Crisi d'impresa
IlFallimentarista

Dissenso dell'amministrazione finanziaria e c.d. cram down nel concordato preventivo

Daniele Portinaro
26 Aprile 2021

Il cd. cram down fiscale, introdotto dall'art. 3, comma 1 bis, lett. a), D.L. 125/2020, che ha novellato l'art. 180 L.F., si applica solamente nelle ipotesi di mancanza di voto dell'amministrazione finanziaria o anche ai casi di voto negativo sulla proposta di concordato preventivo?

Il cd. cram down fiscale, introdotto dall'art. 3, comma 1 bis, lett. a), D.L. 125/2020, che ha novellato l'art. 180 L.F., si applica solamente nelle ipotesi di mancanza di voto dell'amministrazione finanziaria o anche ai casi di voto negativo sulla proposta di concordato preventivo?

Caso pratico - Una società a responsabilità limitata in stato di crisi, con ricorso ex art. 161, comma 6, L.F., depositato dinanzi al Tribunale di Bari, chiedeva l'apertura di una procedura di concordato c.d. in bianco.

Il Tribunale, accertata la sussistenza dei requisiti di legge e verificata la regolarità della documentazione, dichiarava ammissibile la domanda proposta dalla società e le assegnava un termine per il deposito di piano e proposta di concordato.

Nei termini stabiliti, la debitrice presentava il piano di concordato ed il Tribunale, alla luce della sua ammissibilità, dichiarava aperta la procedura, fissando la data in cui si sarebbe dovuta tenere l'adunanza dei creditori.

Nelle more dell'adunanza, tuttavia, veniva prima sostituito il giudice relatore e, successivamente, scoppiava la pandemia da Covid-19; di talché, la data dell'udienza veniva ripetutamente differita.

All'esito dell'adunanza ex art. 174 L.F. e delle votazioni pervenute nei venti giorni successivi, il commissario giudiziale dava atto al Tribunale del mancato raggiungimento della maggioranza per la sua approvazione, anche a causa del voto negativo (determinante) dell'Agenzia delle entrate. Il giudice delegato alla procedura, di conseguenza, fissava l'audizione del debitore in camera di consiglio.

Prima della celebrazione dell'udienza, peraltro, il pubblico ministero depositava istanza di fallimento contro la società. Il Tribunale, così, decideva di rinviare l'udienza per permettere alla debitrice in concordato di esercitare il proprio diritto di difesa.

Nondimeno, occorre dar conto che, nel frattempo, il legislatore convertiva il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, nella L. 159/2020, modificando in modo significativo e rilevante la regolamentazione delle procedure concorsuali.

Proprio in ragione di ciò, la società presentava in udienza una memoria con la quale invocava l'applicabilità al caso di specie del c.d. cram down fiscale e chiedeva che fosse accertato il raggiungimento delle maggioranze di legge, con conseguente omologabilità del concordato preventivo.

Il Tribunale di Bari, tuttavia, non accoglieva le tesi della debitrice e, dopo aver dichiarato inammissibile la domanda di concordato, dichiarava con sentenza il fallimento della ricorrente.

Spiegazioni e conclusioni - Il decreto in commento (Trib. Bari 18 gennaio 2021) presenta un indubbio profilo di interesse, poiché si pronuncia sull'interpretazione dell'art. 180 L.F., così come novellato dal D.L. 125/2020, che consente al tribunale di omologare la proposta di concordato preventivo anche nel caso di mancato raggiungimento delle maggioranze di legge, laddove questo sia determinato dal mancato assenso dell'amministrazione finanziaria o degli enti di previdenza, purché l'ipotesi liquidatoria sia meno conveniente (per gli stessi enti) rispetto alle previsioni del piano.

Come noto, l'art. 180, comma 4, L.F., così come integrato dall'art. 3, comma 1 bis, lett. a), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, stabilisce che «il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze (…) e quando (…) la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria».

Questa previsione, nell'intento del legislatore, dovrebbe sterilizzare gli effetti del potere di veto dell'amministrazione finanziaria o degli enti di previdenza e superare le (ingiustificate) resistenze di questi alle soluzioni concordate alla crisi d'impresa, laddove esse siano più convenienti rispetto al fallimento.

Ebbene, a parere del Tribunale di Bari, tale disposizione trova applicazione solo nell'ipotesi di silenzio dell'amministrazione finanziaria e non anche nel caso di voto negativo della stessa, principalmente per due ordini di ragioni.

Anzitutto, il Tribunale ritiene che conduca alla soluzione adottata l'univoco tenore letterale della norma, che si riferirebbe in modo chiaro ed inequivoco esclusivamente all'ipotesi di silenzio.

In secondo luogo, la soluzione opposta non sarebbe accettabile sotto il profilo sistematico, poiché darebbe luogo ad un «trattamento differenziato irragionevole per i creditori concordatari ammessi al voto, in quanto solo il voto contrario dell'amministrazione finanziaria (…) sarebbe superabile dal Collegio con la valutazione di cui all'art. 180 l.f. e non invece il voto contrario di un altro creditore».

La tesi sostenuta dal Tribunale di Bari, tuttavia, presta il fianco a due considerazioni critiche.

In primis, l'irragionevole disparità di trattamento del voto dell'amministrazione finanziaria rispetto a quello di qualsiasi altro creditore si verificherebbe anche nell'ipotesi in cui si limitasse l'applicazione della disposizione ai soli casi di silenzio, poiché, a seconda delle caratteristiche soggettive, si dovrebbe computare lo stesso in modo distinto.

Inoltre, sempre sotto il profilo sistematico, interpretando in senso restrittivo l'art. 180 L.F. si darebbe luogo ad una soluzione ermeneutica difforme, pur essendo le discipline sorrette dalla medesima ratio legis, a quella che (presumibilmente) sarà adottata negli accordi ex art. 182 bis L.F., laddove ci si riferisce ai casi di «mancanza di adesione» da parte dell'erario.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 161 L.F.
  • Art. 174 L.F.
  • Art. 180 L.F.
  • Art. 182 bis L.F.
  • Tribunale Bari 18 gennaio 2021

Per approfondire

  • A. Crivelli- A.Ghidini, Cram down fiscale nel concordato, nell'accordo di ristrutturazione ed in quello del sovraindebitato tra leggi di fine anno e CCI, in ilfallimentarista.it, 19 aprile 2021
  • A. Ferri, L'alternativa della liquidazione con esercizio provvisorio nel concordato in continuità diretta rafforzata dal cram down ex L. 159/20, in ilfallimentarista.it,
  • L. Gambi, Questioni aperte sul cram down nella transazione fiscale, in ilfallimentarista.it, 25 gennaio 2021

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