Turismo sessuale

14 Giugno 2018

L'art. 600-quinquies c.p. punisce con la pena della reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493,00 a 154.937,00 la condotta di «chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività». La norma mira ad arginare quelle iniziative che – sotto lo schermo della promozione turistica – tendono in realtà allo sfruttamento della prostituzione di minori. La ratio della disposizione normativa in commento è quella di «fare terra bruciata intorno al pedofilo, ostacolando le sue turpi attività grazie alla neutralizzazione di di una condotta indubbiamente agevolativa». È reato plurioffensivo, in quanto ...
Inquadramento

L'art. 600-quinquies c.p. punisce con la pena della reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493,00 a 154.937,00 la condotta di «chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività».

La norma mira ad arginare quelle iniziative che – sotto lo schermo della promozione turistica – tendono in realtà allo sfruttamento della prostituzione di minori. La ratio della disposizione normativa in commento è quella di «fare terra bruciata intorno al pedofilo, ostacolando le sue turpi attività grazie alla neutralizzazione di una condotta indubbiamente agevolativa» (BORRELLI, 2135). È reato plurioffensivo, in quanto di figura lesiva di una pluralità di beni giuridici, quali l'intangibilità della sfera sessuale e la libertà di autodeterminazione, nonché la personalità e dignità dei minori.

Si discute in dottrina circa la sufficienza – perché resti integrato il paradigma normativo – della predisposizione, pur se in maniera occasionale ed episodica, di un singolo viaggio finalizzato alla fruizione della prostituzione minorile. Alcuni interpreti infatti ritengono – andando in contrario avviso rispetto a tale opinione prevalente – che sia necessaria la sussistenza di una pur rudimentale e minimale struttura professionale e imprenditoriale. Tale teoria si fonda sulla considerazione del particolare rigore sanzionatorio della norma, nonché sulla valorizzazione del senso letterale della stessa (laddove vi è l'utilizzo del lemma al plurale viaggi finalizzati). In senso decisamente contrario si è invece orientata la giurisprudenza di legittimità, che ha escluso che la norma si atteggi quale reato proprio o che comunque postuli una condotta di tenore continuativo. Si è scritto che: «La norma configura una deroga al principio sancito dagli artt. 115 e 56 del codice penale, in quanto consiste in una attività semplicemente preparatoria rispetto ai delitti di cui al secondo comma dell'art. 600-bis e/o 609-quater c.p., non ancora configurante una lesione o messa in pericolo dei beni tutelati da tale norma; ciò impone all'interprete una rigorosa limitazione della fattispecie se si vuole evitare il pericolo di letture incostituzionali, essendo innegabile che i principi posti dai ricordati artt. 115 e 56 partecipano del principio di stretta legalità sancito dall'art. 25 della Costituzione» (DELPINO, PEZZANO, 452).

In evidenza

L'art. 16 l. 3 agosto 1998, n. 269 prevede, in capo agli operatori turistici che organizzino viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri, l'obbligo – per un periodo non inferiore a tre anni, decorrenti dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa – di inserire chiaramente nei materiali finalizzati alla propaganda, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, oltre che nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, una espressa avvertenza in ordine alla punibilità – secondo la legge italiana – dei reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, pur se perpetrati in territorio estero. Tale obbligo trova applicazione relativamente ai materiali illustrativi o pubblicitari, oppure ai documenti che vengano utilizzati in epoca posteriore al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa. Si prevede infine – in caso di violazione di tale obbligo di divulgazione della esistenza della norma – la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che varia da € 1.032,00 a € 5.164,00.

Struttura del reato

Trattasi di reato a forma libera, oltre che comune (del quale si può quindi rendere protagonista qualsivoglia soggetto attivo), visto che la norma come detto non esige una qualifica imprenditoriale nell'autore dello stesso. Il cliente non può esser chiamato a rispondere del reato per la mera partecipazione al viaggio, salva la eventuale punibilità in relazione ad altre fattispecie criminose.

Soggetti passivi sono i minori coinvolti. È da notare come il dettato normativo non contenga alcuna ulteriore precisazione, relativamente all'età del soggetto passivo, essendovi esclusivamente il ricorso al termine minori. Evidenti ragioni di coerenza con le ulteriori previsioni incriminatrici inducono però a ricomprendere in tale dizione tutti i soggetti che siano comunque infradiciottenni; del resto, ogni volta che il Legislatore ha inteso procedere ad ulteriori specificazioni o delimitazioni in ordine all'età anagrafica dei soggetti passivi, lo ha chiaramente esplicitato nel testo della legge.

Il delitto in esame è poi strutturato quale norma con pluralità di fattispecie, di ognuna delle quali è punita la mera condotta, senza che sia richiesta la realizzazione dell'evento del reato (ossia, la materiale fruizione delle prestazioni sessuali).

La condotta consistente nell'organizzare viaggi costituisce un reato di pericolo astratto, la cui ratio risiede nella volontà legislativa di impedire che venga posta in essere l'azione dannosa, mediante la materiale realizzazione degli atti sessuali. Per ciò che attiene al fatto di propagandare, i più attenti esegeti della norma hanno ritenuto di poter qui individuare un reato-ostacolo (in quanto connotato da una anticipazione della soglia di punibilità, che in effetti risulta arretrata fino a colpire comportamenti davvero prodromici, ancora non direttamente lesivi o concretamente pericolosi per i beni oggetto di tutela).

Il reato si perfeziona nel momento e laddove venga organizzato il viaggio o – se questo non abbia poi luogo – risulti almeno concretizzata l'attività di propaganda; non è come detto necessario che segua l'effettiva realizzazione della trasferta. Il tentativo, sebbene in astratto pure configurabile, pare in realtà di ben difficile realizzazione. Esso sembra infatti porsi in stridente contrasto con la natura di reato di pericolo, che presenta l'archetipo normativo in esame; si ritiene infatti generalmente che la punibilità del tentativo comporterebbe una davvero esagerata anticipazione della soglia di punibilità.

Segnaliamo inoltre come si tratti di uno dei delitti il cui termine di prescrizione è raddoppiato, in virtù del disposto dell'art. 157, comma 6, c.p., come integrato dall'art. 4 comma 1, lett. a) della l. 1 ottobre 2012, n. 172. Tale termine peraltro, per le condotte posteriori all'entrata in vigore della l. 23 giugno 2017, n. 103, inizia a decorrere dal momento in cui il minore coinvolto giunga al compimento del diciottesimo anno. L'ignoranza dell'età della persona offesa – salvo che si tratti di ignoranza inevitabile – non può essere invocata a scusante dal colpevole (si legga l'art. 602-quater c.p., introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. p), l. 1 ottobre 2012, n. 172 e che è sostanzialmente riproduttivo del testo dell'art. 609-sexies c.p.).

In evidenza

L'art. 14 l. 3 agosto 1998, n. 269 prevede che gli ufficiali di P.G. inquadrati nelle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori – previa acquisizione dell'autorizzazione a opera dell'autorità giudiziaria e al solo fine di acquisire elementi di prova relativamente, fra altri, al reato in analisi – possano procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, oltre che prender parte ad eventuali iniziative turistiche. Dell'acquisto di tale materiale viene dato immediato avviso all'A.G. che, con decreto motivato, può differirne il sequestro fino al termine delle indagini preliminari.

Elemento psicologico

Pare preferibile ritenere che il modello legale in esame sia connotato dal dolo specifico. Il reato inoltre – ove sorretto da tale caratterizzazione finalistica della condotta – deve ritenersi integrato addirittura anche se il viaggio poi non si svolga o divenga in qualche modo impossibile fruire delle attività sessuali. Il coefficiente psicologico preteso dalla norma si sostanzia infatti proprio nella coscienza e volontà di organizzare o propagandare viaggi; questi devono poi essere specificamente finalizzati alla fruizione delle prestazioni sessuali. Rammentiamo peraltro ancora come il dettato normativo non postuli la effettiva realizzazione di rapporti sessuali con i minori, ai fini della consumazione del reato.

In evidenza

Parte minoritaria della dottrina ritiene invece di poter configurare tale figura tipica quale delitto a dolo generico. Ciò sul presupposto che la finalità di giovarsi della prostituzione minorile costituisca «una caratteristica intrinseca e obiettivamente verificabile del viaggio, che deve essere pertanto conosciuta ma non essere lo scopo particolare perseguito» (FIANDACA E MUSCO, 2013, 185, autori citati in BORRELLI, C.P. 2017, AA.VV., 2136.

Forme di manifestazione

Vi è anzitutto la previsione di due circostanze ad effetto speciale.

L'art. 602-ter, comma 4, c.p., aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. o) l. 1 ottobre 2012, n. 172, prevede infatti l'aumento da un terzo alla metà della pena prevista – fra gli altri – dall'art. 600-quinquies c.p., laddove il fatto sia commesso «approfittando della situazione di necessità del minore». L'art. 602-ter, comma 5, c.p., inserito dalla medesima disposizione legislativa, prevede poi l'aumento di pena dalla metà a due terzi, «se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici». L'art. 602-ter, comma8, c.p. – frutto questo dell'intervento dell'art. 1, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 – stabilisce un aumento di pena nel caso di commissione del fatto a opera di più persone riunite, o da parte di associato per delinquere e al fine di agevolare l'attività di tale societas sceleris, oppure se il fatto è commesso «con violenze gravi» o, infine, se ne derivi al minore – in ragione della reiterazione delle condotte - un pregiudizio grave. Laddove tali condotte siano poste in essere mediante l'utilizzo di «mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche» è poi previsto – ex art. 602-ter, comma 9, c.p. – l'aumento di pena in misura non eccedente i due terzi.

Ricordiamo anche come l'art. 602-ter, comma 10, c.p. stabilisca il divieto di computo con criterio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti eventualmente ricorrenti, rispetto alle aggravanti previste nella sezione del codice; in ragione di ciò le diminuzioni sanzionatorie – con la sola eccezione delle circostanze ex artt. 98 e 114 c.p. – andranno operate sulle quantità di pena risultanti dall'aumento conseguente all'applicazione delle aggravanti stesse.

Le pene accessorie

A norma dell'art. 600-septies.2 c.p., la sentenza di condanna o di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. per il delitto in esame comporta: a) la perdita della responsabilità genitoriale, allorquando tale qualità sia prevista quale aggravante del reato (ricordiamo qui come l'art. 34 c.p. preveda – a specifica tutela del minore coinvolto – che, in caso di sospensione condizionale della pena comminata per il delitto in esame, il giudice abbia in ogni caso l'obbligo di trasmettere gli atti al tribunale dei minorenni); b) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela o amministrazione di sostegno (non è prevista una durata, né una pena minima alla quale tale pena accessoria debba accedere); c) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa; d) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici (anche in deroga alla disciplina generale ex art. 29 c.p., ossia pure in caso di irrogazione di pena inferiore alla soglia di anni tre), oppure l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, in caso di condanna ad una pena detentiva da tre a cinque anni di reclusione (salva l'operatività dell'art. 29 c.p., quanto all'interdizione perpetua; e) l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori (qui si vuole inibire ogni futuro contatto del colpevole con minori, per cui tale pena accessoria troverà applicazione in relazione ad ogni tipo di struttura che sia – pur non prevalentemente, sebbene non solo occasionalmente - frequentata da minori).

Si segnala infine la presenza in ogni caso della sanzione ulteriore, della chiusura degli esercizi (che non è indispensabile siano pubblici), la cui attività risulti finalizzata alla commissione – fra gli altri – del delitto ex art. 600-quinquies c.p.; è inoltre prevista la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

In evidenza

In dottrina, con riferimento alla sanzione accessoria della chiusura degli esercizi, si è scritto quanto segue: «Occorre che: a) ivi si sia svolta l'attività esecutiva del reato e che non vi sia stata semplice tolleranza; b) l'attività illecita vi sia stata svolta in maniera prevalente – anche se on esclusiva – rispetto a eventuali attività lecite e comunque rilevante e non occasionale. Se si richiedesse l'esclusività, sarebbe facile aggirare la norma, affiancando, come spesso avviene nel concreto, attività lecite a quelle illecite, laddove le prime sono il paravento di queste ultime (si pensi ai centri estetici, agli alberghi)». (MANTOVANI, 528 in BORRELLI, C.P. 2017, AA.VV., 2145).

Profili processuali

Trattasi di reato procedibile d'ufficio e di competenza del tribunale in composizione collegiale; l'attività investigativa è demandata – ex art. 51, comma 3-quinquies c.p. – alla procura della repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Giudice competente. In relazione a tale figura delittuosa:

  • si possono disporre le attività di intercettazione e le misure cautelari personali;
  • l'arresto è obbligatorio ed il fermo è consentito;
  • è escluso l'accesso al cd. patteggiamento allargato;
  • l'art. 190-bis,comma 1-bis,c.p.p. – nel testo introdotto dall'art. 13, comma 2,l. 3 agosto 1998, n. 269 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e) del d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 – stabilisce limitazioni all'esame di testimoni o di persone da ascoltare ai sensi dell'art. 210 c.p.p., nei casi in cui si tratti di teste minore degli anni sedici e, comunque, «quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità»;
  • per quanto attiene alle condizioni in presenza delle quali è ammesso il ricorso all'incidente probatorio, si legga il disposto dell'art. 392, comma. 1-bis, c.p.p., nel testo novellato ad opera dell'art. 5, comma 1, lett. g) l. 1 ottobre 2012, n. 172 e, da ultimo, dell'art. 1, comma 1, lett. h) d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212;
  • con riferimento ai casi nei quali si procede ad istruzione dibattimentale a porte chiuse, si legga l'art. 472 c.p.p.;
  • l'art. 498 c.p.p. detta le regole per lo svolgimento dell'esame della vittima di reato, che sia persona minore di età, ovvero maggiorenne inferma di mente.

Casistica

Il Supremo Collegio ha avuto modo di precisare come debba essere chiamato a rispondere del reato in analisi chi proceda all'organizzazione di una trasferta volta alla fruizione della prostituzione minorile, a patto però che tale organizzazione non sia finalizzata all'uso esclusivo proprio dell'organizzatore. La figura dell'organizzatore in proprio, infatti, è assimilabile a quella del cliente che si limiti ad aderire al viaggio e che non è punibile in quanto tale. Commetterà invece il delitto ex art. 600 quinquies c.p., colui che organizzi il viaggio per fruire egli stesso della prostituzione minorile e per consentirne la fruizione agli aderenti all'iniziativa (Cass. pen., Sez. III, 42053/2011). Sempre Cass. pen., Sez. III, n. 42053/2011 ha chiarito come il delitto in commento sia strutturato alla stregua di un reato comune ed abbia connotazioni solo eventualmente abituali. Non è quindi pretesa dal dettato normativo la qualifica di operatore turistico, in capo a chi si renda autore del fatto; nemmeno occorre che l'attività di organizzazione o propaganda di tali iniziative turistiche si svolga in maniera continuativa, essendo al contrario bastevole – perché resti integrato il modello legale – anche l'organizzazione di un solo viaggio.

Secondo Cass. pen., Sez. III, n. 44153/2001, il delitto di lenocinio aggravato ex art. 4 n. 7) l. 20 febbraio .1958, n. 75 può concorrere con il delitto di cui all'art. 600-quinquies c.p. (organizzazione di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), laddove il soggetto che organizzi le trasferte a fini sessuali ponga in essere una concreta attività di intermediazione, finalizzata a procacciare clienti a prostitute che – in quanto riprese e mostrate in album fotografico – risultino singolarmente individuabili (sebbene ancora prive di una loro identificazione personale).

Non rappresenta “attività di contrasto” che – ai sensi dell'art. 14 l. 269/1998 – esiga una autorizzazione dell'A.G., quella che si risolva semplicemente nell'accesso mediante una parola chiave a fini investigativi, ad opera della p.g., a files condivisi; ciò a patto che tale attività d'indagine non sia seguita poi da un simulato acquisto di tale materiale informatico, ovvero dall'opera di intermediazione nel commercio di tali prodotti (Cass. pen., Sez. V, n. 21778/2004).

La Corte ha precisato come non scaturisca alcuna nullità – stante la mancanza di espressa previsione legislativa in tal senso – nel caso di celebrazione a porte aperte del dibattimento concernente uno dei delitti di cui all'art. 472, comma 3, c.p.p. con persona offesa minorenne. I giudici di legittimità hanno anche spiegato che unico soggetto legittimato a proporre la relativa eccezione sarebbe comunque la persona offesa costituita parte civile, restando la stessa preclusa all'imputato (Cass. pen., Sez. III, n. 13922/2009).

Guida all'approfondimento

BERTOLINO, Il minore vittima di reato, Torino, 2006;

BORRELLI, sub art. 600-quinquies in BELTRANI (diretto da) Codice Penale 2017;

DELPINO, PEZZANO, Manuale di Diritto Penale – Parte Speciale, Napoli, 2015;

MANTOVANI, Diritto Penale, Parte speciale I, Delitti contro la persona, Padova, 2016;

MANGIONE, voce Pedofilia, in ENCICLOPEDIA GIURIDICA, XI, Milano, 2007;

MENGONI, Turismo sessuale: chi organizza il viaggio soltanto per sé non commette il reato, nota a Cass. III, n. 42053/2011, in Cass. pen. 2012;

PATALANO, Il Ddl anti-pedofilia cerca il consenso ma "chiede troppo" al diritto penale, in Guida al Diritto, 1998, 27;

PITTARO, “Le norme contro la pedofilia. Le norme di diritto penale sostanziale”, in DPP, 1998;

ROMANO, Delitti contro la sfera sessuale delle persone, Milano, 2002;

VENEZIANI, sub art. 600-quinquies, in Commentario CADOPPI.

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