Rilevanza degli atti di frode ai creditori nelle procedure da sovraindebitamento
23 Febbraio 2021
È ostativo all'apertura di una procedura da sovraindebitamento il compimento di atti di frode antecedentemente al quinquennio indicato dall'art. 14 quinquies L. 3/2012, potendosi riferire tale termine unicamente alla liquidazione del patrimonio?
Caso pratico - Un soggetto sovraindebitato, per comporre la propria crisi da sovraindebitamento, presentava al Tribunale di Ancona una proposta di accordo con i creditori ai sensi degli artt. 9 ss. L 27 gennaio 2012, n. 3. Il debitore, tuttavia, oltre a non aver depositato a corredo dell'istanza la documentazione che consentisse di dimostrare le cause della crisi allegate dallo stesso, aveva subito due condanne (di cui una sola definitiva) per bancarotta fraudolenta e per insolvenza fraudolenta. Queste pronunce giudiziali trovavano causa in condotte di frode poste in essere in pregiudizio di società fallite. Tali fatti sono stati posti all'attenzione del giudice dall'OCC, il quale, peraltro, riteneva che non fossero ostativi all'apertura della procedura poiché compiuti antecedentemente al quinquennio indicato nell'art. 14 quinquies l. n. 3 del 2012. Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, non ritenendo condivisibili le argomentazioni dell'OCC, con provvedimento del 6 luglio 2018, rigettava la domanda di apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Spiegazioni e conclusioni - La pronuncia in commento risulta di grande interesse poiché affronta il tema del rapporto tra atti in frode e procedure di cui alla L. n. 3/2012, fornendo chiarimenti su alcuni aspetti di notevole rilievo pratico. Anzitutto, il Tribunale di Ancona ha precisato che la condotta fraudolenta del debitore, che osta all'apertura della procedura da sovraindebitamento, non deve necessariamente essere stata oggetto di una precedente delibazione, sia di carattere civile che di carattere penale, passata in giudicato, essendo al contrario sufficiente un accertamento incidentale compiuto dallo stesso giudice del procedimento concorsuale nella fase di verifica della sussistenza dei presupposti di ammissibilità (si veda, sul punto, anche Tribunale di Bologna 8 agosto 2017). In ogni caso, il magistrato designato per il sovraindebitamento ben può basarsi sui fatti già accertati in precedenza in altri giudizi, purché di essi sia stato parte lo stesso debitore (in tal senso, si veda Trib. Monza 4 maggio 2016). Il secondo aspetto analizzato specificamente dal Tribunale riguarda il momento temporale in cui l'atto di frode è stato compiuto dal debitore. Come noto, l'art. 14 quinquies L. n. 3/2012 stabilisce che il giudice possa aprire la procedura di liquidazione del patrimonio se verifichi che il debitore non abbia compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni. Al contrario, gli articoli dedicati all'apertura della procedura di accordo con i creditori e di piano del consumatore, rispettivamente disciplinati dall'artt. 9 ss. e dagli artt. 12 ss. L. n. 3/2012, pur individuando quale elemento ostativo all'omologazione la presenza di atti di frode, non circoscrivono il periodo temporale che assume rilevanza ai fini dell'accertamento giudiziale. In ordine alla procedura di accordo di composizione della crisi, il Tribunale di Ancona ha statuito che debbano considerarsi rilevanti tutti gli atti di frode commessi dal debitore, senza che assuma alcun rilievo nell'accertamento de quo il momento temporale degli stessi. Ed infatti, il limite quinquennale posto sull'accertamento di eventuali atti fraudolenti del debitore è stabilito dal legislatore solamente con riferimento alla procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. n. 3/2012 e non anche in quelle di piano del consumatore e di accordo con i creditori, laddove la legge nulla prevede. Tale differenziazione, peraltro, trova causa nel fatto che il termine indicato per la prima procedura, vantaggiosa anzitutto per i creditori (consistendo la stessa in una liquidazione concorsuale, con risparmio di spese necessarie per l'esecuzione individuale), è correlato alla disciplina della prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria. Al contrario, la ragione del rilievo – senza tempo – degli atti di frode per le ulteriori procedure della L. n. 3/2012 è da rinvenirsi nella circostanza che, con la piena e completa esecuzione del piano predisposto, il soggetto ottenga l'esdebitazione. Il debitore che accede alla liquidazione del patrimonio, invece, può ottenere il beneficio solo a seguito dell'apposita procedura di cui all'art. 14 terdecies L. 3/2012, nella quale assumono rilevanza anche gli atti di frode antecedenti al quinquennio (si veda, sul punto, Trib. Prato 28 settembre 2016).
Normativa e giurisprudenza
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