Licenziamento del lavoratore dipendente dopo la sentenza di fallimento ed indennità sostitutiva del preavviso

27 Agosto 2021

In caso di licenziamento di un lavoratore dipendente dopo la sentenza di fallimento, allo stesso è dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso? E qual è il grado di privilegio?

In caso di licenziamento di un lavoratore dipendente dopo la sentenza di fallimento, allo stesso è dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso? E qual è il grado di privilegio?

In caso di licenziamento di un lavoratore dipendente intimato dopo la sentenza dichiarativa di fallimento è dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso. Il credito del lavoratore dipendente ha il privilegio generale sui mobili di cui all'art. 2751 bis c.c. La soluzione trova l'avallo di consolidati principi dottrinari e giurisprudenziali.

Riferimenti normativi - Le principali norme attinenti al presente quesito sono le seguenti: art. 2118 c.c. (Recesso dal contratto a tempo indeterminato), art. 2119 c.c. (Recesso per giusta causa), art. 2751 bis c.c. (Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane); art. 111 L.fall. (Ordine di distribuzione delle somme). Per completezza si segnala l'art. 189 (Rapporti di lavoro subordinato) del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, non ancora entrato in vigore.

Le motivazioni della giurisprudenza - Secondo l'art. 2119, comma 2, c.c. non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda. Tale dettato normativo è stato più volte avallato dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha chiarito che, in caso di fallimento dell'imprenditore, l'azienda, nella sua universalità, sopravvive e l'impresa non cessa, passando soltanto da una gestione per fini di produzione, suscettibile peraltro di essere continuata o ripresa, ad una gestione per fini di liquidazione. Sicché, nel caso in cui la prestazione lavorativa sia proseguita dopo la dichiarazione di fallimento e, di fatto, anche oltre il periodo di esercizio provvisorio dell'impresa autorizzato dal tribunale, i crediti maturati dal lavoratore devono essere ammessi al passivo in prededuzione (Cass. Civ., Sez. I, 12 luglio 2019, n. 18779).

Come puntualizzato da Cass. Civ., Sez. Lav., 07.07.2008, 18565, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso in favore del lavoratore dipendente, il cui rapporto di lavoro sia continuato con l'amministrazione fallimentare per le esigenze del fallimento, dopo la dichiarazione di questo, va integralmente soddisfatto in prededuzione ai sensi della L. Fall., art. 111, n. 1, e non è consentito il frazionamento dell'indennità ai fini della sua parziale collocazione tra i crediti concorrenti nel passivo fallimentare, atteso che il diritto all'indennità in questione, equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso ex art. 2118 c.c., trova esclusivo fondamento nella gestione del rapporto da parte del curatore (Cass. 7 febbraio 2003, n. 1832, Cass. 12 maggio 2004, n. 8984).

Nel caso in cui il lavoratore dipendente non abbia svolto attività lavorativa dopo la dichiarazione di fallimento, i Supremi Giudici hanno cristallizzato il seguente principio: il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso in favore del lavoratore dipendente, il cui rapporto di lavoro si è risolto ex lege a seguito della dichiarazione del fallimento dell'impresa sua datrice di lavoro, senza continuazione con l'amministrazione fallimentare per le esigenze del fallimento, non può essere soddisfatto in prededuzione ai sensi della L. Fall., art. 111, n. 1, potendo il relativo credito, che trova la sua unica causale nel rapporto lavorativo, essere soddisfatto invece - in ragione della sua natura di credito privilegiato - nella liquidazione dell'attivo fallimentare come ogni altro credito di lavoro (art. 2751 bis, comma 1, n. 1, c.c.).

L'orientamento della dottrina - Anche secondo la dottrina, fallimento e liquidazione coatta amministrativa non costituiscono, di per sé, automaticamente, ragione di estinzione immediata del rapporto di lavoro. Tale disposizione vale in tutti i casi in cui la conduzione dell'impresa è sottratta al datore di lavoro ed affidata ad altri perchè la gestisca in sua vece (Santoro - Passarelli F., Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, 1987, 243-244).

L'art. 2119 c.c. esclude espressamente la configurabilità della giusta causa nel fallimento dell'impresa datrice di lavoro (P. Ichino). Andando ancora oltre, il fallimento potrebbe essere invece giusta causa per le dimissioni da parte del lavoratore (G. Pera, La cessazione del rapporto di lavoro).

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