Congedi parentali

Stefano Lapponi
05 Gennaio 2024

La legge tutela le lavoratrici madri attraverso una serie di garanzie previste nell'ambito più ampio di tutela alla donna e di tutela al ruolo di madre ed in generale delle funzioni della donna in ambito familiare. La tutela si esplicita in un'assicurazione del posto di lavoro, garanzie retributive e contributive, protezione del bambino fino ad una determinata età e protezione del bambino portatore di handicap.

Inquadramento

La legge tutela le lavoratrici madri attraverso una serie di garanzie previste nell'ambito più ampio di tutela alla donna (pari opportunità) e di tutela al ruolo di madre ed in generale delle funzioni della donna in ambito familiare.

La tutela delle lavoratrici madri si esplicita sotto diverse forme: assicurazione del posto di lavoro, garanzie retributive e contributive, protezione del bambino fino ad una determinata età, protezione del bambino portatore di handicap.
Interviene in un arco temporale di decorrenza dall'inizio dello stato di gravidanza al compimento dell'ottavo anno del bambino.
Analoga protezione della maternità è accordata alle madri cui il bambino venga affidato o dato in adozione.

La possibilità di astenersi dal lavoro nel periodo di gravidanza e dalla nascita del bambino fino ai suoi 12 anni di età è disciplinata dalla legge anche per i lavoratori padri; tra gli altri diritti è riconosciuto il congedo di paternità, l'astensione facoltativa dal lavoro del lavoratore padre, i congedi sperimentali per il padre lavoratore.

Ambito di applicazione

La legge tutela le lavoratrici madri attraverso una serie di garanzie previste nell'ambito più ampio di tutela alla donna (pari opportunità) e di tutela al ruolo di madre ed in generale delle funzioni della donna in ambito familiare.
La tutela delle lavoratrici madri si esplicita sotto diverse forme: assicurazione del posto di lavoro, garanzie retributive e contributive, protezione del bambino fino ad una determinata età, protezione del bambino portatore di handicap.
La tutela delle lavoratrici madri interviene in un arco temporale di decorrenza dall'inizio dello stato di gravidanza al compimento dell'ottavo anno del bambino.
La contrattazione collettiva, in relazione ai congedi parentali, interviene attraverso forme di integrazione retributiva.
Le disposizioni di legge sulla maternità e sui congedi parentali si applicano a tutti i lavoratori subordinati. In tal senso si intendono anche i soci lavoratori di cooperative e gli apprendisti.

La tutela dei lavoratori avviene mediante norme specifiche volte alla:
- tutela della salute;
- tutela del posto di lavoro;
- tutela economica.

La tutela della salute

Per tutelare la salute della donna sono state previste una serie di norme riguardanti le assenze dal lavoro.

La legge disciplina le seguenti assenze dal lavoro:

  • l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice (o congedo di maternità);
  • il congedo di paternità;
  • l'astensione facoltativa dal lavoro (o congedo parentale);
  • i permessi per controlli prenatali della lavoratrice gestante;
  • i riposi giornalieri (o permessi per allattamento);
  • i congedi per malattia del figlio;
  • i congedi sperimentali per il padre lavoratore.

La stessa legge disciplina una serie di formalità obbligatorie per la lavoratrice e per il datore di lavoro al fine di usufruire della possibilità di assentarsi dal lavoro e di percepire l'eventuale trattamento economico.

Nota Bene: Medici abilitati al rilascio dei certificati
Laddove sia necessaria una documentazione medica a supporto della domanda di astensione dal lavoro, la legge riconosce i certificati redatti dai medici del SSN (compresi i medici convenzionati). Per i certificati redatti da medici diversi, l'INPS ha la facoltà di accettare i medesimi ovvero di richiederne la regolarizzazione.

Smart Working e maternità

I datori di lavoro (pubblici e privati) che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità “agile” sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro nella modalità stessa formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità.

Astensione obbligatoria

La regola generale impone il divieto per il datore di lavoro di adibire ad attività lavorativa la lavoratrice nel periodo intercorrente i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto. È consequenziale l'obbligo per la lavoratrice di fruire dell'astensione.

In caso di parto avvenuto oltre il termine previsto, alla data presunta del parto va aggiunto il periodo tra la data presunta e quella effettiva del parto.

Il diritto è indisponibile: l'astensione obbligatoria è irrinunciabile da parte del lavoratore, anche se il medico certifica lo stato di salute della lavoratrice compatibile con la ripresa lavorativa.

Regole generali

il conteggio del periodo che precede il parto, non deve includere la data presunta di nascita indicata nel certificato di gravidanza

Periodo di astensione

Due mesi precedenti al parto

Tre mesi successivi al parto

In alternativa

5 mesi successivi al parto , se il medico specialista SSN e il medico competente certifica l'assenza di qualsiasi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro

Esempio

Data presunta del parto

26 settembre

Astensione precedente al parto

26 luglio-25 settembre

Astensione successiva al parto

26 settembre - 26 dicembre

Corresponsione dell'indennità in caso di risoluzione del rapporto
di lavoro
D.lgs. 80/2015

L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, cessazione dell'attività aziendale e di ultimazione della prestazione, che si verifichino durante i periodi di astensione obbligatoria.

NOTA BENE: Legge 30 dicembre 2018 n.145 – tutela a sostegno della maternità

In alternativa alle normali modalità di fruizione del congedo di maternità è riconosciuta alle lavoratrici la possibilità di astenersi dal lavoro nei cinque mesi successivi al parto. La facoltà è condizionata dalla emissione di certificazione da parte del medico specialista convenzionato con il SSN e dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestante l'assenza di qualsiasi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

N.B.: Le ferie e le assenze spettanti ad altro titolo alla lavoratrice non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria.

La lavoratrice deve effettuare la domanda di indennità di maternità (domanda di congedo di maternità/paternità) entro i due mesi precedenti la data presunta del parto e presentarla al datore di lavoro e all'INPS.

Domanda di congedo di maternità/paternità)

Modalità di invio

  • Telematico Web (sito www.inps.it ) tramite PIN dispositivo
  • Contact center multicanale, numero verde INPS
  • Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi

Allegati

Certificazione medica

Termine

entro i due mesi precedenti la data presunta del parto

Contenuto

- le generalità della lavoratrice;

- l'indicazione del datore di lavoro, della sede dell'azienda, delle mansioni svolte e dell'Istituto presso il quale è assicurata per il trattamento di malattia;

- il mese di gestazione alla data della visita;

- la data presunta del parto.

Qualora si optasse per il pagamento diretto dell'indennità di maternità da parte dell'INPS, le informazioni necessarie alla determinazione del trattamento sono contenute nell'UniEMens e pertanto il lavoratore non è tenuto a presentare alcun modello all'INPS.

Per il periodo di astensione successiva al parto la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro e all'INPS, entro 30 giorni dall'evento:
- il certificato di assistenza al parto da cui risulti la data di nascita del figlio. (È valida anche una dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000).

La mancata o ritardata trasmissione della domanda ovvero il mancato rispetto del termine di 30 giorni per la presentazione del certificato di parto non pregiudica Il diritto all'indennità economica.

In caso di parto prematuro, i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto vanno aggiunti al termine del periodo di proroga, con conseguente riconoscimento di un periodo di congedo dopo il parto complessivamente di maggior durata.

Il posticipo dell'Astensione obbligatoria (Astensione flessibile)

La lavoratrice può optare per il posticipo di un mese del periodo di assenza; in tal caso l'assenza inizierebbe il mese precedente la data presunta del parto protraendosi nei quattro mesi successivi.

Congedo obbligatorio di maternità -
Parto anticipato - Computo dei giorni –
D.lgs. 80/2015

I giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, qualora questo si sia verificato prima della data presunta, vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, anche se la somma dei periodi superi il limite complessivo dei cinque mesi

Il periodo di astensione precedente al parto inizialmente richiesto può essere ampliato su istanza della lavoratrice oppure per fatti sopravvenuti (insorgenza di un periodo di malattia con il rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro, evento questo che supera il giudizio medico espresso nella certificazione). Il periodo quindi diventa flessibile con il differimento al periodo successivo al parto non di un mese intero ma di una frazione di esso e cioè delle giornate di astensione non godute prima della data presunta del parto che sono state considerate oggetto flessibilità.

N.B. Il periodo minimo obbligatorio di astensione prima del parto è di mesi 1. Il periodo per il quale è concessa l'opzione può, quindi, essere compreso tra il minimo di un giorno ed il massimo di un mese.

Posticipo dell'Astensione obbligatoria (Astensione flessibile)

Condizioni

assenza di:
- condizioni patologiche configuranti situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del bambino;
- un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro;
- pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall'ambiente di lavoro e/o dall'articolazione dell'orario di lavoro previsto;
- controindicazioni allo stato di gestazione.

Documentazione allegata alla domanda in aziende con attività lavorativa soggetta a “sorveglianza sanitaria”

Certificato rilasciato dal ginecologo, relativo alla salute della lavoratrice ed un secondo certificato rilasciato dal medico competente, che attesti l'assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall'ambiente di lavoro e/o dall'articolazione dell'orario di lavoro previsto

Documentazione allegata alla domanda in aziende con attività lavorativa non soggetta a “sorveglianza sanitaria”

Certificato rilasciato dal ginecologo del SSN (anche convenzionato) che valuti e attesti sia lo stato di salute della lavoratrice, sia la compatibilità delle mansioni e delle relative modalità di svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro.

Anticipazione dell'Astensione obbligatoria


L'astensione obbligatoria può essere anticipata, previo accertamento medico, nelle ipotesi di gravidanza a rischio o di condizioni di lavoro pregiudizievoli.

Condizioni

- gravi complicazioni della gravidanza o persistenti forme morbose che possono essere aggravate dalla gravidanza;

- condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della gestante e del nascituro;

- in presenza di un'attività faticosa o insalubre che espone la lavoratrice ad un rischio per la sicurezza e la salute senza possibilità di adibire la medesima ad altre mansioni.

Concessione

Apposita autorizzazione della DTL o dell'ASL.

Il datore di lavoro non può disporre autonomamente il provvedimento di astensione obbligatoria anticipata

Viene attribuita alla competenza delle DTL l'istruttoria e l'emanazione del provvedimento di interdizione legata alle condizioni pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e all'impossibilità di spostamento ad altre mansioni.

Viene attribuita alla competenza esclusiva dell'ASL la procedura di interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che possono essere aggravate dalla gravidanza

Periodo

La DTL e l'ASL dispongono l'interdizione dal lavoro fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria, ovvero in caso di divieto di adibizione a lavori faticosi e insalubri oppure per motivi organizzativi o produttivi, per tutto il maggior periodo di astensione concesso.

Rinvio e sospensione del congedo di maternità

D.lgs. 80/2015

In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre che ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di astensione obbligatoria e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Tale diritto potrà essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è comunque subordinato alla produzione di apposita attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa. Tale novità sarà applicabile anche nei casi di adozione e affidamento per la modifica apportata dall'art. 4 del decreto in esame che introduce il comma 6bis all'art. 26 del D.Lgs. 151.

La Corte Costituzionale con sentenza n.161/2011 aveva dichiarata l'illegittimità della lettera c) dell'art.16 del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non consente, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente che le proprie condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo per astensione obbligatoria spettante a far tempo dalla data dell'effettivo ingresso nella casa familiare da parte del bambino.

La lavoratrice intenzionata a chiedere la sospensione dell'astensione obbligatoria deve:

  1. provare al datore di lavoro l'avvenuto ricovero del neonato;
  2. produrre attestazione medica con cui si dichiara la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell'attività lavorativa;
  3. comunicare tempestivamente alla sede INPS competente a mezzo pec o con modalità cartacea la data di sospensione del congedo di maternità e quella di ripresa del congedo residuo accompagnata dalla dichiarazione di responsabilità di aver prodotto la documentazione necessaria al datore di lavoro
  4. comunicare al datore di lavoro la data di decorrenza del periodo di congedo residuo

Proroga dell'Astensione obbligatoria

L'astensione obbligatoria può essere prorogata sino a 7 mesi dopo il parto se la lavoratrice è addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri e non può essere spostata ad altre mansioni.
Il provvedimento è adottato dalla DTL anche su richiesta della lavoratrice.
La DTL decide di concedere la proroga previo accertamento medico e verifica della circostanza che la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

N.B. Sono considerati lavori faticosi, pericolosi ed insalubri l'assistenza a soggetti con grave disabilità psico-fisica da parte di lavoratrici di una cooperativa sociale.

Il congedo di paternità


Ha diritto all'astensione obbligatoria anche il padre lavoratore, che ne beneficia in alternativa alla madre nelle seguenti ipotesi:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del bambino da parte della madre;
- affidamento del bambino al padre in via esclusiva.

Il diritto è un “diritto autonomo” nel senso che la fruizione del congedo di paternità da parte del padre lavoratore prescinde dal fatto che la madre abbia diritto al trattamento economico di maternità.
Anche la durata del congedo di paternità, in caso di grave infermità della madre, deve essere pari a 5 mesi.
Il padre lavoratore, oltre alla domanda di maternità, deve presentare al datore di lavoro e all'INPS la seguente documentazione:

Diritto al congedo di paternità

D.lgs. 80/2015

Il congedo di paternità, può essere fruito dal lavoratore alle medesime condizioni della lavoratrice, anche se la madre non è lavoratrice.

Il lavoratore fruisce del congedo di paternità anche senza diritto all'indennità, in caso di adozione internazionale (o affidamento) per il periodo di permanenza all'estero. In questo caso, sarà l'ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione, a certificare la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore.

Documentazione da presentare per fruire del congedo di paternità

Morte della madre

Certificato di morte, oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione (se si tratta di decesso del coniuge), o dell'atto di notorietà ( se il genitore non e legato al richiedente da vincolo matrimoniale)

Grave infermità della madre

Certificazione medica

Affidamento del bambino al solo padre

Copia del provvedimento con il quale il giudice ha disposto l'affidamento esclusivo

Abbandono della madre

- in caso di mancato riconoscimento: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) attestante il mancato riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore, dalla quale risulti che il figlio è soggetto alla potestà del richiedente e non è in affidamento presso terzi;

- in caso di abbandono successivo al riconoscimento: in aggiunta alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, copia del provvedimento con il quale il giudice si è pronunciato in merito alla decadenza della potestà dell'altro genitore (artt. 330 e 333 c.c.);

Congedi sperimentali di paternità

Il lavoratore dipendente al momento della nascita del figlio o dell'entrata in famiglia del figlio adottato o in affidamento ha diritto di assentarsi dal lavoro per due giorni con diritto alla retribuzione (indennità).

L'articolo 4, comma 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, n. 92 ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

L'articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2017

Il congedo sperimentale di paternità si distingue in:

  • congedo paternità obbligatorio, può essere fruito sia contemporaneamente che successivamente al congedo di maternità (nel caso in cui il lavoratore chieda di usufruire del congedo obbligatorio durante il periodo di congedo di paternità, la scadenza del congedo medesimo si sposta di un giorno. Il congedo consiste in due giorni di astensione dal lavoro retribuiti). Per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nel 2018 la durata del congedo obbligatorio si estende da due a quattro giorni. Il congedo può essere fruito sia in via continuativa che non, entro cinque mesi di vita del figlio o dell'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento nazionale o internazionale. Il congedo obbligatorio retribuito, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, a favore del padre lavoratore dipendente è prorogato anche per l'anno 2019, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 nella misura di 5 giorni;
  • congedo paternità facoltativo, può essere fruito dal padre per due giorni, anche continuativi, ma è condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni di congedo maternità. I giorni fruiti dal padre anticipano quindi il termine finale del congedo di maternità della madre. Il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all'astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio, indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di uno o due giorni. Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.

Indennità

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione.

Al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Domanda

Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell'evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.

Pagamento a conguaglio (articolo 3 del D.M. del 22 dicembre 2012), per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione.

Pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si presenta:

  • online all'Ente attraverso il servizio dedicato.
  • Contact center al numero 803 156 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Il congedo obbligatorio è concesso previa comunicazione scritta al datore di lavoro dei giorni di astensione con preavviso di almeno 15 giorni. Se il congedo è richiesto in funzione della nascita, occorre tener conto ai fini del periodo di preavviso della data presunta del parto. Il datore di lavoro deve comunicare all'INPS le giornate di congedo fruite attraverso il flusso UNIEMENS.

Congedo di paternità per i lavoratori autonomi

D.Lgs. n. 80/2015

Il congedo di paternità, (o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre) è esteso a tutte le categorie di lavoratori, anche autonomi e liberi professionisti (per questa categoria di lavoratori gli articoli 18, 19 e 20 del decreto modificano rispettivamente gli articoli 70, 71 e 72 del D.Lgs. n. 151/2001)

Il lavoratore che intende avvalersi di tale diritto deve presentare al datore di lavoro idonea documentazione comprovante le condizioni previste. Per fruire dell'indennità, il padre lavoratore autonomo, dovrà presentare apposita domanda all'INPS o al competente ente previdenziale in caso di liberi professionisti, corredata dalla certificazione attestante le condizioni su indicate (art.16 che introduce il comma 1-bis all'art. 67 del D.Lgs. n. 151/2001).

Astensione facoltativa

I genitori hanno la facoltà di assentarsi dal lavoro per ulteriore periodo, oltre al periodo di astensione obbligatoria. Tale periodo ulteriore in alcuni casi viene retribuito in misura sostanzialmente ridotta ovvero trattato come assenza non retribuita. Anche i padri lavoratori dipendenti possono fruire dell'astensione facoltativa indipendentemente dall'esistenza o meno di un diritto della madre, la quale, pertanto, può essere anche non lavoratrice.

A chi spetta: alle madri e ai padri lavoratori dipendenti con figli di età fino a 12 anni.

Computo del periodo di astensione

Entrambi i genitori presenti

Periodo massimo di astensione

Se fruisce del periodo di astensione solo la madre

6 mesi (dopo che sia trascorso il periodo di astensione obbligatoria).

Nota Bene: periodi anche frazionati.

Se fruisce del periodo di astensione solo il padre

7 mesi dalla nascita del figlio (può fruire dell'astensione anche durante i mesi di astensione obbligatoria della madre successivi al parto e durante i periodi in cui la madre fruisce dei permessi giornalieri).

Se fruiscono padre e madre

11 mesi totali nel rispetto dei limiti di 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre.

Un solo genitore presente

Periodo massimo di astensione

Senza ingresso di altro genitore in famiglia

10 mesi

Con ingresso di altro genitore in famiglia- padre (es: avvenuto tardivo riconoscimento del neonato da parte del padre)

10 mesi esteso ad 11 mesi se il padre si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi (N.B.: periodi anche frazionati).

Esempio:

  • se la madre ha fruito di 6 mesi di astensione, il padre che subentra può fruire di 5 mesi;
  • se la madre ha fruito di 8 mesi di astensione, il padre che subentra può fruire di 2 mesi.

Con ingresso di altro genitore in famiglia- madre

10 mesi esteso ad 11 mesi se il padre si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi (N.B.: periodi anche frazionati).

Esempio:

  • se il padre ha fruito di 6 mesi, la madre che subentra può fruire di 5 mesi;
  • se il padre ha fruito di 4 mesi di astensione, la madre che subentra può fruire di 6 mesi.

Nota Bene: Computo del periodo frazionato

Si dice frazionato il periodo di astensione inframezzato da periodi di ripresa effettiva del lavoro.

Se il periodo è frazionato perché inframezzato da giorni festivi, domeniche e sabati (settimana corta), i medesimi che ricadono nel periodo di assenza non sono in alcun caso computabili né indennizzabili come congedo parentale.

La domanda di astensione facoltativa

Comunicazione al datore di lavoro

Con le modalità e i criteri fissati dai contratti collettivi, con preavviso di almeno 5 giorni.

Indicazione dell'inizio e della fine del congedo

Comunicazione all'INPS

Domanda in via telematica con precisazione del periodo di assenza

Copia della domanda va consegnata al datore di lavoro

In caso di frazionamento la domanda va ripetuta ogni volta

Periodo di fruizione congedo retribuito con Indennità pari al 30%

D.Lgs. n. 80/2015

Il periodo di fruizione del congedo retribuito con indennità pari al 30%, di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 51, è esteso dagli attuali 3 anni di vita del bambino, a 6 anni.

È eliminata la norma che consentiva la percezione dell'indennità successivamente al terzo anno a condizione che il reddito individuale dell'interessato fosse stato inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

La fruizione del congedo parentale è applicabile nei casi di adozione o di affidamento. La possibilità di utilizzare il congedo parentale decorre dall'effettivo ingresso in famiglia da parte del minore, non più entro 8 anni, ma entro 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia, qualunque sia l'età del minore; resta comunque ferma la regola per il congedo parzialmente retribuito di cui all'art. 34 D.Lgs. n. 151, laddove l'indennità sarà dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i 6 anni dall'ingresso del minore in famiglia.

Domanda di congedo di maternità/paternità facoltativa

Comunicazione al datore di lavoro

  • preavviso di almeno 5 giorni, indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo richiesto

Modalità di invio

  • Telematico Web (sito www.inps.it ) tramite PIN dispositivo;
  • Contact center multicanale, numero verde INPS;
  • Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Allegati

- Certificato di nascita;

- Dichiarazione non autenticata di responsabilità dell'altro genitore (madre o padre) relativa agli eventuali periodi di astensione facoltativa fruiti per il figlio (con indicazione del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti), o dichiarazione relativa alla sua qualità di non avente diritto all'astensione (autonomo, lavoratore a domicilio o addetto ai servizi domestici);

- Impegno di entrambi i genitori a comunicare eventuali variazioni successive.

Il genitore solo che intenda fruire del maggior periodo di congedo parentale deve allegare alla domanda specifica certificazione medica rilasciata da struttura pubblica e comprovante la grave infermità dell'altro.

Termine

Entro i due mesi precedenti la data presunta del parto.

Contenuto

- le generalità della lavoratrice;
- l'indicazione del datore di lavoro, della sede dell'azienda, delle mansioni svolte e dell'Istituto presso il quale è assicurata per il trattamento di malattia;
- il mese di gestazione alla data della visita;
- la data presunta del parto.

Fruizione del congedo parentale

D.Lgs. n. 80/2015

In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche a livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore potrà scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. Quest'ultima sarà consentita in misura pari alla metà dell'orario giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Per ipotesi, se l'orario medio giornaliero è di otto ore, la richiesta non potrà essere superiore a quattro ore, questo presuppone in concreto la possibilità di chiedere, e quindi di usufruire, un congedo di durata anche inferiore, quindi anche di un'ora al giorno. È comunque esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al D.Lgs. 151/2001.

Preavviso
Viene anche ridotto il termine di preavviso al datore di lavoro per la richiesta del congedo, che da 15 giorni passa a 5 giorni in caso di congedo giornaliero ed è introdotto il termine di preavviso di 2 giorni in caso di congedo parentale su base oraria.

Fruizione oraria del congedo parentale

Il beneficio della fruizione oraria del congedo parentale è finalizzato a conciliare i tempi di lavoro con la cura della prole. Si rammenta che il congedo parentale è fruibile in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla retribuzione. Il congedo non è pertanto fruibile ed indennizzabile oltre la cessazione del rapporto di lavoro ed in generale nelle giornate in cui non sussista l'obbligo di prestare attività lavorativa.

La fruizione del congedo parentale su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello in cui ha inizio l'astensione facoltativa.(Lavoratore con orario medio di otto ore giornaliere può godere di astensione facoltativa oraria per 4 ore).

Se la modalità di fruizione dell'astensione è fissata dalla contrattazione collettiva, essa può avvenire su base oraria nel limite del monte ore a cui è equiparata la singola giornata lavorativa

La domanda di astensione facoltativa su base oraria

Comunicazione al datore di lavoro

Con le modalità e i criteri fissati dai contratti collettivi, con preavviso di almeno 2 giorni.

Indicazione dell'inizio e della fine del congedo.

Comunicazione all'INPS

Domanda in via telematica apposita ( diversa da quella per l'astensione facoltativa).

Con la domanda il genitore dichiara:

  • il criterio di richiesta (in base alla legge o alla contrattazione collettiva);
  • numero di giorni da fruire su base oraria;
  • periodo al cui interno saranno fruite le giornate intere di astensione facoltativa.


Permessi per visite mediche e riposi giornalieri

Le lavoratrici nel periodo di gestazione hanno diritto a permessi retribuiti dal datore di lavoro per poter effettuare visite mediche ed esami prenatali.

La lavoratrice ha l'obbligo:

  • di informare il datore di lavoro della gravidanza in atto mediante la presentazione di un certificato medico;
  • di presentare al datore di lavoro la domanda di fruire del permesso;
  • di presentare la documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione della visita o degli esami.

Riposi giornalieri

allattamento

- due ore (due riposi di un'ora ciascuno, anche cumulabili) quando l'orario di lavoro giornaliero sia pari o superiore alle sei ore;

- un'ora (un solo riposo), se l'orario giornaliero è inferiore a sei ore

La domanda va presentata al datore di lavoro.

Riposi per il padre

ipotesi

Il figlio è affidato soltanto al medesimo;

la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità (o certificazione/dichiarazione sostitutiva);

- certificazione (dichiarazione sostitutiva) di morte della madre, o certificazione sanitaria attestante la grave infermità della stessa, o provvedimento formale da cui risulti l'affidamento esclusivo del bambino al padre.

Il figlio è affidato alla madre lavoratrice dipendente e la medesima non se ne avvale per scelta o perché appartenente a categoria non avente diritto (esempio: lavoratrice domestica e a domicilio).

la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità (o certificazione/dichiarazione sostitutiva

- dichiarazione della madre che attesti di non fruire delle ore di riposo, confermata dal relativo datore di lavoro.

- dichiarazione della madre relativa alla sua attività di lavoro non dipendente.

Se la madre non è lavoratrice dipendente

- dichiarazione della madre relativa alla sua attività di lavoro non dipendente.

Riposi per malattia del bambino

durata

per tutta la durata della malattia del bambino, fino al compimento dei tre anni di vita

La certificazione di malattia deve essere trasmessa all'INPS in via telematica dal medico curante del SSN (o con esso convenzionato), con il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia (DM 26 febbraio 2010).

L'Istituto provvede ad inoltrarla immediatamente al datore di lavoro interessato. Il lavoratore deve comunicare direttamente al medico, all'atto della compilazione della certificazione di malattia, le generalità del genitore che ha scelto di usufruirne.

nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, per figli di età compresa tra i tre e gli otto anni

Cure parentali e telelavoro

D.Lgs. n. 80/2015

I datori di lavoro privati che fanno ricorso all'istituto del telelavoro, escludono i lavoratori addetti alla tipologia in oggetto dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti (come ad esempio per la L. n. 68/1999 sulle assunzioni obbligatorie), in caso di esigenze di cure parentali

Casi particolari di gravidanza o situazioni particolari attinenti al parto

Per determinati casi particolari di gravidanza o per situazioni particolari attinenti al parto, la legge disciplina diversamente l'astensione dal lavoro.

Le situazioni particolari attengono ai casi di:
- interruzione di gravidanza;
- parto prematuro;
- parto gemellare.

INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA

Astensione obbligatoria

Fino al giorno 180° di gestazione, l'interruzione di gravidanza è trattata con la disciplina della malattia;

dal 180° giorno di gestazione l'interruzione di gravidanza è considerata come parto e, pertanto, dà diritto al normale trattamento di astensione obbligatoria successiva al parto. In questo caso, oppure nei casi di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici possono scegliere di rinunciare all'astensione obbligatoria e riprendere l'attività lavorativa, previa comunicazione al datore di lavoro dell'intenzione con un preavviso di 10 giorni.

Due sono i certificati medici da presentare per attestare le condizioni di salute comprovanti la ripresa dell'attività lavorativa:

1) medico specialista del SSN,
2) medico competente.

PARTO PREMATURO

Astensione obbligatoria

I giorni di astensione non goduti prima del parto vengono aggiunti ai tre mesi di astensione successivi al medesimo.

Se il neonato viene ricoverato in una struttura sanitaria (pubblica o privata), la madre lavoratrice può optare di iniziare a fruire del congedo obbligatorio (o anche una parte) a partire dalla data di dimissione del neonato dall'ospedale.

Astensione facoltativa

Come disciplina generale

Riposi giornalieri

Come disciplina generale

PARTO GEMELLARE (e plurigemellare)

Astensione obbligatoria

Come disciplina generale

Astensione facoltativa

I periodi determinati con le modalità della disciplina generale (sia retribuiti che non retribuiti) devono essere moltiplicati per il numero dei bambini nati. Il genitore deve presentare tante domande quanti sono i bambini per i quali voglia avvalersi di ulteriori periodi di astensione

Riposi giornalieri

I periodi di riposo sono raddoppiati a prescindere dal numero dei figli nati.

Le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre, anche se la madre stia usufruendo di periodi di astensione obbligatoria o facoltativa.

Periodi di congedo post partum nei casi di parto prematuro

In evidenza: parto prematuro - congedo post partumCircolare INPS n. 69 del 28 aprile 2016

Nei casi di parto fortemente a rischio, antecedenti di due mesi alla data presunta e quindi prima dell'inizio del congedo ordinario, il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum ex lett. c) dell'art. 16 tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto. In questo modo la durata del congedo risulterà complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi previsti.

Nei casi in cui il parto prematuro si verifichi all'interno dei due mesi ante partum, (congedo obbligatorio ante partum già iniziato), il congedo post partum è coincidente con i 3 mesi dopo il parto ai quali vanno aggiunti i giorni di congedo ante partum non goduti. Se la lavoratrice ha un provvedimento di interdizione prorogata, i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungeranno al termine dei 7 mesi dopo il parto.

Nota bene: la domanda di maternità, anche nei casi di parto fortemente prematuro, va sempre corredata con il certificato medico attestante la data presunta del parto.

Esempi riportati dalla Circolare INPS 28 aprile 2016 n. 69

Esempio 1

Parto fortemente prematuro avvenuto prima dei due mesi ante partum

Data parto: 30/6/2015

Data presunta parto: 20/9/2015 (inizio dei due mesi ante partum: 20/7/2015)

Durata del congedo di maternità: dal 30/6/2015 al 20/12/2015

Tale durata si determina calcolando la data del parto + tre mesi post partum (dal 30/6/2015 al 30/9/2015) + 81 giorni (62 giorni relativi ai due mesi ante partum + 19 giorni che intercorrono tra la data effettiva del parto e l'inizio dei due mesi ante partum. Si precisa che i 62 giorni sono conteggiati dal 20/7/2015 al 19/9/2015, mentre i 19 giorni sono conteggiati dal giorno successivo al parto fino al giorno precedente la data di inizio dell'ante partum, nella fattispecie dall'1/7/2015 al 19/7/2015).

Il criterio di calcolo del periodo di congedo non cambia se la lavoratrice alla data del parto si trova in interdizione anticipata.

Se la lavoratrice ha un provvedimento di interdizione posticipata gli 81 giorni (62+19) si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto.

Esempio 2

parto prematuro avvenuto nei due mesi ante partum)

Data parto: 31/7/2015 (data compresa nei due mesi ante partum)

Data presunta parto: 20/9/2015 (inizio dei due mesi ante partum: 20/7/2015)

Durata del congedo di maternità: dal 20/7/2015 al 21/12/2015

Tale durata si determina, come avveniva prima della riforma in esame, calcolando la data del parto prematuro + tre mesi post partum (dal 31/7/2015 al 31/10/2015) + 51 giorni di congedo ante partum (dall'1/8/2015 al 20/9/2015).

Parto prematuro - Lavoratrici iscritte alla gestione separata, operaie agricole, lavoratrici dello spettacolo saltuarie o con contratto a termine o a prestazione, lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, lavoratrici disoccupate e sospese dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni – Circolare INPS 28 aprile 2016 n. 69

Per tali lavoratrici l'INPS corrisponde direttamente l'indennità di maternità. Nella ipotesi di parto prematuro per gravidanza fortemente a rischio, le lavoratrici possono chiedere alla Struttura INPS competente, l'indennità di maternità per gli ulteriori giorni eventualmente spettanti. L'indennizzo per tali giorni è possibile solo per i casi di parto fortemente prematuro e potrà avvenire a condizione che la lavoratrice si sia effettivamente astenuta dall'attività lavorativa anche negli ulteriori giorni indennizzabili.

Domanda online

Sede di presentazione

Sede INPS di competenza

Modalità di presentazione periodo transitorio fino a luglio

Pec

Raccomandata AR

Nota Bene: occorre richiamare il protocollo della domanda di maternità online.

Si utilizza il mod. SR01.

Procedura gestionale: “MALATTIA MATERNITA' LEGGE 104/92” o “PRESTAZIONI LAVORATORI PARASUBORDINATI”

Da Luglio (rilascio degli aggiornamenti della procedura telematica)

La domanda di maternità/paternità, anche per i casi di parto prematuro, dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i canali:

  • WEB
  • Contact center multicanale
  • Patronati

Disposizioni fiscali

L'indennità di maternità corrisposta direttamente dall'INPS, sotto il profilo fiscale si configura, ai sensi dell'art. 6, secondo comma del TUIR, come reddito appartenente alla stessa categoria di quello sostituito.

Pertanto:

  • se l'indennità di maternità è percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente o assimilato al lavoro dipendente, viene assoggettata al regime della tassazione ordinaria previsto dagli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, con le aliquote previste all'art.11 del TUIR e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR;
  • se l'indennità di maternità è percepita in sostituzione di un reddito di lavoro autonomo o di un reddito diverso, viene assoggetta alla ritenuta d'acconto prevista dal primo comma dell'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.

In relazione a quanto sopra l'INPS deve:

  • effettuare il conguaglio fiscale tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sul reddito complessivo
  • rilasciare la corrispondente certificazione fiscale ai sensi dell'art. 4, commi 6-ter e 6 quater del D.P.R. n. 322/1998

Eccezione: il trattamento fiscale dell'indennità di maternità corrisposta alle imprenditrici agricole ed alle familiari coadiuvanti dell'imprenditore agricolo non è soggetta ad applicazione di ritenute ( Agenzia delle Entrate, in risposta alla consulenza giuridica proposta dall'INPS il 3 agosto 2011).

  • Sussiste comunque l'obbligo di rilasciare la certificazione fiscale ai sensi dell'art. 4, commi 6-ter e 6 quater del D.P.R. n. 322/1998.

Rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato (art. 16-bis del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - Circolare INPS n. 69 del 28 aprile 2016)

La madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata può optare per la sospensione del congedo di maternità dopo il parto qualora il neonato sia ricoverato in una struttura pubblica o privata.La lavoratrice può optare per tale sospensione a prescindere dal motivo del ricovero del neonato e considerando le condizioni di salute del neonato compatibili con la ripresa del lavoro. La sospensione inoltre è esercitabile anche in caso di ricovero di minore adottato/affidato.

La sospensione del congedo, può essere esercitata per i parti o gli ingressi in Italia o in famiglia (in caso di adozioni/affidamenti) che si siano verificati a decorrere dal 25 giugno 2015.

La lavoratrice può optare per la sospensione del congedo post partum, una sola volta per ogni figlio; la fruizione di tutto o di parte del congedo obbligatorio decorrerà a partire dalla data delle dimissioni del bambino, oppure da data antecedente comunicata dalla lavoratrice medesima.

La data delle dimissioni del neonato rappresenta il limite temporale oltre il quale non è possibile rinviare la fruizione del periodo di congedo di maternità ancora spettante.

Nota bene: la data di sospensione del congedo è la data a partire dalla quale la lavoratrice riprende l'attività lavorativa; il presupposto della sospensione è il ricovero del neonato ma questo può non coincidere con tale data.

Il congedo di maternità già fruito è quindi conteggiato ed indennizzato fino al giorno prima la data di sospensione.

La data di ripresa della fruizione del congedo residuo coincide con la data delle dimissioni del bambino oppure con la data in cui la lavoratrice riprende a fruire del congedo residuo.

La lavoratrice interessata deve comprovare al datore di lavoro l'avvenuto ricovero del neonato nella struttura pubblica o privata e a tal fine deve produrre l'attestazione medica nella quale si dichiara la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell'attività lavorativa.

Nota bene: durante i periodi di congedo di maternità è fatto divieto al datore di lavoro di adibire la lavoratrice al lavoro, pena l'arresto fino a 6 mesi.

Se la lavoratrice riprende l'attività lavorativa senza acquisire preventivamente l'attestazione medica, la sua permanenza al lavoro sarebbe considerata illecita con conseguente perdita del diritto al congedo ed alla relativa indennità per un numero di giorni equivalenti alla indebita permanenza al lavoro.

Nei casi di indebita permanenza al lavoro, le indennità corrisposte dall'INPS sono soggette a recupero da parte dell'istituto.

La lavoratrice madre comunica al datore di lavoro la data a decorrere dalla quale fruirà del periodo di congedo residuo. Tale data coincide di regola con la data delle dimissioni che, si ribadisce, rappresenta il limite temporale oltre il quale non è possibile far slittare la fruizione del congedo residuo.

Nel caso in cui la ripresa del congedo avvenga oltre la data di dimissioni, il congedo residuo si conteggia comunque a partire dalla data delle dimissioni con indennizzo dei soli giorni di effettiva astensione dal lavoro.

Tutela del posto di lavoro

Assunzione della donna in stato di gravidanza

Non deve essere discriminata. La donna non è tenuta a comunicare lo stato di gravidanza al datore di lavoro. Il datore di lavoro non può effettuare accertamenti dello stato di gravidanza della lavoratrice prima della assunzione.

Mansioni che possono pregiudicare lo stato di salute della donna in gravidanza

Permane il diritto all'assunzione. Il datore di lavoro è obbligato a sostituire la donna in gravidanza con altro lavoratore

Anche l'assunzione con contratto a termine segue le stesse regole a tutela della lavoratrice in stato di gravidanza anche se l'astensione obbligatoria andrà a coprire una parte rilevante della durata del contratto.

Condizioni di lavoro a tutela della salute

Divieto di adibire la lavoratrice in maternità al trasporto e al sollevamento pesi, a lavori pericolosi, faticosi e insalubri

Valutazione del rischi

il datore di lavoro deve analizzare le condizioni in cui operano le lavoratrici in maternità ed i rischi di esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici cui possono essere soggette. Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad informare le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di prevenzione e di protezione adottate.

Lavorazioni che espongono a rischio la donna in gravidanza

Il datore di lavoro deve modificare temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

Laddove impossibile il datore di lavoro comunica al servizio ispettivo della DTL competente.

Il datore di lavoro può:

- affidare alla lavoratrice un'altra mansione, anche inferiore con mantenimento di qualifica e retribuzione;

- assegnare la lavoratrice a mansioni superiori; in tal caso la lavoratrice acquista il diritto alla promozione se lo svolgimento delle stesse si protrae per 3 mesi.

La lavoratrice che non può svolgere altre mansioni ha diritto all'anticipazione del periodo di astensione obbligatoria e/o alla proroga dello stesso.

Lavoro notturno

Vietato dalle ore 24 alle ore 6, indipendentemente dal settore di impiego dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino

il datore di lavoro non può obbligare a prestare lavoro notturno

- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, alternativamente, il padre convivente con la stessa;

- la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni

Sospensione dal lavoro

è vietato sospendere dal lavoro la lavoratrice madre e il padre lavoratore che usufruisca del congedo di paternità:

- lavoratrice, dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino;

- padre lavoratore, per la durata del congedo di paternità fino al compimento di un anno di età del bambino.

Licenziamento

È generalmente vietato:
- per la lavoratrice dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;

- per il padre lavoratore che fruisca del congedo di paternità, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino.

ECCEZIONI:
- Colpa grave del lavoratore costituente giusta causa di risoluzione del rapporto;

- Cessazione dell'attività aziendale;

- Ultimazione della prestazione per la quale il lavoratore è stato assunto o scadenza del termine nei rapporti di lavoro a tempo determinato;

- Esito negativo della prova.

Divieto al lavoro notturno genitori adottivi o affidatari

D.Lgs. n. 80/2015

È vietato adibire a lavoro notturno la lavoratrice madre adottiva o affidataria (o, in alternativa, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa) di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il dodicesimo anno di età

Al termine dei periodi di congedo obbligatorio di maternità o di congedo di paternità, i lavoratori hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo rinuncia, di rientrare nella stessa unità produttiva nella quale erano occupati in precedenza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Dimissioni volontarie

D.Lgs. n. 80/2015

In caso di dimissioni volontarie, presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'art. 54 del 151, il divieto di licenziamento , la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. Inoltre la lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.

L'indennità di maternità viene corrisposta anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro verificatosi durante i periodi di congedo di maternità (art. 24 T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - INPS, Circolare 28 aprile 2016, n. 69).

Tutela economica

La tutela economica è garantita dall'INPS che dispone un trattamento economico la cui entità è variabile a seconda della tipologia di assenza.
Il datore di lavoro assicura la retribuzione per tutti i giorni non indennizzabili dall'INPS e quando lo disponga la contrattazione collettiva.

Astensione obbligatoria

Indennità a carico dell'INPS

80% della retribuzione media giornaliera percepita nel periodo di paga del mese precedente a quello in corso.

Giornate non indennizzate:
- operai: festività cadenti nei periodi di maternità (a carico del datore di lavoro), domeniche;
- impiegati: festività coincidenti con la domenica.

La tredicesima mensilità matura durante l'astensione obbligatoria.

Pagamento: il datore di lavoro anticipa normalmente il trattamento economico a carico dell'INPS e richiede il rimborso all'Istituto nella denuncia UniEmens.

Astensione facoltativa

Soggetto

Anni di vita del bambino

Periodo massimo complessivo (madre e padre)

Quanto spetta

Genitori naturali

Entro i primi 6 anni

6 mesi

30 % della retribuzione media giornaliera percepita nel periodo di paga del mese precedente a quello in corso.

6 anni e 1 giorno fino all'età di 8 anni

Se i genitori non hanno fruito o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi

30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione

Dagli 8 anni e 1 giorno a 12 anni di età ex art. 33, D.Lgs. n. 151/2001

Congedo non indennizzato

Soggetto

Anni di età di ingresso in famiglia del minore

Periodo massimo complessivo (madre e padre)

Quanto spetta

Genitori adottivi o affidatari

Entro i primi 6 anni

6 mesi

30 % della retribuzione media giornaliera percepita nel periodo di paga del mese precedente a quello in corso.

6 anni e 1 giorno fino all'età di 8 anni

Se i genitori non hanno fruito o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi

30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione

Dagli 8 anni e 1 giorno a 12 anni di età ex art. 33, D.Lgs. n. 151/2001

Congedo non indennizzato

Esempio di calcolo (indennità per astensione obbligatoria)

Retribuzione mensile operaio

1174,50

Retribuzione giornaliera (calcolo uguale a malattia)

46,70

Giornate indennizzabili(escluse domeniche)

26

calcolo

46,70 x 80% = 37,36 x 26 = 971,36

La somma di 971,36 deve essere anticipata dal datore di lavoro e il recuperò avverrà tramite compensazione con i contributi da versare. (Tramite denuncia UNIEMENS)

In evidenza: pagamento diretto da parte dell'INPS

Casi eccezionali e tassativi
- operai agricoli o assimilati (dal 2007 in alcuni casi contemplati dalla legge è comunque obbligato il datore di lavoro all'anticipazione);
- lavoratori assunti a tempo determinato per lavori stagionali
- domestici;
- disoccupati o sospesi senza trattamento della Cassa integrazione;
- lavoratori autonomi;
- lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto di lavoro a termine.

Il pagamento diretto da parte dell'Istituto può altresì avvenire quando la mancata anticipazione del datore di lavoro sia comprovata perché impossibilitato o per propria volontà:
- datore di lavoro sia stato sottoposto a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria);
- sia in corso il pagamento diretto di CIG (anche CIG in deroga);
- per disposizione della DTL;
- attività di azienda cessata successivamente all'evento;
- rifiuto da parte del datore di lavoro anche dopo la diffida da parte dell'INPS ad adempiere.

Il lavoratore deve presentare richiesta di pagamento diretto alla sede INPS territorialmente competente in base alla propria residenza.

L'INPS per liquidare direttamente l'indennità di maternità attinge le informazioni dalle denunce retributive mensili (modello UniEMens).

Indennità di maternità e altri istituti

Il rapporto dell'istituto indennità di maternità con altri istituti - La concomitanza tra due eventi che generano trattamenti economici differenti portano alla luce situazioni di prevalenza di un trattamento sull'altro.

Evento

Prevalenza

Malattia nel corso della astensione obbligatoria

Indennità di maternità

Malattia nel corso della astensione facoltativa

Indennità di malattia

Infortunio nel corso dell'astensione sia obbligatoria che facoltativa

Indennità di infortunio

Congedo matrimoniale nel corso dell'astensione sia obbligatoria che facoltativa

Congedo matrimoniale

Mobilità nel corso dell'astensione obbligatoria

Indennità di maternità

Mobilità nel corso dell'astensione facoltativa

Indennità di mobilità

Disoccupazione nel corso dell'astensione obbligatoria

Indennità di maternità

Disoccupazione nel corso dell'astensione facoltativa

Indennità di disoccupazione

La copertura contributiva

Astensione obbligatoria

Dà diritto alla contribuzione figurativa

Astensione facoltativa

Dà diritto alla contribuzione figurativa ridotta, riposi giornalieri eassenza per malattia del bambino

BONUS BEBE' - Assegno di natalità

L'assegno di natalità entrato in vigore nel 2015 (1 gennaio 2015), con riferimento agli eventi verificatisi nel triennio 2015/2017, prevedeva l'erogazione di un assegno di durata massima triennale.

L'assegno di natalità, riferito agli eventi che si sono verificati nel corso del 2018, prevedeva un assegno di durata annuale (massimo).

La domanda di assegno poteva essere presentata:

  • dal genitore;
  • dall'affidatario;
  • dal rappresentante legale se il richiedente è minorenne oppure incapace di agire.

Requisiti soggettivi:

  • cittadinanza italiana, oppure in uno Stato dell'Unione Europea. Per il cittadino di Stato extracomunitario è necessario il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • convivenza; il genitore richiedente ed il figlio devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso Comune.

Requisito Oggettivo:

ISEE: il Nucleo familiare di appartenenza del richiedente ovvero il minore se rappresenta nucleo a sé, non deve essere superiore ad € 25.000,00 al momento della domanda e per tutta la durata di erogazione del contributo.

Preliminarmente va presentata allegata alla domanda la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), in cui devono altresì essere indicati i dati del figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo per i quali si richiede il contributo.

Importo del contributo:

  • 960 euro annui (80 euro al mese)se l'importo dell'ISEE sia superiore a 7.000,00 euro e non sia superiore a 25.000,00 euro;
  • 1920 euro annui (160 euro al mese) se l'importo dell'ISEE non sia superiore a 7.000,00 euro.

La durata massima del contributo è di 12 mesi.

La domanda di contributo va presentata da uno dei genitori, all'INPS, attraverso il canale telematico- www.inps.it- entro 90 giorni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.

Modalità:

  • web, sul sito dell'INPS tramite pin personale;
  • contact center integrato - numero verde INPS 803.164 (06 164164 rete mobile);
  • patronati.

Per il 2019 la disposizione è stata prorogata, pertanto permane l'assegno di natalità secondo le seguenti modalità:

  • durata del bonus pari ad un anno;

  • aumento dell'importo dal secondo figlio pari al 20%;

  • importo del bonus legato al reddito ISEE.

Pertanto:

requisito ISEE

il Nucleo familiare di appartenenza del richiedente ovvero il minore se rappresenta nucleo a sé, non deve essere superiore ad € 25.000,00 al momento della domanda e per tutta la durata di erogazione del contributo.

Importi

1° figlio (ISEE tra 7000 e 25000 euro) € 80,00 mensili

2° figlio (ISEE tra 7000 e 25000 euro) € 96,00 mensili

1° figlio (ISEE< 7000 euro) € 160,00 mensili

2° figlio (ISEE< 7000 euro) € 192,00 mensili

domanda

La domanda di contributo va presentata da uno dei genitori, all'INPS, attraverso il canale telematico- www.inps.it- entro 90 giorni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.

Riferimenti

Normativa:

Per i recenti orientamenti sul tema, v.  L. 30 dicembre 2023, n. 213, con news del 4 gennaio 2024, Legge di bilancio 2024: le novità in materia di previdenza, congedi parentali, sostegno al reddito, welfare aziendale

  • L. 11.dicembre.2016 n.232
  • D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80

  • L. 28 giugno 2012, n. 92
  • Art. 29-30 Cost.
  • D.Lgs. 26 marzo 2001, 151
  • L. n. 208/2015

Giurisprudenza:

  • Corte Giust. UE 16 settembre 2010, C-149/10
  • Corte Giust. UE, 18 marzo 2004, C-342/01
  • Cass. pen., 27 gennaio 1999, n. 1133
  • Cass. civ.,16 aprile 1991, n. 4064

Prassi:

Per i recenti orientamenti sul tema, v. INPS, Circolare 5 gennaio 2024, n. 4

  • INPS, Circolare 19 marzo 2018, n.50
  • INPS, Circolare 29 dicembre 2016 n. 230
  • INPS, Circolare 28 aprile 2016, n. 69
  • INPS, Messaggio 3 novembre 2015 n.6704
  • INPS, Circolare 18 agosto 2015, n. 152
  • INPS, Circolare 17 luglio 2015, n. 139
  • INPS, Circolare 29 settembre 2011, n. 126
  • INPS, Circolare 5 agosto 2011, n. 106
  • INPS, Circolare 29 aprile 2010, n. 62
  • Ministero del Lavoro, Interpello 5 giugno 2009, n. 51
  • Ministero del Lavoro, Interpello 19 agosto 2008, n. 32
  • INPS, Messaggio 12 luglio 2007, n. 18311
  • INPS, Circolare 21 febbraio 2000, n. 45
Sommario