Non è discriminatorio impedire il matrimonio omosessuale
14 Dicembre 2016
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha statuito che l'art. 12 CEDU (diritto al matrimonio), in combinato con l'art. 14 CEDU (divieto di discriminazione), e l'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) non sono stati violati dai tribunali francesi per aver dichiarato nullo un matrimonio concluso tra persone dello stesso sesso. Sebbene l'art. 12 CEDU garantisca il diritto al matrimonio, tale diritto riflette le scelte giuridiche compiute da ciascuno Stato, sovrano nel disciplinare la materia del matrimonio. Secondo la Corte, dalla circostanza che alcuni ordinamenti giuridici abbiano previsto il matrimonio omosessuale, non deriva che tutti gli altri Stati siano obbligati a legiferare alla stessa maniera. Con riguardo, invece, all'art. 8, la Corte rileva che il progetto di vita dei ricorrenti poteva dirsi realizzato per il tramite delle unioni registrate. Sostanzialmente, il divieto per le coppie gay di contrarre matrimonio, previsto dall'ordinamento francese, non impedisce la creazione di un nucleo familiare (art. 8) e non è causa di discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale (art. 14).
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