Convivenza more uxorio

21 Marzo 2018

La convivenza more uxorio può essere definita come un'unione stabile e duratura tra due persone che liberamente scelgono di intrattenere una relazione affettiva vissuta in comunione di vita materiale e spirituale ma in mancanza di un atto giuridicamente vincolante quale il matrimonio. Con l'entrata in vigore della l. 20 maggio 2016, n. 76, che ha previsto e disciplinato l'unione civile tra persone dello stesso sesso e la convivenza di fatto, non sono state certamente risolte tutte le problematiche riguardanti la convivenza more uxorio, anzi, probabilmente con il passare del tempo potrebbero sorgere molteplici questioni di legittimità costituzionale ...
Inquadramento

La convivenza more uxorio viene certamente annoverata tra le formazioni sociali tutelate dall'art. 2 della Costituzione anche se, in linea generale, la famiglia legittima, cioè quella fondata sul matrimonio è certamente più privilegiata e tutelata nel nostro ordinamento in ragione dell'art. 29 della Costituzione in quanto contiene in sé caratteri di stabilità, di certezza e di reciprocità e corrispettività di diritti e doveri che nascono solo dal matrimonio.

In ogni caso oggi, famiglia e matrimonio hanno un significato diverso e più ampio rispetto a quello che veniva loro attribuito all'epoca dell'entrata in vigore del codice penale e la stabilità del rapporto, con il venire meno dell'indissolubilità del matrimonio, non costituisce più caratteristica assoluta e inderogabile e anzi spesso caratterizza maggiormente unioni non fondate sul matrimonio.

La convivenza more uxorio può essere definita come un'unione stabile e duratura tra due persone che liberamente scelgono di intrattenere una relazione affettiva vissuta in comunione di vita materiale e spirituale ma in mancanza di un atto giuridicamente vincolante quale il matrimonio.

Con l'entrata in vigore della l. 20 maggio 2016, n. 76, che ha previsto e disciplinato l'unione civile tra persone dello stesso sesso e la convivenza di fatto, non sono state certamente risolte tutte le problematiche riguardanti la convivenza more uxorio, anzi, probabilmente con il passare del tempo potrebbero sorgere molteplici questioni di legittimità costituzionale (v. avanti la giurisprudenza citata). Infatti, soltanto le parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso sono state espressamente equiparate al coniuge quando tale qualifica viene considerata quale elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato (v. avanti d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, entrato in vigore l'11 febbraio 2017). Inoltre, soltanto ai conviventi di fatto che abbiano i requisiti richiesti dalla legge vengono riconosciuti alcuni diritti propri dei coniugi e, pertanto, sono escluse dalla tutela tutte quelle forme di convivenza che non hanno quei requisiti e per le quali può, però, ancora essere utilmente applicata la giurisprudenza che si era già consolidata in materia di convivenza more uxorio.

La convivenza more uxorio nel codice penale

Vi sono alcune fattispecie di reato previste dal codice penale nelle quali il convivente more uxorio è equiparato al coniuge e altre nelle quali non lo è.

Art. 572 c.p. - Maltrattamenti contro familiari e conviventi. Tale reato punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 571 c.p. (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina), maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte.

Prima del 2012, tale norma non prevedeva espressamente i conviventi, pertanto, la giurisprudenza si era dovuta pronunciare più volte in merito alla questione se tale norma tutelasse anche il convivente more uxorio. L'orientamento predominante e ormai pacifico, propendeva per una risposta affermativa ovvero si riteneva che tale delitto fosse configurabile anche in danno di persona convivente more uxorio, quando si fosse stati in presenza di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra le due persone, con legami di reciproca assistenza e protezione, atteso che il richiamo contenuto nell'art. 572 c.p. alla famiglia doveva considerarsi riferito a ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, fossero sorti legami di reciproca assistenza, protezione e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo: anche il legame di puro fatto stabilito tra un uomo e una donna valeva pertanto a costituire una famiglia in questo senso, quando risultava da una comunanza di vita e di affetti analoga a quella che si aveva nel matrimonio (Cass. pen., Sez. VI, 29 gennaio 2008, n. 20647; Cass. pen., Sez. II, 1 marzo 1966, n. 320).

Tale orientamento è stato successivamente ed espressamente riconosciuto dall'art. 4 della l. 172/2012 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale), che ha sostituito l'originario articolo con quello attualmente in vigore e ha esteso la tutela prevista da tale norma, anche ai conviventi more uxorio.

In evidenza

In assenza di vincoli nascenti dal coniugio, il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile nei confronti di persona non più convivente "more uxorio" con l'agente a condizione che quest'ultimo conservi con la vittima una stabilità di relazione dipendente dai doveri connessi alla filiazione. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la permanenza del complesso di obblighi verso il figlio implica il permanere in capo ai genitori, che avevano costituito una famiglia di fatto, dei doveri di collaborazione e di reciproco rispetto).

(Cass. pen., Sez. VI, 20 aprile 2017, n. 25498).

Art. 570 c.p. - Violazione degli obblighi di assistenza familiare. Punisce chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, abbandonando il domicilio domestico, o tenendo una condotta contraria all'ordine o alla morale della famiglia.

Nei casi di convivenza more uxorio, risulta applicabile il comma 2 n. 2 quando i conviventi siano non coniugati ma abbiano avuto un figlio (Cass. pen., Sez. VI, 19 gennaio 2017, n. 2666) ma con una deroga. Mentre nell'ipotesi del minore, nato in costanza di un matrimonio l'obbligazione in capo al padre ex art. 570, comma 2, n. 2, c.p. di non far mancare i mezzi di sussistenza al minore sussiste in funzione della presunzione di paternità stabilita dal codice civile e si protrae fino all'esperimento con successo del disconoscimento della paternità, operativo peraltro ex nunc e non ex tunc; al contrario, nell'ipotesi del minore non nato in costanza di matrimonio, la menzionata obbligazione in capo al padre naturale presuppone la prova della filiazione, da acquisirsi o mediante l'atto di riconoscimento formale ovvero mediante altro modo consentito, non esclusa eventualmente l'applicazione della pregiudiziale di stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c.p.p. (Cass. pen., Sez. VI, 28 marzo 2012, n. 15952).

Art. 384 c.p. - Casi di non punibilità. Tale articolo prevede casi di non punibilità applicabili per alcuni delitti contro l'autorità giudiziaria.

In particolare, il comma 1 esclude la punibilità (nei casi di omessa denuncia, rifiuto di uffici legalmente dovuti, autocalunnia, false informazioni al P.M. o al procuratore della Corte penale internazionale, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, frode processuale e favoreggiamento personale) se chi ha commesso il fatto, vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Poiché per prossimi congiunti devono intendersi i soggetti individuati dall'art. 307 c.p., si è molto dibattuto sull'applicabilità di tale norma anche al convivente more uxorio. Secondo un primo orientamento, la causa di non punibilità operante per il coniuge non può essere applicata al convivente more uxorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 384, comma 1, e 307, comma 4, c.p., i quali non includono nella nozione di prossimi congiunti il convivente more uxorio (Cass. pen., Sez. V, 22 ottobre 2010, n. 41139; Cass. pen., Sez. VI, 18 gennaio 1991, n. 132).

Altro orientamento, confermato recentemente dalla Suprema Corte, ritiene che la causa di non punibilità prevista dall'art. 384, comma 1, c.p. in favore del coniuge opera anche in favore del convivente more uxorio (Cass. pen., Sez. II, 30 aprile 2015, n. 34147; Cass. pen., Sez. VI, 22 gennaio 2004, n. 22398).

Tale assunto trova la sua ratio anche nell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo il quale ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

In proposito, la giurisprudenza della Corte Edu accoglie una nozione sostanziale, onnicomprensiva di famiglia, che ricomprende anche i rapporti di fatto, privi di formalizzazione legale, ai quali si ritiene che l'art. 8 Cedu assicuri incondizionata tutela. In tal senso, va ricordata la sentenza del 13 giugno 1979, Marckx contro Belgio, per la quale l'art. 8 presuppone l'esistenza di una famiglia e tutela sia la famiglia naturale che la famiglia legittima, poiché la nozione di famiglia accolta dalla citata disposizione non si basa necessariamente sul vincolo del matrimonio, ma anche su ulteriori legami di fatto particolarmente stretti e fondati su una stabile convivenza. Tale principio è stato ribadito e confermato dalla sentenza del 13 dicembre 2007, Emonet e altri contro Svizzera, per la quale la nozione di famiglia accolta dall'art. 8 Cedu non si basa necessariamente sul vincolo del matrimonio, ma anche su ulteriori legami di fatto particolarmente stretti e fondati su una stabile convivenza. La durata della convivenza e l'eventuale nascita di figli sono elementi ulteriormente valutabili.

Nessuna soluzione espressa al problema sembra desumersi dal d.lgs.6/2017, sia pure con esclusivo riferimento alle unioni civili, poiché la novella legislativa equipara le parti delle unioni civili al coniuge solo quando tale qualità è prevista come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato e, quindi, nulla dice, in generale, con riferimento alle cause di non punibilità, mentre una previsione specifica di applicabilità di causa di non punibilità anche alle parti di una unione civile è contenuta soltanto nel nuovo testo dell'art. 649 c.p. Certo è che la novella legislativa può portare nuovi argomenti a favore della tesi da ultimo sostenuta dalla giurisprudenza.

Il comma 2 dell'art. 384 c.p., invece, esclude la punibilità (nei casi di false informazioni al P.M. o al procuratore della Corte penale internazionale, false dichiarazioni al difensore, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione) se chi ha commesso il fatto non poteva essere obbligato a deporre o a rispondere o non è stato avvisato della facoltà di astenersi qualora ricorrano le condizioni.

In evidenza

Il convivente more uxorio non è punibile ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p. per il reato di favoreggiamento personale commesso mediante false o reticenti dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria senza essere stato previamente informato, ai sensi dell'art. 199 c.p.p. (Cass. pen., Sez. V, 30 maggio 2012, n. 40912)

Circostanze aggravanti. Art. 577 c.p. - Altre circostanze aggravanti. Ergastolo. Tale articolo prevede delle circostanze aggravanti nel caso di omicidio.

In particolare il comma 2 prevede la pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni, quando il fatto previsto dall'art. 575 c.p. è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Anche in questo caso, è sorto il problema sull'applicabilità o meno dell'aggravante alle coppie conviventi more uxorio.

Fin da tempi risalenti, la Corte di cassazione si era pronunciata sul punto, ritenendo che la questione di legittimità costituzionale in merito all'art. 577, comma 2, c.p., nella parte in cui prevedeva come aggravante la commissione del fatto contro il coniuge, che era stata sollevata sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto all'ex coniuge e al convivente more uxorio, fosse manifestamente infondata in quanto riteneva che il diverso trattamento normativo nei confronti del coniuge non fosse irrazionale, tenuto conto della sussistenza del rapporto di coniugio e del carattere di tendenziale stabilità e riconoscibilità del vincolo coniugale (Cass. pen., Sez. I, 22 febbraio 1988, n. 6037).

Pertanto, alla luce di ciò, si è concluso che non si configura l'aggravante prevista dall'art. 577, comma 2, c.p., nel caso di commissione del reato di omicidio previsto dalla norma, quando la persona offesa sia convivente more uxorio dell'autore del fatto (Cass. pen., Sez. I, 2 febbraio 2016, n. 808).

Anche in questo caso, nessuna soluzione espressa al problema sembra desumersi dal d.lgs.6/2017 sia pure con esclusivo riferimento alle unioni civili, poiché se è vero che la novella legislativa equipara le parti delle unioni civili al coniuge anche quando tale qualità è prevista come circostanza aggravante di un reato, tale norma è stata inserita nell'art. 574-terc.p. e, quindi, nel Titolo XI dei Delitti contro la famiglia.

In ogni caso, al convivente more uxorio è applicabile l'aggravante a carattere generale prevista dall'art. 61 n. 11 c.p. (l'aver commesso il fatto con abuso di relazioni domestiche). Tale aggravante è configurabile anche nel caso di presenza non momentanea dell'agente nel medesimo luogo idoneo allo svolgimento della vita privata, in quanto il concetto di coabitazione non si esaurisce in quello di convivenza (Cass. pen., Sez. III, 14 dicembre 2007, n. 6433).

Circostanza attenuante. La convivenza more uxorio è stata ritenuta rilevante ai fini del riconoscimento della sussistenza dell'attenuante della provocazione ex art. 62, n. 2, c.p. (l'aver agito in stato d'ira, determinato da fatto ingiusto altrui).

Secondo un orientamento, non certamente recente ma consolidato e mai contraddetto, ai fini della sussistenza della provocazione, l'offesa può anche essere rivolta ad un terzo e valere a dare vita all'attenuante quando il colpevole si trovi ad essere legato al terzo da un peculiare rapporto di parentela o di amicizia o comunque affettivo, di portata tale da giustificare, secondo le norme della civile convivenza, l'insorgere dello stato d'ira. Tale valore giustificativo deve essere riconosciuto al rapporto affettivo che si viene a creare a seguito di un fidanzamento e ancora di più di una convivenza more uxorio, perché essa crea una comunione degli spiriti di portata tale per cui le due persone sono naturalmente portate a sentire come offesa propria l'attacco mosso alla dignità ed alla reputazione dell'altra (Cass. pen., Sez. I, 12 novembre 1971, n. 1578; Cass. pen., Sez. VI, 18 ottobre 1985, n. 12477).

Legge Cirinnà

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la l. 76/2016 (legge Cirinnà) che ha istituito l'unione civile tra persone dello stesso sesso e ha disciplinato la convivenza di fatto.

L'art. 1, comma 1, l. 76/2016 definisce l'unione civile quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione costituita da persone dello stesso sesso.

L'art. 1, comma 36, l. 76/2016 definisce, invece, conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Per far sì che questa si differenzi dalla convivenza more uxorio, è necessario presentare una dichiarazione sottoscritta da entrambi presso il Comune di comune residenza e solo con tale atto si può beneficiare dei diritti previsti dall'art. 1 l. 76/2016 e descritti specificamente nei commi dal 38 al 49.

Per ciò che concerne le unioni civili, l'art. 1, comma 20, l. 76/2016 prevede che «al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Tale norma però, è stata considerata non immediatamente precettiva specialmente in ambito penale sostanziale alla luce del principio di tassatività e di determinatezza.

Proprio per tale ragione si è resa necessaria l'emanazione del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, entrato in vigore l'11 febbraio 2017, che prevede modifiche e integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, estendendo sia in senso favorevole che in senso sfavorevole anche al soggetto unito civilmente, tutti quegli effetti che il diritto e la procedura penale attribuiscono nel caso in cui sussista un rapporto familiare.

Nel codice penale, è stato aggiunto l'art. 574-ter e all'art. 649, comma 1, è stato inserito il numero 1-bis.; inoltre, sono stati modificati gli artt. 307, comma 4, e 649, comma 2.

Nel codice di procedura penale, invece, è stato modificato l'art. 199, comma 3.

Art. 574-ter c.p. - Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale. Tale norma estende, agli effetti della legge penale, il termine matrimonio anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Inoltre, al comma 2 prevede che quando la qualità di coniuge viene considerata quale elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato, anche in questo caso essa si intende riferita alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In conclusione, le persone dello stesso sesso unite civilmente vengono equiparate ai coniugi.

Art. 649 c.p. - Non punibilità a querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti. Tale articolo prevede al comma 1 una causa di non punibilità per i delitti contro il patrimonio di cui al titolo XIII del libro II del codice penale con la sola esclusione, prevista dal comma 3, delle fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 628, 629 e 630 c.p. e di ogni altro delitto commesso con violenza alle persone. La causa di non punibilità si applica se il fatto è commesso in danno: del coniuge non legalmente separato; della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (aggiunto dal d.lgs. 6/2017); di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato; di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

Il secondo comma prevede la procedibilità a querela della persona offesa, se i suddetti reati sono stati commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (aggiunto dal d.lgs. 6/2017), nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano con l'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

L'originaria ratio legis di detta causa di non punibilità trova fondamento nell'esigenza di evitare turbamenti nelle relazioni familiari sull'assunto che l'applicazione di una sanzione penale renderebbe irreparabilmente compromessi i rapporti intrafamiliari, così vanificando la riconciliazione del nucleo familiare, inteso e concepito nel rispetto di quanto statuito dall'art. 29 della Costituzione.

Ebbene, prima della recente modifica intervenuta, la giurisprudenza affermava che la causa soggettiva di esclusione della punibilità prevista per il coniuge dall'art. 649 c.p. non si estendesse al convivente more uxorio (Cass. Sez. V, n. 28638 del 21/09/2015).

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6/2017, che ha esteso l'applicabilità della norma anche alla parte di una coppia dello stesso sesso unita civilmente, il tribunale di Matera, trovandosi davanti ad una coppia di ex conviventi more uxorio, ha ritenuto che, tale norma, nella sua esegesi letterale e nel perimetro rigoroso del precipuo rispetto del principio di legalità, inteso anche quale tassatività della fattispecie penale, non fosse applicabile con riguardo proprio ai fatti reato contemplati dalla norma commessi in danno di un convivente more uxorio. Pertanto, con ordinanza n. 105/2017 del 21 aprile 2017, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la sollevata, ex officio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, comma 1 c.p. per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui la norma non stabilisce la non punibilità anche dei fatti criminosi previsti dal titolo XIII del Libro II del codice penale commessi in danno di un convivente more uxorio. Il giudice ha ritenuto irragionevole, irrazionale e gravemente discriminatorio, anche alla stregua degli effetti giuridici attribuiti dal legislatore alla convivenza di fatto, l'attuale assetto di disciplina tra il trattamento dei reati commessi in danno del coniuge non legalmente separato o di una parte di un'unione di persone dello stesso sesso, non punibili ai sensi dell'art. 649, comma 1, c.p. e quelli, invece, commessi in danno del convivente more uxorio.

La Corte costituzionale con ordinanza n. 57, depositata il 16 marzo 2018, ha dichiarato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza in quanto, il soggetto nei cui confronti si procede, è stato definito esplicitamente «ex convivente». Alla luce di ciò, si deve ragionare sulla convivenza in questione come pregressa o intercorsa, poiché dagli atti risulta che la condotta per la quale si procede sarebbe stata posta in essere in epoca successiva alla cessazione della convivenza.

Art. 307 c.p.Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata. Tale norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a persone che partecipano ad associazioni di cospirazione politica o a bande armate. Il comma 3, inoltre, specifica che non vengono puniti coloro che commettono il fatto in favore di un prossimo congiunto che, a norma del comma 4 devono intendersi gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso (introdotto dal d.lgs. 6/2017), i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti.

Con l'ordinanza n. 121/2004 la Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 307 e 384 c.p., nella parte in cui non includono nella nozione di prossimi congiunti anche il convivente more uxorio, oltre il coniuge, anche separato di fatto o legalmente, che era stata sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Infatti, la Corte ha ribadito l'esistenza, nell'ordinamento, di ragioni costituzionali che giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi, trovando il rapporto coniugale tutela diretta nell'art. 29 dellaCostituzione, mentre il rapporto di fatto fruisce della tutela apprestata dall'art. 2 della Costituzione ai diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali, con la conseguenza che ogni intervento diretto a rendere una identità di disciplina rientra nella sfera di discrezionalità del Legislatore. Inoltre, ha ritenuto manifestamente infondata anche la questione sollevata in riferimento all'art. 2 della Costituzione, in quanto la difforme considerazione costituzionale dei due casi, cioè del rapporto di convivenza e di quello di coniugio, portavano ad escludere che si potesse configurare come costituzionalmente necessaria una tutela del rapporto di convivenza che conduca ad un'identità delle due posizioni.

Pertanto, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza ritiene che non possa essere applicata al convivente more uxorio, resosi responsabile di favoreggiamento personale nei confronti dell'altro convivente, la causa di non punibilità operante per il coniuge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 384, comma 1, e 307, comma 4, c.p., i quali non includono nella nozione di prossimi congiunti il convivente more uxorio (Cass. pen., Sez. V, 22 ottobre 2010, n. 41139).

Recentemente, però, tale orientamento è stato capovolto da una parte della giurisprudenza che invece ritiene che la causa di non punibilità prevista in favore del coniuge opera anche in favore del convivente more uxorio (Cass. pen., Sez. II, 30 aprile 2015, n. 34147 del 30/04/2015 - cfr. commento art. 384 c.p.).

Anche in questo caso potrebbero porsi questioni di legittimità costituzionale analoghe a quelle sollevate dal tribunale di Matera in merito all'art. 649 c.p.

Art. 199 c.p.p. - Facoltà di astensione dei prossimi congiunti. Secondo tale norma, i prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre se non hanno presentato denuncia, querela o istanza o se gli stessi o un loro prossimo congiunto non sono offesi dal reato.

Il comma 3, lett. a) prevede espressamente che tali disposizioni si applicano anche a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, convive o abbia convissuto con lui. La convivenza more uxorio è stata posta, quindi, sullo stesso piano della convivenza coniugale.

Recentemente, tale comma è stato modificato dal d.lgs. 6 del 2017 che ha previsto sia che le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano non solo limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale ma anche dalla convivenza derivante da un'unione civile tra persone dello stesso sesso; sia che si applicano (lett. c)) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l'imputato.

In evidenza

L'accertamento di una situazione di famiglia di fatto e perciò di convivenza more uxorio, ai fini di riconoscere ad un soggetto non coniuge dell'imputato la facoltà di astenersi dal deporre ed il diritto di essere avvisato di tale facoltà, si risolve in una questione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità se motivata secondo logici criteri. (Cass. pen., Sez. I, 13 giugno 2016, n. 36608; Cass. pen., Sez. V, 21 settembre 2017, n. 51115)

Altri diritti e falcoltà attribuite al convivente more uxorio

Domanda di grazia. A norma dell'art. 681 c.p.p.anche il convivente more uxorio può presentare la domanda di grazia diretta al Presidente della Repubblica.

Permesso di colloqui con persona detenuta. i colloqui dei detenuti e degli internati con i familiari e le terze persone sono regolati dall'art. 18 della l. 354 del 26 luglio 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e dall'art. 37 del d.P.R 230 del 30 giugno 2000 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà). Tali norme, con il termine familiari intendono indicare il coniuge, il convivente indipendentemente dal sesso, i parenti e gli affini entro il quarto grado. Mentre considerano terze persone tutti coloro che hanno ragionevoli motivi per incontrare la persona detenuta o internata.

È bene sottolineare che lo stato di convivenza deve essere documentato o autocertificato e per conviventi si intendono coloro che coabitavano col detenuto prima della carcerazione indipendentemente dalle identità del sesso e dalla tipologia dei rapporti.

È evidente, quindi, che tale permesso possa essere concesso al convivente more uxorio della persona detenuta

Patrocinio a spese dello Stato.Il d.P.R. 115/2002, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, all'art. 76 enuncia le condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello stato o, detto impropriamente, gratuito patrocinio. Il comma 2 prevede che, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

La giurisprudenza di legittimità ha sempre concordato su tale punto, affermando che per l'individuazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre tenere conto della somma dei redditi facenti capo all'interessato e agli altri familiari conviventi, compreso il convivente more uxorio; in quest'ultimo caso, poiché tale convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza della sussistenza del rapporto (Cass. pen., Sez. IV, 17 febbraio 2005, n. 19349; Cass. pen., Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 44121; Cass. pen.,Sez. IV, 28 gennaio 2004, n. 13265; Cass. pen., Sez. VI, 31 ottobre 1997, n. 4264).

In evidenza

Nella determinazione del reddito complessivo, rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si tiene conto dei redditi facenti capo al convivente more uxorio anche nel caso in cui l'istante abbia dedotto una situazione di grave conflittualità del rapporto, la quale, pur se sfociata in iniziative giudiziarie, non comporta, di per sé, il venir meno della peculiare organizzazione economica propria della convivenza. (Cass. pen., Sez. IV, 19 febbraio 2015, n. 11629)

Espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione. L'art. 16 del d.lgs. 286/1998 enuncia le condizioni per l'espulsione dello straniero a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, mentre l'art. 19, comma 2, lett. c) prescrive, quale condizione ostativa all'espulsione dello straniero, la sua convivenza con il coniuge ovvero con un parente entro il quarto grado di nazionalità italiana.

Si è posta, quindi, la questione interpretativa se con il termine coniuge si possa intendere non soltanto la formalizzazione giuridica del vincolo matrimoniale, ma anche la situazione della coppia di fatto che non abbia contratto vincolo matrimoniale secondo le leggi dello Stato.

Secondo l'orientamento maggioritario della Suprema Corte, le cause ostative all'espulsione previste dall'art. 16, comma 9, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, hanno carattere eccezionale e non possono essere oggetto di applicazione analogica, con la conseguenza che, ai fini dell'applicazione della misura in questione, non rilevano i legami familiari diversi da quelli espressamente contemplati dall'art. 19 (Cass. pen., Sez. I, 29 settembre 2015, n. 48684).

Secondo un orientamento contrastante e minoritario, invece, lo stato di convivenza con il coniuge di nazionalità italiana impedisce l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero, se detta condizione sussiste al momento della decisione, non richiedendosi invece che sia presente già alla data di commissione del fatto-reato (Cass. pen., Sez. I, 27 maggio 2009, n. 26753).

Alla luce dell'entrata in vigore della Legge Cirinnà, è nato un terzo orientamento, secondo il quale la convivenza riconosciuta con "contratto di convivenza“ tra un cittadino straniero con una cittadina italiana, sussistente al momento in cui il provvedimento viene messo in esecuzione, deve ritenersi ostativa all'espulsione, alla luce dell'equiparazione del contratto di convivenza al matrimonio civile, operata dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, e della parificazione del convivente di fatto al coniuge, ai fini delle facoltà previste dall'ordinamento penitenziario, effettuata dall'art. 1, comma 38, della Legge Cirinnà (Cass. pen., Sez. I, 27 giugno 2016, n. 44182).

Casistica

Decesso della persona offesa

In caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, il convivente "more uxorio" ha diritto di presentare opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p. e ad impugnare l'eventuale provvedimento di archiviazione (Cass. pen., Sez. I, 1 dicembre 2015, n. 12742).

Atti sessuali con minorenne ex art. 609-quater c.p.

Il delitto di atti sessuali con minorenne punisce chiunque compia atti sessuali con persona infraquattordicenne anche se consenziente (nella specie, convivente "more uxorio"), senza che assumano rilievo la concreta lesione della libertà sessuale della vittima ed il suo successivo corretto sviluppo psico-fisico (Cass. pen., Sez. III, 14 dicembre 2011, n. 12464).

Furto

Non è punibile il furto commesso in danno del convivente "more uxorio", ma è punibile, a querela dell'offeso, il furto commesso in danno di persona già convivente "more uxorio". (In motivazione, la Corte ha precisato che la prevalenza dell'interesse alla riconciliazione rispetto a quello alla punizione del colpevole, posto a fondamento della causa soggettiva di esclusione della punibilità di cui all'art. 649 c.p.., ricorre anche con riguardo ai soggetti che siano, o siano stati, legati da un vincolo non matrimoniale, ma ugualmente caratterizzato da una convivenza tendenzialmente duratura, fondata sulla reciproca assistenza e su comuni ideali e stili di vita) (Cass. pen., Sez. IV, 21 maggio 2009, n. 32190).

In tema di reati contro il patrimonio, deve ritenersi integrato il reato di furto nel caso di sottrazione da parte del convivente di beni che per loro natura, come gli oggetti preziosi, non possono essere oggetto di detenzione comune, in quanto la convivenza more uxorio non fa venir meno il loro carattere personale e il connotato di disponibilità autonoma da parte dell'originario detentore (Cass. pen., Sez. V, 8 giugno 2005, n. 34339).

Inosservanza dell'ordine del questore

In tema di ingiustificata inosservanza dell'ordine del questore allo straniero espulso di lasciare il territorio dello Stato, non integra il "giustificato motivo" la mera convivenza "more uxorio" del cittadino extracomunitario con cittadina italiana. (In motivazione la Corte ha specificato che la convinzione dello straniero di potere permanere nel territorio dello Stato per tale motivo deve essere qualificato come errore di diritto non utilmente invocabile) (Cass. pen., Sez. I, 4 dicembre 2008, n. 3599).

Lesioni personali

Rientra nella competenza del giudice di pace il reato di lesioni personali (art. 582, comma 2, c.p.), sia o meno aggravato ai sensi dell'art. 577, comma 2, c.p. (fatto commesso in danno del coniuge); tale circostanza non può, tuttavia, ritenersi integrata qualora la persona offesa sia, come nella specie, convivente more uxorio e il trattamento sanzionatorio applicabile è quello previsto dall'art. 52, comma 2, lett. b) d.lgs. 274 del 2000 che, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p., può essere, sussistendone i presupposti, rideterminato dalla stessa Corte di cassazione (Cass. pen., Sez. V, 14 febbraio 2007, n. 8121).

Sfruttamento della prostituzione

Configura il delitto di sfruttamento della prostituzione la condotta del convivente more uxorio di una prostituta che, essendo disoccupato, abbia la consapevolezza che la stessa eserciti il meretricio, in quanto da tali elementi risulta la condizione parassitaria dello sfruttatore, il quale trae i mezzi di sussistenza, in tutto o in parte, dai guadagni della prostituta (Cass. pen., Sez. III, 11 ottobre 2005, n. 40841).

L'instaurazione di un rapporto di convivenza di tipo familiare con una donna non discrimina, alla stregua di quanto avviene nei rapporti coniugali, l'attività di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione di lei a nulla rilevando, data la ratio della norma incriminatrice, che i proventi della prostituzione siano impiegati allo scopo dichiarato di mandare avanti il "menage" familiare (Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2000, n. 7734).

Sommario