Azioni di stato

24 Agosto 2020

Con la locuzione “azioni di stato” si intende fare riferimento alle azioni giudiziali volte ad attribuire ad un soggetto lo status filiationis nei confronti di uno, ovvero di entrambi i genitori, piuttosto che ad espungere uno stato acquisito, ma non veritiero. Con il termine “stato”, a sua volta, il legislatore ha inteso fare riferimento al rapporto giuridico che lega un figlio ai suoi genitori e, in forza del vincolo di parentela, ai componenti del nucleo familiare di costoro; nel contempo, lo status filiationis è espressione riassuntiva per indicare l'insieme di diritti e doveri propri del figlio. Le azioni di stato sono tipiche, in conformità ad un elenco tassativo che l'ordinamento contempla; di esse si darà atto specificamente nelle singole bussole, differendo tra loro quanto all'oggetto, ai presupposti e ai soggetti legittimati.

Inquadramento

Con la locuzione “azioni di stato” si intende fare riferimento alle azioni giudiziali volte ad attribuire ad un soggetto lo status filiationis nei confronti di uno, ovvero di entrambi i genitori, piuttosto che ad espungere uno stato acquisito, ma non veritiero. Con il termine “stato”, a sua volta, il legislatore ha inteso fare riferimento al rapporto giuridico che lega un figlio ai suoi genitori e, in forza del vincolo di parentela, ai componenti del nucleo familiare di costoro; nel contempo, lo status filiationis è espressione riassuntiva per indicare l'insieme di diritti e doveri propri del figlio. Le azioni di stato sono tipiche, in conformità ad un elenco tassativo che l'ordinamento contempla; di esse si darà atto specificamente, differendo tra loro quanto all'oggetto, ai presupposti e ai soggetti legittimati. Tradizionalmente le azioni di stato sono strutturate sull'accertamento dell'esistenza o inesistenza di un vincolo di discendenza biologica (una volta rappresentato dal “sangue” ed ora dal DNA) tra coloro che si professano, rispettivamente, genitore e figlio. In questi ultimi tempi, peraltro, si sta valorizzando un tipo di genitorialità diverso rispetto a quello basato sulla genetica: genitori, e quindi figli, si può diventare in forza di un progetto e di un impegno a farsi carico di tutte le esigenze di un minore, anche al di fuori di un legame biologico. Si sviluppa quindi una genitorialità c.d. “sociale”, nella quale è il ruolo di assistenza e cura di un minore che può strutturare una relazione giuridicamente rilevante, in funzione del preminente interesse del minore stesso ad una crescita in un ambiente per lui accudente.

L'esame delle azioni di stato non può esaurirsi nella specifica disciplina positiva, ma deve tenere conto necessariamente del supremo interesse del minore, criterio ispiratore di tutta la normativa, prima ancora che interna, convenzionale ed eurounitaria.

Stato unico di filiazione

L'art. 315 c.c., introdotto con l. n. 219/2012, prevede che «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico». Seguendo l'esempio di altre legislazioni a noi vicine, il legislatore italiano ha superato la tradizionale distinzione dello status filiationis, a seconda che il concepimento fosse avvenuto o meno in costanza di matrimonio. Preme rammentare che la riforma del diritto di famiglia del 1975, sulla scorta dei precetti costituzionali, aveva già introdotto, da un lato, una sensibile modifica terminologica (“filiazione naturale”, in luogo dell'arcaica “filiazione illegittima”) e dall'altro realizzato una tendenziale equiparazione, dal punto di vista dei diritti, tra figli legittimi e figli naturali, quantomeno nella relazione con i loro genitori, a cominciare dall'eliminazione del divieto di riconoscimento dei figli c.d. “adulterini”. Sta di fatto che quella riforma aveva mantenuto il dualismo dello status e con esso il primato della filiazione legittima su quella naturale, confortata anche dall'art. 30 Cost., che assicura ai figli nati fuori del matrimonio «ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima». Il favor legislativo (se pur ridimensionatosi), nei confronti della filiazione legittima giustificava così l'istituto della legittimazione, avente funzione premiale: il figlio naturale, una volta legittimato, acquistava infatti uno status del tutto identico a quello del figlio legittimo.

La presenza nel nostro ordinamento di norme che contemplavano un differente regime, a seconda delle categorie di figli, in funzione dell'esistenza o meno di un matrimonio tra i genitori, strideva peraltro sia con il precetto di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., sia con gli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale. Si deve richiamare in primo luogo l'art. 21 della Carta di Nizza, vincolante per gli Stati membri dell'Unione europea a seguito del Trattato di Lisbona, ove è vietata ogni discriminazione fondata, fra l'altro, sulla nascita; per parte sua la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), pur non contemplando misure specifiche in tema di filiazione, all'art. 8 CEDUprotegge la vita privata e familiare, e all'art. 14 CEDUpone il divieto di qualsiasi discriminazione.

La l. n. 219/2012ha completato il percorso segnato dalla Costituzione e dai documenti internazionali citati, con l'introduzione dello status unico della filiazione, tanto che è scomparsa (anche a seguito del d.lgs. n. 154/2013e del d.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26) ogni distinzione terminologica fra figli legittimi e naturali, dovendosi fare riferimento solo ai “figli” tout court, ovvero, se necessario, ai figli nati nel o fuori del matrimonio. Coerentemente è stato abrogato l'istituto della legittimazione, ormai privo di significato.

Criteri di attribuzione dello stato

L'esistenza di un matrimonio fra i genitori continua a mantenere la sua rilevanza ai fini dell'attribuzione dello status dei figli: il concepimento, come pure la nascita del figlio in costanza di matrimonio, insieme con l'operare della presunzione di maternità, legittimano, salvo contraria dichiarazione, la formazione di un atto di nascita quale figlio matrimoniale (e conseguente attribuzione automatica dello stato di figlio nato nel matrimonio). Di contro se il concepimento, ovvero la nascita, avvengono al di fuori del matrimonio, lo status filiationis continua ad essere acquisito, in forza di atto di riconoscimento da parte di uno (o entrambi i genitori), ovvero dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. In altri termini, il matrimonio continua ancora ad incidere sull'attribuzione dello status, con la previsione che, comunque, i figli hanno gli stessi diritti e doveri, a prescindere dalle circostanze che hanno accompagnato il concepimento o la nascita.

L'equiparazione dello status non significa, dunque, equiparazione dei criteri attributivi dello status stesso; il matrimonio mantiene tutta la sua rilevanza quale strumento volto, di regola, ad attribuire ai figli nati dalla moglie lo status di figli coniugali, con attribuzione della paternità al marito della madre (fatto salvo il diritto della donna coniugata, ai sensi dell'art. 250 c.c., di dichiarare che il figlio è stato concepito con persona diversa dal marito); ciò però non assurge ad elemento di discriminazione, capace di incrinare la raggiunta unicità dello stato di filiazione. La mancanza di un vincolo formale non poteva giustificare l'estensione della regola anche al convivente della madre. Nel contempo è stato “sdoganato” lo stretto rapporto esistente tra matrimonio e parentela, a fronte del nuovo testo dell'art. 74 c.c., che valorizza la nozione biologica di parentela, come legame di persone che discendono da un medesimo stipite, a prescindere dal matrimonio tra i genitori.

In altri termini, il matrimonio non si configura più come fattore di differenziazione del rapporto giuridico intercorrente fra figli, genitori e parenti di questi ultimi, che, per l'appunto è stato unificato.

Titolo di stato

Anche dopo la riforma della filiazione, attuata con l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013, vige il principio per cui la formazione di un titolo (ossia l'atto di nascita) è sempre necessaria perché possa parlarsi di stato di filiazione. Così dispone l'art. 236 c.c., che pure fa riferimento alle prove della filiazione. Il differente sistema di formazione del titolo di stato ha un notevole significato sostanziale: ancora oggi, l'ordinamento dispone che il titolo di stato del figlio matrimoniale si formi d'ufficio, mentre lascia agli interessati la formazione del corrispondente titolo di figlio nato fuori del matrimonio. In mancanza di un atto di nascita, la filiazione può essere provata con il possesso continuo dello stato di figlio; prima della recente riforma, la prova della filiazione nei termini suddetti riguardava solo quella “legittima”; ciò nel presupposto che l'atto di nascita provasse legalmente tutti gli elementi che lo costituivano: maternità, matrimonio, concepimento in costanza di matrimonio e paternità.

Le azioni di stato dopo la riforma. Classificazione

Rimasta inalterata la disciplina dell'attribuzione dello stato, a seconda che la nascita sia avvenuta all'interno o al di fuori del matrimonio, si rende necessario esaminare la nuova regolamentazione delle azioni di stato. Ovviamente, dopo la riforma del 2012/2013, non è più prospettabile, quantomeno sul piano della terminologia, la contrapposizione fra azioni di stato legittimo (che in precedenza avevano ad oggetto il conseguimento o la perdita dello stato di figlio legittimo) e azioni di stato riferite alla filiazione naturale. Tuttavia, benché sia venuta meno ogni espressa qualificazione delle singole azioni in base ai presupposti della filiazione, la predetta dicotomia nella sostanza perdura. Infatti continuano ad essere in concreto riferibili alla prima categoria e, dunque, esercitabili in caso di filiazione matrimoniale, le azioni di disconoscimento della paternità, di reclamo e di contestazione dello stato di figlio; per la filiazione fuori del matrimonio, saranno operative invece le azioni di dichiarazione giudiziale di genitorialità e di impugnativa del riconoscimento. In dottrina si discute peraltro se l'azione di contestazione dello stato possa riguardare anche la filiazione nata fuori del matrimonio. Al riguardo dunque non può che riproporsi l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale precedente.

La sistematica del codice non brilla peraltro oggi per coerenza: il capo III del Titolo VII del primo Libro del codice civile è infatti rubricato «Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio» (artt. 243-bis - 249 c.c.); i presupposti dell'azione di reclamo e di quella di contestazione sono invece contemplati negli artt. 238 c.c. («Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita»), art. 239 c.c. («Reclamo dello stato di figlio»), art. 240 c.c. («Contestazione dello stato di figlio»),tutti inseriti nel capo II, rubricato «Delle prove della filiazione».La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità si trova disciplinata negli artt. 269 -278 c.c., contenuti nell'omonimo capo V, ed infine quella di impugnativa del riconoscimento negli artt. 263 – 268 c.c., contenuti bel capo IV, rubricato «Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio».

Pare dunque opportuno, per ogni singola azione che si intendesse esperire, andare a ricercarne la specifica disciplina.

Casistica

Riforma della filiazione e giudizi pendenti

In tema di azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità, il curatore speciale, previsto dall'art. 276 c.c., come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, immediatamente applicabile anche ai giudizi pendenti alla data (1 gennaio 2013) di entrata in vigore della nuova normativa, è parte necessaria del relativo giudizio, sicché, ove ne sia stata omessa la nomina, la causa va rimessa al giudice di primo grado, cui compete in via esclusiva la designazione (Cass. 19 settembre 2014, n. 19790)

La normativa sostanziale di cui al novellato art. 244 c.c. si applica a tutte le azioni su cui la riforma della filiazione è intervenuta, anche se relative a figli nati prima della data di entrata in vigore (7 febbraio 2014) del d.lgs. 154 del 2013; i nuovi termini di cui al quarto comma della medesima disposizione codicistica operano invece solo per i figli già nati alla predetta data per i quali non sia stata già proposta l'azione di disconoscimento (persistendo altrimenti l'utilizzabilità del regime decadenziale pregresso), fermi, in entrambe le ipotesi, gli effetti del giudicato formatosi prima della entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219. (Cass. 26 giugno 2014, n. 14556)

L'art. 244, comma 5, c.c., introdotto dall'art. 18 del d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, che prevede l'imprescrittibilità dell'azione di disconoscimento della paternità promossa dal figlio, si applica anche ai giudizi pendenti alla sua entrata in vigore. (Cass. 26 giugno 2014, n. 14557, in Foro It., 2014, 10, 1, 2810)

Profili di costituzionalità

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24, 29 e 30 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 244 c.c., 395, n. 1, e 404 c.p.c., nella parte in cui limitano la proponibilità dell'opposizione di terzo o l'intervento del soggetto indicato come padre naturale, o dei suoi eredi, nel giudizio di disconoscimento di paternità, promosso da colui che solo all'esito del positivo esperimento di tale azione potrà chiedere il riconoscimento di paternità, in quanto il pregiudizio fatto valere è di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall'art. 404 c.p.c. presuppone in capo all'opponente un diritto autonomo, la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata (Cass. 13 gennaio 2014, n. 487)

Scambio di embrioni e attribuzione dello stato

I genitori genetici non sono legittimati a proporre l'azione di dichiarazione giudiziale di maternità e paternità, ostandovi il possesso di stato attuale dei nati, quali figli della donna che ebbe a partorirli e del marito di lei; non sussistono inoltre nella specie i presupposti per la contestazione dello stato di figlio o la legittimazione a proporre l'azione di disconoscimento della paternità (principio espresso in relazione alla nota vicenda degli embrioni scambiati in un ospedale romano) (Trib. Roma 8 agosto 2014, in Giur. it., 2015, 2, 319)