Crisi d'impresa
IlFallimentarista

Opposizione a proposta di concordato fallimentare e criteri di valutazione ulteriori rispetto alla convenienza economica

La Redazione
27 Aprile 2021

Il Tribunale di Ivrea rigetta l'opposizione formulata dall'unico creditore dissenziente avverso la proposta di concordato fallimentare di una s.r.l. unipersonale e omologa tale proposta di concordato, non risultando fondata la contestata mancata convenienza economica della proposta di concordato fallimentare, che prevede il soddisfacimento del credito erariale nella misura dell'1,14%, rispetto alla liquidazione in ambito fallimentare.

Il Tribunale di Ivrea rigetta l'opposizione formulata dall'unico creditore dissenziente avverso la proposta di concordato fallimentare di una s.r.l. unipersonale e omologa tale proposta di concordato, non risultando fondata la contestata mancata convenienza economica della proposta di concordato fallimentare, che prevede il soddisfacimento del credito erariale nella misura dell'1,14%, rispetto alla liquidazione in ambito fallimentare.
Ciò che rileva, infatti, non è tanto la percentuale, innegabilmente esigua, riservata ai creditori inseriti nella classe di creditori privilegiati degradati al chirografo, ma la possibilità di ottenere, nell'ambito della liquidazione fallimentare, e pertanto in un'ottica, mutatis mutandis, del tutto sovrapponibile al criterio generale declinato dall'art. 160, comma 2, l.fall., un quid pluris, cioè un miglior e maggior soddisfacimento, della cui prognosi, al contrario, non vi è alcuna ragionevole aspettativa, atteso che, come ampiamente descritto dall'attestatore, ciò che rende la proposta concordataria migliore rispetto alla alternativa liquidatoria fallimentare è l'apporto della finanza esterna, del tutto difettevole nella procedura di fallimento, oltre che tempi di soddisfacimento molto più rapidi e, soprattutto, certi (impostazione che trova conferma nella recente circolare Agenzia Entrate 29/12/2020).

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