Approvazione dell'accordo di composizione da sovraindebitamento anche in caso di voto contrario dell'Erario

Laura Bonati
01 Marzo 2021

Il Tribunale può omologare l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria?

Il Tribunale può omologare l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria?

Caso pratico - Un professionista sottopone ai propri creditori una proposta di accordo di composizione della crisi, sul quale l'Agenzia delle Entrate esprime voto negativo, impendendo con ciò il raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'art. 11, comma 2, L. 3/2012.

Il Tribunale di La Spezia, chiamato ad esprimersi sull'omologabilità dell'accordo, fa, per la prima volta, applicazione della nuova disposizione di cui all'art. 12, comma 3 quater, della medesima legge, esprimendo giudizio di cram down del credito erariale in presenza delle due condizioni richieste dalla disposizione normativa de qua: decisività del voto dell'amministrazione finanziaria ai fini del raggiungimento delle percentuali richieste per l'omologa e idoneità della proposta di accordo a garantire un miglior soddisfacimento del credito erariale rispetto all'alternativa liquidatoria.

Spiegazioni e conclusioni - L'art. 4 ter, comma 1, D.L. 137/2020 (cosiddetto “Decreto Ristori”, emanato nell'ambito della legislazione emergenziale e convertito nella L. 176/2020) ha aggiunto all'art.12 L. 3/2012 il comma 3 quater, a norma del quale “il Tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 11, comma 2 e, quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”.

Il Tribunale di La Spezia, ha fatto applicazione di tale disposizione normativa nell'ambito di una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento pendente alla data di entrata in vigore della Legge (cioè al 25 dicembre 2020), di cui ha, quindi, decretato l'omologabilità nonostante il voto espressamente contrario e determinante dell'Agenzia delle Entrate.

Il Tribunale spezzino ha, in particolare, evidenziato come l'art. 12, comma 3quater, L. 3/2012 comporti la conversione, ipso iure, in voto positivo del voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate rispetto alla proposta del debitore quando ricorrano due condizioni: la prima è che il contenuto positivo o negativo del voto sia decisivo ai fini dell'esito delle votazioni (il che avviene allorché il voto positivo dell'amministrazione finanziaria comporti l'approvazione della proposta, mentre il voto negativo ne comporterebbe la mancata approvazione); la seconda condizione è realizzata allorquando la proposta di composizione della crisi consenta all'Agenzia delle Entrate di ottenere soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dalla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dagli artt. 14 ter ss. L.3/2012.

Nel fare applicazione di tali principi, il Tribunale ha sottolineato come la disposizione normativa de qua trovi la sua ratio nel disposto dell'art. 97 Cost., che sancisce il principio di buon andamento, cioè di efficienza della Pubblica Amministrazione: il legislatore impone all'Amministrazione Finanziaria di aderire alle proposte di composizione giudiziaria della crisi che consentano la miglior soddisfazione possibile del credito erariale in raffronto a qualsiasi altra alternativa concorsuale. Il requisito della decisività del voto dell'Agenzia per il raggiungimento delle maggioranze trova la sua ratio nel fatto che “qualora il voto fosse ininfluente l'obiettivo della massima efficienza della Pubblica Amministrazione sarebbe già realizzato (nel caso di approvazione della proposta) oppure non potrebbe comunque essere realizzato (nel caso di mancata approvazione della proposta) per fattori estranei alla condotta della Pubblica Amministrazione”.

La norma ricalca la previsione già in vigore in materia di concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione dei debiti introdotta dall'art. 3, comma 1 bis, D.L. 125/2020 convertito in L.159/2020, che ha anticipato, attraverso le modifiche apportate agli art. 180, 182 bis e 182 ter, L.. fall., l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla transazione fiscale e contributiva previste dall'art. 48, comma 5, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Proprio tali disposizioni normative, all'indomani della loro entrata in vigore, avevano fatto registrare dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di intendere le espressioni utilizzate dal legislatore “in mancanza di voto” dell'Erario (nell'ambito del Concordato Preventivo) e “in mancanza di adesione” (nel caso degli accordi di ristrutturazione, così come, successivamente, anche degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento) nel senso di imporre l'omologa non solo nelle ipotesi di condotta inerte dell'amministrazione finanziaria, ma anche nel caso di voto espressamente contrario. Tesi, questa, sostenuta da autorevoli contributi dottrinali (G. ANDREANI, Le nuove norme della legge fallimentare sulla transazione fiscale, in Il Fallimentarista, gennaio 2021; F.CESARE, Il nuovo sovraindebitamento modificato dalla legge di conversione del Decreto Ristori, in Il Fallimentarista, gennaio 2021).

La pronuncia si presenta, proprio per questo, di particolare interesse: per aver fatto propria e, così, avallato, l'interpretazione già offerta dalla citata dottrina in merito al potere (rectius, dovere) per il Giudice di omologare l'accordo di composizione della crisi (ma anche il concordato o l'accordo di ristrutturazione dei debiti) in presenza di un voto espressamente negativo dell'amministrazione finanziaria.

Interpretazione, questa, del resto in linea con l'espressa voluntas legis così come esplicitata anche nella relazione Illustrativa al Codice della Crisi, dove si chiarisce che la previsione normativa di cui all'art.48 è stata introdotta «al fine di superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi» da parte dell'amministrazione finanziaria e dagli enti previdenziali e assistenziali.

È, pertanto, auspicabile che la pronuncia in esame inauguri un'epoca in cui il cram down fiscale venga correttamente utilizzato al fine di favorire soluzioni concordate della crisi (sia degli imprenditori cosiddetti “fallibili”, sia di quelli “sotto soglia”) anche in presenza di atteggiamenti ostruzionistici dell'amministrazione finanziaria, che non risultano giustificati tutte le volte in cui l'alternativa liquidatoria si presenti come pacificamente meno conveniente anche per l'amministrazione medesima.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 4 ter comma 1 I D.L. 137/2020 (cosiddetto “Decreto Ristori”, convertito nella Legge 176/2020)
  • Art. 3, comma 1 bis, D.L. 125/2020 convertito in Legge 159/2020
  • Art. 97 Cost.
  • Trib. La Spezia14 gennaio 2021

Per approfondire

  • ANDREANI, G., CESARE, F., Sulla transazione fiscale neutralizzato il no dell'Agenzia, in Il Sole 24 Ore, 16 febbraio 2021
  • ANDREANI, G., Le nuove norme della legge fallimentare sulla transazione fiscale, in Il Fallimentarista, gennaio 2021
  • CESARE, F, Il nuovo sovraindebitamento modificato dalla legge di conversione del Decreto Ristori, in Il Fallimentarista, gennaio 2021
  • TURCHI, A., Cram down fiscale anche in caso di voto negativo dell'amministrazione finanziaria, in Crisi d'Impresa e Insolvenza, 12 febbraio 2021