Gli eccessivi ritardi dei procedimenti violano la vita familiare
22 Giugno 2017
Gli obblighi positivi che incombono su uno Stato non si limitano ad assicurare che il minore incontri il genitore, ma comprendono tutte le misure preparatorie per garantire la tutela del rapporto familiare. Ne consegue che, in ragione della tutela dell'interesse del minore, gli incontri con il genitore devono riprendere appena le misure che ne impediscano il realizzarsi non siano più necessarie. I ritardi irragionevoli che si sono verificati nel procedimento penale nei confronti del ricorrente hanno avuto un impatto diretto e determinante sul diritto alla vita familiare della persona, ravvisandosi una violazione dell'articolo 8 CEDU (nell'enunciare il principio, con riferimento alle misure disposte dalle autorità dopo l'assoluzione del genitore, la Corte ha statuito che lo Stato convenuto ha facoltà di scegliere i mezzi adeguati per assicurare il rispetto degli obblighi per la tutela del rapporto parentale, ai sensi dell'articolo 8 CEDU). |