La tutela della maggior soddisfazione del ceto creditorio legittima la sospensione della procedura esecutiva su beni di terzi
20 Agosto 2021
In che rapporto possono porsi l'omologazione di un piano di liquidazione ex art. 14 ter. con la sospensione della procedura esecutiva contro i residuali esecutati su beni di loro esclusiva proprietà per finalità collegate al piano concorsuale dell'istante?
Caso pratico - Con domanda di liquidazione ex art. 14 ter L. 3/2012 l'istante poneva a disposizione della massa creditoria la totalità dei beni di propria spettanza. Il patrimonio del debitore constava esclusivamente di beni immobili, posseduti per la loro totalità per la quota di 1000/1000. Il compendio immobiliare era stato colpito da pignoramento immobiliare per causa comune e da susseguente procedura esecutiva avente per oggetto beni altresì di spettanza di terzi. Due cespiti di spettanza del debitore facevano parte di un più ampio complesso immobiliare a destinazione ricettiva, nel quale, insistevano, per l'appunto i beni detenuti dai terzi. Preliminarmente, nelle premesse di cui al piano concorsuale, evidenziava che, in forza di vincolo da convenzione edilizia con una valenza decennale dalla stipula della stessa, ovvero fino al 15 aprile 2021, prevedendone, tra le altre, inoltre la gestione unitaria dello stesso complesso RTA, così come meglio riportato all'art. 6 della stessa convenzione, il compendio immobiliare non potesse essere ceduto in singoli cespiti, ancorché sul libero mercato, questa soluzione, promossa all'interno della procedura concorsuale, risultasse quella migliore volta al maggior realizzo. Per quanto concerne le modalità liquidatorie dei cespiti immobiliari, stante la natura intrinseca ed estrinseca degli stessi, l'istante richiedeva di vendere secondo le modalità prescelte e delineate, fino alla concorrenza della soddisfazione dei creditori nella percentuale statuita, il compendio così suddiviso in tre lotti anche in ragione del rispetto della par condicio creditorum e della migliore liquidazione possibile. Nel merito, dunque, a parere dell'istante risultava prodromico per il prosieguo della procedura, precisare che il piano prevedesse la sospensione della procedura esecutiva, bloccando temporaneamente la vendita coattiva dei cespiti di spettanza dei soli terzi ed affatto detenuti, finanche pro quota, dall'istante medesimo, almeno sino al 15 aprile 2021 onde consentire all'istante, per i soli beni detenuti per la quota dei 1000/1000 di poter attuare la liquidazione prescelta. In particolare, senza lesione di alcuna delle parti coinvolte, la sospensione richiesta risultava meramente funzionale allo spirare della condizione ostativa di vendita dei beni di sola proprietà dell'istante non già con destinazione turistico-alberghiera, bensì come abitazioni civili, assicurando astrattamente un maggior gettito in favore dei creditori concorsuali, seguendo l'ordine dei privilegi. In secondo luogo, l'istante proponeva una discrasia tra la procedura concorsuale ed esecutiva nella accezione secondo cui, a differenza di quanto solitamente previsto in piani analoghi, occorresse la riassunzione della stessa, a far data dal 15 aprile 2021, prevedendo la vendita dei residuali cespiti. L'istante, proprio alla luce della possibile trasformazione del plesso in unità abitative, dichiarava che, a far data dal 30 aprile 2021, e comunque allo spirare del vincolo da Convenzione Edilizia, si sarebbe impegnato a proprie spese alla modifica della destinazione urbanistica del fabbricato onde ottenere almeno n.8 unità abitative per addivenire alla di loro liquidazione entro il termine stabilito del piano concorsuale. Nelle conclusioni, l'istante richiedeva, dunque, tra le altre, che venisse disposta la sospensione della procedura esecutiva immobiliare tout court. Il Giudice delle esecuzioni , a seguito di omologazione occorsa con decreto del 3 novembre 2020, accogliendo la tesi dell'istante provvedeva alla sospensione della procedura esecutiva con provvedimentodel 18 gennaio 2021.
Spiegazioni e conlusioni - Per quanto concerne le precipue motivazioni del provvedimento, il Giudicante ha ritenuto condivisibile la prospettazione liquidatoria attestata dal Gestore della Crisi (OCC) nominato dalla Camera di Commercio, piegando a tale prospettiva e scopo le vicende della procedura esecutiva. Ad avviso di chi scrive sembra ravvisabile, nei provvedimenti emessi dal Tribunale di Grosseto, rispettivamente di omologa e di sospensione ex art. 624 c.p.c., un condivisibile spirito di maggior tutela verso le procedure concorsuali volontarie al fine di valorizzare il più possibile gli asset posti a disposizione dall'istante. Viene da chiedersi se tale angolo visuale, non essendo riscontrabile un principio di diritto ovvero una analoga pronuncia precedente, possa derivare dalla generale prevalenza della legge fallimentare e, di conseguenza, altresì di qualsivoglia procedura concorsuale, finanche minore, o dalla maggior tutela accordata ad una massa creditoria concorsuale, inquadrata sistematicamente in rigidi schemi e relegata a “subire” il provvedimento di omologa senza possibilità di voto ovvero nel favor di accordare all'istante concorsuale le richieste, nei limiti legittimi, onde consentire, almeno a quest'ultimo, l'esdebitazione, il quale istituto non è sancito espressamente nelle esecuzioni immobiliari.
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