il funzionamento della giustizia durante la seconda ondata
29 Ottobre 2020
Il decreto legge n. 137/2020, tra le varie misure, contiene alcune norme dedicate alla giustizia civile, penale, amministrativa e tributaria. Vediamole nel dettaglio non prima, però, di aver ricordato che il Ministro Alfonso Bonafede ha affermato ieri che «al Ministero stiamo lavorando per garantire che i cancellieri in smart working possano accedere ai registri del civile e del penale in modo da potenziare l'attività lavorativa a distanza». Del resto, consentire l'accesso da remoto ai registri di cancelleria costituisce un tassello fondamentale (certamente insieme ad altre misure) per evitare di accumulare ritardi e raggiungere l'obiettivo che si è prefisso il Ministro di garantire che la giustizia vada avanti e in sicurezza.
Normativa applicabile Orbene, il primo comma dell'art. 23 pone una norma di apertura volta ad individuare quali norme e per quanto tempo troveranno applicazione (salve le discipline specifiche per il processo amministrativo e tributario su cui torneremo dopo). Dal 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge) al 31 gennaio 2021 (attuale data finale di efficacia del d.l. 19/2020) troveranno applicazione i commi da 2 a 9 del decreto legge. Inoltre – ove non espressamente derogato dalle norme che esamineremo tra poco – troverà applicazione l'art. 221 d.l. 34/2020 (e, cioè, la norma che, inter alia, ha previsto le modalità della trattazione scritta e dell'udienza da remoto oltre che il deposito telematico degli atti).
Udienze a porte chiuse Sempre in via generale viene confermata la scelta a suo tempo già effettuata di svolgere tutte le udienze civili e penali a porte chiuse: il comma 3 dell'art. 23 prevede, infatti, che «le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale».
Giustizia civile: le separazioni consensuali e divorzi congiunti Quanto alla giustizia civile con il sesto comma dell'art. 23 il legislatore interviene sulla modalità di svolgimento delle udienze di separazione consensuale e di divorzio congiunto rendendo eventuale la partecipazione personale delle parti (soluzione che già era stata anticipata in via di prassi). È ora, infatti, espressamente prevista per legge la possibilità per il giudice di disporre che le udienze di separazione consensuale di cui all'art. 711 c.p.c. e di divorzio congiunto di cui all'art. 9 l. 1 dicembre 1970, n. 898 si svolgano con il deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Unica condizione è che «tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare».
(segue) le udienze da remoto Il comma 7 dell'art. 23 interviene su un punto della disciplina dell'udienza da remoto che aveva sollevato qualche critica perché imponeva al giudice civile di dover svolgere l'udienza da remoto dal suo ufficio. Oggi – rendendo certamente più agevole l'organizzazione del l'udienza da remoto - quel limite è stato superato avendo il decreto legge previsto che «in deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario». Per il resto la disciplina delle udienze da remoto (come pure della trattazione scritta) è quella contenuta nell'art. 221 d.l. 34/2020 applicabile per espresso richiamo inziale. Inoltre, è stato previsto al comma 9 che «nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di' consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge».
Esecuzioni immobiliari L'art. 4 proroga fino al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto casa destinata ad abitazione principale del debitore già prevista dall'art. 54-ter d.l. 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. decreto Cura Italia). In base a quella norma «al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [oggi: 31 dicembre 2020, nda] ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore». Oggi l'art. 4 aggiunge anche è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Giustizia penale: le indagini preliminari Il comma 2 è dedicato alla possibilità di utilizzare i collegamenti da remoto nell'ambito delle indagini preliminari. Ed infatti, «il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza». Sarà quindi possibile procedere all'incombente processuale anche presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto assicurando la possibilità per la persona sottoposta ad indagini di conferire in via riservata con il suo difensore (che potrà essere presente nel medesimo luogo con il suo assistito oppure collegato dal suo studio). La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare sarà assicurata con le modalità di cui al comma 4 e con le modalità del comma 5 il giudice potrà procedere all'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p..
Le udienze Il comma 5 interviene, invece, sulle modalità di svolgimento delle udienze penali. Per le udienze «che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto». Viceversa, per le udienze «nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli artt. 441 e 523 c.p.p. e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali» le udienze da remoto previste dal comma 5 non saranno possibili.
Persone detenute Quando una persona detenuta, internata, in stato di custodia cautelare, fermata o arrestata deve partecipare a qualsiasi udienza quella partecipazione «è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto» individuati dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. Si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146-bis delle norme di attuazione c.p.p. mentre il comma 9 dell'art. 221 d.l. n. 34/2020 è abrogato (quel comma prevedeva, inter alia, oltre alla possibilità tecnica del collegamento «il consenso delle parti»).
Giudizio di cassazione Il comma 9 è dedicato al procedimento davanti alla Corte di Cassazione. In base alla nuova norma «la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale» che dovrà essere presentata a mezzo PEC entro il termine perentorio di 25 giorni liberi prima dell'udienza. Anche le richieste del procuratore generale e le conclusioni dei difensori delle altre parti saranno inviate tramite posta elettronica certificata. Attenzione poi alla disciplina transitoria perché «le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».
Arbitrato rituale e giustizia militare Infine il comma 10 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'art. 221 d.l. n. 34/2020, conv., con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.
Il deposito tramite portale processo telematico Nell'ambito dell'obiettivo di semplificare le attività di deposito di atti, documenti e istanze il comma 1 dell'art. 24 prevede «il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico» così come pure per gli atti che saranno individuati dal comma 2. In questo caso bisogna fare particolare attenzione perché in base al comma 6 dell'art. 24 in base al quale «Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge». Non mi è chiaro cosa avverrà a seguito, ad esempio, del deposito dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. o in vista di un riesame: il difensore come potrà visionare gli atti anche al fine di chiedere copia degli stessi? Dovrà recarsi obbligatoriamente in tribunale o saranno previste diverse modalità uniformi? Ed infatti, una delle proposte (elaborate congiuntamente dall'Unione delle Camere penali e da 10 Procure della repubblica le cui richieste sono state in gran parte raccolte dal Govero) suggeriva opportunamente di «prevedere l'accesso da remoto, anche dei difensori, al sistema TIAP, per la conoscenza e il rilascio di copia degli atti depositati unitamente a provvedimenti cautelari o in vista del giudizio».
Il deposito via PEC Viceversa, fino al 31 gennaio 2021 «per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2… è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici».
Giustizia amministrativa Per la giustizia amministrativa – che secondo i più meglio si presta, per la maggior parte delle controversie, ad una forma di trattazione non in presenza - dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021:
Giustizia tributaria Da ultimo, la giustizia tributaria rispetto alla quale, leggendo la formulazione della norma, sembrano esserci le maggiori difficoltà operative per realizzare il processo da remoto. Questo emerge proprio dall'analisi della struttura dell'intervento normativo: ed infatti, fino alla cessazione dello stato di emergenza e ove vi siano divieti e limiti ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. Inoltre, viene precisato che i decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'art. 16 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.
(Fonte: www.dirittoegiustizia.it) |