Opere in appalto e danno cagionato a terzi: anche il committente è responsabile

Redazione Scientifica
16 Aprile 2021

Nei confronti di terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è gravato dalla responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c.. Tale responsabilità trova limite esclusivamente nel caso fortuito.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7553/21, depositata il 17 marzo, rigettando il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva condannato la società Autostrade e una società appaltatrice al risarcimento dei danni cagionati all'immobile degli attori per i danni subiti a causa della realizzazione di alcune opere viabilistiche.

Nel confermare la pronuncia, la Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui «nei confronti di terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre gravato dalla responsabilità oggettiva di cui all'articolo 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito; il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex articolo 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore».

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.