Quando il collocamento presso la famiglia biologica non realizza l'interesse del minore
04 Dicembre 2017
Non viola l'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) la decisione delle autorità nazionali di collocare il figlio minore della ricorrente presso una casa famiglia piuttosto che con la madre e il patrigno della stessa, già affidatari del figlio maggiore. Il Giudice nazionale, effettuando una valutazione equilibrata e ragionevole dei rispettivi interessi di ciascuno, ha ritenuto che tale collocamento fosse nel migliore interesse del minore. I motivi addotti per giustificare tale decisione sono rilevanti e sufficienti; non viene, pertanto, superato il margine di apprezzamento concesso allo Stato convenuto. |